L'ATTO DI PRECETTO SU ASSEGNO PROTESTATO
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO
Art. 480 c.p.c. (forma del
precetto)
Il precetto
consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo
esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva
l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza,
si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve
contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di
notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la
trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In
quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di
notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione
corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere
l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di
composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un
accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del
consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il
giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si
propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le
notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice
stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e
notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Art. 481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla
sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro
il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e
riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.
Art. 482
c.p.c. (termine di adempimento)
Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il
termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci
giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo
nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e
trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
ATTO DI PRECETTO SU ASSEGNO PROTESTATO
Creditore
intimante: società ALPHA,
in persona del legale rappresentante p.t. … omissis … con sede legale
a ... omissis ... p.i. ... omissis ... agli effetti del
presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... (c.f. ... omissis ...) presso
il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente
domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto.
Debitore
intimato: società GAMMA, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede legale a ... omissis .... p.i.
... omissis ...
Titolo
esecutivo: assegno bancario
n. ... omissis ... emesso in data ... omissis ... in
favore del creditore intimante per l’importo di
€ ... omissis ... tratto sulla
banca ... omissis ..., assegno protestato in
data ... omissis ... a cura del Notaio
dott. ... omissis ... di repertorio
n. ... omissis ..., titolo che integralmente si riporta nel
presente atto di precetto.
PREMESSO
1) che in
data ... omissis ... veniva emesso a favore del creditore
intimante il titolo annotato in epigrafe;
2) che il
portatore del titolo tentava inutilmente di portarlo all'incasso;
3) che
non è stato possibile incassare la somma descritta nel titolo per
mancanza di fondi sul c/c d'appoggio (ovvero per mancanza d'istruzioni) della
banca domiciliataria;
4) che
l’anno ... omissis ... il
giorno ... omissis ... del mese
di ... omissis ... presso lo Studio del Notaio
dott. ... omissis ... iscritto al Collegio Notarile
di ... omissis ... a richiesta della creditrice
ALPHA, con atto di repertorio
n. ... omissis ... veniva levato protesto contro l’obbligato
e contro chiunque possa spettare, atteso che presentato il titolo presso la
domiciliazione di pagamento, il domiciliatario non pagava per mancanza di fondi
(ovvero) per mancanza di istruzioni;
5) che il
titolo esecutivo ed il pedissequo protesto vengono riportati di
seguito in copia fotostatica;
6) che è
interesse del creditore intimante di portare in esecuzione il titolo che
precede, per il recupero coattivo di ogni somma dovuta e debenda per sorte
capitale, interessi di mora e spese legali di procedura.
*****
Tutto ciò
premesso, il creditore intimante come in epigrafe meglio
generalizzato, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato,
difeso e domiciliato ut supra, intima e fa
PRECETTO
alla società
GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a
... omissis .... p.i. ... omissis ... di
pagare all'intimante presso il domicilio eletto entro e non oltre 10 giorni
dalla notifica del presente atto i seguenti importi:
- Sorte
capitale € 0,00
- Interessi di mora calcolati sino alla data del
precetto € 0,00
- Spese notarili del protesto € 0,00
------------------------------------------------------------
- Subtotale € 0,00
- Compenso per la redazione dell'atto di precetto
(D.M. n.55/14) € 0,00
- Rimborso delle spese forfetarie (art. 2 D.M. 55/14)
15% € 0,00
- C.p.a. 4% € 0,00
- I.v.a. 22% € 0,00
- Spese di notificazione di titolo e precetto € 0,00
------------------------------------------------------------
- Subtotale € 0,00
- Totale da pagare € 0,00
e quindi
complessivamente € ________________________ / 00 oltre agli interessi di
mora (ovvero, agli interessi legali) successivamente maturati sino al saldo
effettivo, oltre alle eventuali e successive spese occorrende, con avvertenza
che in difetto di pagamento entro 10 gg. dalla notifica del presente atto si
procederà ad esecuzione forzata ai sensi di Legge.
Ai sensi
dell’art. 480 c.p.c. come riformato dall’art.13 D.L. 83/2015 si avverte
il debitore intimato che attraverso un organismo di composizione della crisi
oppure con l'ausilio di un professionista nominato dal giudice può porre
rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un
accordo per la composizione della crisi, ovvero proponendo agli stessi un piano
del consumatore.
Milano, lì
_______________ 2016.
Avv._______________________
(seguono la procura alle liti e relazione di notifica del precetto)
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