OPPOSIZIONE A DEC. ING. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO






RIFERIMENTI NORMATIVI
E FORMULARIO


     Art. 645 c.p.c. (forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo).  
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163 bis terzo comma c.p.c., deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

Art. 647 c.p.c. (esecutorietà del D.I. per mancata opposizione). 
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 c.p.c. e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Art. 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione).  
Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

BREVI ANNOTAZIONI
L'atto di citazione va redatto su un documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere notificato tramite p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'avvocato del creditore ricorrente. Nella busta telematica vanno accluse la procura alle liti e la relazione di notifica anch'esse firmate digitalmente.
All'atto dell'iscrizione deve essere assolta la marca da bollo da € 27,00 per le opposizioni di valore superiore ad € 1.033,00 mentre il valore del C.U. varia seconda del valore dichiarato della causa, ridotto della metà e tenuto conto di eventuali domande riconvenzionali.



TRIBUNALE DI ... omissis ...

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I.
E PEDISSEQUA ISTANZA ex art.649 c.p.c. 
 

Nell'interesse di: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall'Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., 

nei confronti di

impresa / società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ... con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis ... elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ... omissis ... giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento di data … omissis … valida anche in fase di opposizione.

Oggetto: opposizione a D.I. n. ... omissis ... di data ... omissis ... sub RG ... omissis ...

Per comunicazioni di cancelleria e notificazioni: ai sensi degli artt. 125 comma 1 e 136 c.p.c. si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

PREMESSE IN FATTO

1) L'attore / opponente ha stipulato con l'impresa GAMMA un contratto d'appalto avente ad oggetto le seguenti opere ... omissis ... 

2) Le opere appaltate non sono mai state ultimate, né collaudate, né accettate dal committente, tanto che in corso d'opera sono stati contestati i seguenti inadempimenti (ovvero) i seguenti vizi  / difetti delle opere appaltate ... omissis ...

4) Il prezzo pattuito per la realizzazione a regola d'arte delle opere era stato concordato nella somma di € ... omissis ... oltre i.v.a. al ... omissis ... %.

5) A lavori non ancora ultimati l'impresa GAMMA  ha emesso le seguenti fatture ... omissis .... di cui ha preteso il pagamento.

6) Ad oggi difetta il pagamento delle fatture... omissis ... motivato dal fatto che la convenuta / opposta non ha ultimato i lavori (ovvero) le opere presentano gravi vizi e difetti regolarmente denunciati per iscritto e non ancora sanati (ovvero) non ha rilasciato le relative certificazioni di conformità delle opere eseguite ai sensi di Legge.

7) Nonostante l'inadempimento dell’impresa appaltatrice, questa ha notificato al committente dei lavori il D.I. n. ... omissis ... di data ... omissis ... munito di formula esecutiva rilasciata in data ... omissis ... ai sensi e per gli effetti dell’art. 642 c.p.c., unitamente a pedissequo atto di precetto di data ... omissis ...

8) L'opponente TIZIO eccepisce la carenza dei presupposti ex lege  per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento in forma immediatamente esecutiva in difetto dei presupposti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora a danno dell'asserita creditrice.

9) Sulla base di quanto sopra esposto, è necessario impugnare il D.I. e chiederne la revoca, anche per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI DI DIRITTO

1) Insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione di un D.I. in forma immediatamente esecutiva.
Il primo motivo di opposizione riguarda la violazione dell'art. 642 c.p.c., perché il D.I. non poteva essere emesso nella forma immediatamente esecutiva, come di seguito precisato, in difetto sia di un riconoscimento di debito scritto da parte del debitore ingiunto, sia del fumus boni iuris / periculum in mora rispetto alle pretese dell’appaltatrice: ... esposizione delle motivazioni in punto di diritto per cui ricorre la violazione dell'art. 642 c.p.c. ...

2) Nel merito dell'opposizione e del contratto d’appalto.  
Quanto alle opere commissionate a GAMMA si ribadisce quanto già dedotto nelle “premesse”.
Gli accordi prevedevano, infatti, la realizzazione di quanto segue: ... omissis ...
I lavori però non sono mai stati ultimati, senza giustificato motivo (ovvero) presentano gravi difetti che sono stati ritualmente denunciati all'odierna convenuta.
... esposizione dei fatti su cui si fonda l'opposizione in punto an debeatur ed in punto quantum ...

Tutto ciò premesso e considerato, l'attore TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

C I T A

l'impresa GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ..., nonché elett. dom. presso lo Studio Legale dell’Avv. ... omissis ... sito a ... omissis ... giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento di data ... omissis ..., a comparire avanti il

TRIBUNALE DI ... omissis ...

all'udienza fissata per il giorno … / … / 2019 ore di rito 

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio almeno 20 gg. prima della fissata udienza ai sensi dell’art. 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà comunque in sua contumaci, che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia al Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice designato alla procedura, contrariis rejectis, così giudicare.

In via preliminare: previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, disporre inaudita altera parte la sospensione della provvisoria esecutorietà con ordinanza non impugnabile.

Nel merito ed in via principale: previo accertamento degli inadempimenti contrattuali come meglio descritti in narrativa, per l’effetto revocare l’impugnato decreto ingiuntivo, tenendo indenne l’opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, revocare comunque l’impugnato decreto ingiuntivo nella misura dei lavori eventualmente eseguiti dall’impresa appaltatrice, riducendo in termini di Giustizia il credito ex adverso azionato, tenuto conto anche dei vizi / difetti dell’opera contestati all’appaltatrice.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del legale rappresentante dell’impresa GAMMA e per testimoni sui fatti di causa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Indicazione dei testimoni riservata nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compensi liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali:
1) D.I. immediatamente esecutivo n. … di data …;
2) ... omissis ... 

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente opposizione rientra nello scaglione per valore di fascia ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...

Milano, lì … / … / 2019.
Avv. ________________      

*Seguono su separati documenti informatici firmati digitalmente la procura alle liti e la relazione di notifica da accludere alla busta telematica.   


(a cura di Avv. Luca Conti)   



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