L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO
Come noto, chi si è
visto recapitare un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo di pagamento),
per contestarla la deve "opporre" ai sensi dell'art. 645 e ss. c.p.c.,
mediante lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione si
propone mediante atto di citazione a giudizio a comparire ad udienza
fissa, notificato al creditore ricorrente presso il domicilio eletto entro
e non oltre i 40 gg. successivi alla notifica del decreto ingiuntivo.
Nella procedura di
opposizione, si determina l'inversione delle parti processuali sotto il profilo
"formale", laddove il creditore ricorrente nella "fase
monitoria" (già conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo) diviene
convenuto formale (opposto) nella "fase di opposizione", mentre il
debitore ingiunto diviene attore processuale (opponente).
La pendenza della
lite, ossia la pendenza della causa di opposizione, coincide con la
notificazione dell'atto di citazione.
Tuttavia, la Suprema
Corte di Cassazione ha precisato che, nell'ipotesi in cui il debitore instauri
davanti ad altro e diverso Giudice una causa di accertamento negativo del
credito, prima che gli sia notificata l'ingiunzione di pagamento, la pendenza
di lite coinciderà con l'iscrizione a ruolo della causa d'accertamento negativo
del credito e per logica conseguenza competente a conoscere anche la successiva
causa di opposizione a D.I. sarà (per ragioni di continenza) lo stesso Giudice
dinnanzi al quale è stata radicata la prima causa.
A parte il caso che
precede, la competenza del Giudice che ha emesso il D.I. a conoscere anche la
successiva opposizione è funzionale ed irrevocabile, tanto che d'ufficio il
Giudice dell'opposizione deve verificare se effettivamente sia stato il suo
Ufficio Giudiziario ad emettere l'ingiunzione oggetto di opposizione.
Nell'atto di
opposizione, il debitore ingiunto (che come detto diventa attore formale) deve
prendere posizione su tutte le questioni / eccezioni di fatto e di diritto non
rilevabili d'ufficio ed attinenti al decreto ingiuntivo, e dovrà anche proporre
le domande riconvenzionali (che dipendono dal D.I.) e che egli intende
rivolgere al creditore opposto.
Recentemente il
Legislatore ha riformato l'ultimo capoverso del secondo comma dell'art. 645
c.p.c., con la Legge n.218 dd. 29/12/2011, abolendo la riduzione dei termini a
comparire che l'attore opponente deve concedere al creditore opposto: mentre la
previgente normativa prevedeva la possibilità (non già l'obbligatorietà) di
ridurre alla metà i termini a comparire (ossia 45 gg. anziché 90 gg.), con la
cancellazione di tale previsione, per tutte le opposizioni notificate dopo
l'entrata in vigore della Legge e dunque dopo il 20/01/2012, il termine a
comparire non deve essere inferiore ai 90 giorni, come previsto
dall'art. 163 bis c.p.c. Nel caso in cui il debitore opponente abbia,
ciò nonostante, ridotta alla metà i termini a comparire, il creditore opposto
dovrà come prima cosa eccepire la lesione del diritto di difesa e, dunque, la violazione
della vocatio in ius, domandando al Giudice un termine per la rinotifica
dell'atto di opposizione.
Ultimo cenno
d'interesse riguarda la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. ai
sensi dell'art. 648 c.p.c.: nel primo atto difensivo, il creditore opposto deve
chiedere (qualora non sia già stata concessa in fase monitoria) la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato; questa viene concessa dal
Giudice allorché l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta
soluzione.
Dopo di
che, limitatamente alle materie soggette alla procedura di "mediaconciliazione"
(Decreto Lgs. n.28/2010 e ss. mm.), il debitore opponente dovrà promuovere
prima il tentativo di mediazione obbligatoria, oltre a notificare l'atto di
opposizione: questo perché la mancata proposizione del tentativo di
conciliazione in una delle materie soggette a mediazione obbligatoria potrebbe
comportare la declaratoria d'improcedibilità dell'opposizione da parte del
Giudice e conseguente passaggio in giudicato / definitività del decreto
ingiuntivo opposto.
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ... omissis ...
Atto di
citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo
Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., C.F. ... omissis ..., rappresentato e difeso dall'Avvocato ... omissis ... presso il cui Studio
Legale a ... omissis ... è
elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce al presente atto
su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.,
nei
confronti di
impresa ALPHA, in persona del legale
rappresentante p.t. signor ... omissis
... con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis ... elettivamente domiciliata presso lo Studio
Legale dell'avvocato ... omissis
... giusta delega rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione
di pagamento dd. ...omissis ...
Oggetto: opposizione a dec. ing. immediatamente
esecutivo n. ... omissis ...
di data ... omissis ... sub
RG ... omissis ...
Comunicazioni di
Cancelleria e notificazioni: ai
sensi dell'art. 170 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente la
procedura al numero fax (+39) ... omissis
... oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis
...
PREMESSE
1) L'odierno attore /
opponente ha commissionato all’impresa ALPHA (creditrice opposta) la realizzazione
delle seguenti opere: ... omissis
...
2) Le opere
commissionate non sono mai state ultimate, né collaudate; l'attore in corso
d'opera ha eccepito i seguenti inadempimenti (ovvero) i seguenti vizi /
difetti dell'opera ... omissis
... a ragione dei quali non sono state pagate le fatture emesse da
ALPHA.
3) Nonostante
l'inadempimento (ovvero) l'inesatto adempimento di ALPHA, in data ... omissis ... l'odierna convenuta spediva
in notifica il decreto ingiuntivo di pagamento del Tribunale di ... omissis ... n. ... omissis ... di data ... omissis ... in forza delle
fatture non pagate emesse nei confronti di TIZIO ... omissis ...
4) Sulla base di
quanto precede, si rende necessario impugnare l'emarginato D.I. e
chiederne la revoca, anche per tutte le seguenti
MOTIVAZIONI
DI FATTO E DI DIRITTO
... esposizione
dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed in punto
quantum e di tutte le motivazioni in fatto ed in diritto che giustificano la
revoca del decreto ingiuntivo ottenuto in fase monitoria da ALPHA ...
Tutto ciò premesso e
considerato, l’opponente come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato,
assistito, difeso ed elettivamente domiciliato
C I T A
l'impresa ALPHA, come in epigrafe meglio
generalizzata, nonché elett. dom. presso lo Studio Legale dell’Avv. ... omissis ... sito a ... omissis ... giusta procura
rilasciata a margine del ricorso per ingiunzione di pagamento di data omissis, a comparire avanti il
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ... omissis ...
all’udienza
fissata per il giorno ... omissis
... ore di rito
ovvero ad altra e
successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a
costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi
dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua
contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare
contraddittorio, e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le
decadenze prevista dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le
seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo
Tribunale di ... omissis ...,
in persona del Giudice delegato alla procedura, accertata la propria
competenza, contrariis rejectis, così giudicare.
In via preliminare: non concedersi la provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta
soluzione.
Nel merito ed in
via principale: previo
accertamento dell'inesistenza del credito azionato in fase monitoria da ALPHA,
per l’effetto revocare l’impugnato decreto ingiuntivo, oltre che per tutte le
motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, tenendo indenne
l’opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria.
Nel merito ed in
via subordinata: nella denegata
ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, revocare
comunque l’impugnato decreto ingiuntivo nella misura dei lavori eventualmente
eseguiti dall’impresa opposta, riducendo in termini di Giustizia.
In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale
nella persona del legale rappresentante dell’impresa opposta e per testi sui
fatti dedotti in narrativa e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle
successive memorie autorizzate. Indicazione dei testimoni riservata nei termini
di Legge.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso
all’avvocato patrocinante come previsto dal D.M. 55/14 e ss. mm., oltre al
rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, oltre a c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.
Elenco produzioni
documentali:
1) copia del D.I. immediatamente
esecutivo opposto;
2) ... omissis ...
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire, tenuto conto del contegno processuale della convenuta opposta.
Dichiarazione di
valore: ai sensi del d.p.r.
115/2002 e ss. mm. il valore della presente opposizione rientra nello scaglione
per valore di fascia ... omissis ...
e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...
Milano, lì _____________ 2017.
Avv.
_____________________.
Seguono procura alle liti e relazione di notifica.
(a cura di Avv. Luca Maria Conti)
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