L'ATTO DI PRECETTO SU ASSEGNO PROTESTATO

                                




RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO

Art. 480 c.p.c. (forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c.

Art. 481 c.p.c. (cessazione d'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'art. 627 c.p.c.

Art. 482 c.p.c. (termine di adempimento)
Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza.
L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.




ATTO DI PRECETTO SU ASSEGNO PROTESTATO



Creditore intimante: società ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t. … omissis … con sede legale a ... omissis ... p.i. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentata e difesa dall’avvocato ... omissis ... (c.f. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto.

Debitore intimato: società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a ... omissis .... p.i. ... omissis ...

Titolo esecutivo: assegno bancario n. ... omissis ... emesso in data ... omissis ... in favore del creditore intimante per l’importo di € ... omissis ... tratto sulla banca ... omissis ..., assegno protestato in data ... omissis ... a cura del Notaio dott. ... omissis ...  di repertorio n. ... omissis ..., titolo che integralmente si riporta nel presente atto di precetto.

PREMESSO

1) che in data ... omissis ... veniva emesso a favore del creditore intimante il titolo annotato in epigrafe;

2) che il portatore del titolo tentava inutilmente di portarlo all'incasso;

3) che non è stato possibile incassare la somma descritta nel titolo per mancanza di fondi sul c/c d'appoggio (ovvero per mancanza d'istruzioni) della banca domiciliataria;

4) che l’anno ... omissis ... il giorno ... omissis ... del mese di ... omissis ... presso lo Studio del Notaio dott. ... omissis ... iscritto al Collegio Notarile di ... omissis ... a richiesta della creditrice ALPHA, con atto di repertorio n. ... omissis ... veniva levato protesto contro l’obbligato e contro chiunque possa spettare, atteso che presentato il titolo presso la domiciliazione di pagamento, il domiciliatario non pagava per mancanza di fondi (ovvero) per mancanza di istruzioni;

5) che il titolo esecutivo ed il pedissequo protesto vengono riportati di seguito in copia fotostatica;

6) che è interesse del creditore intimante di portare in esecuzione il titolo che precede, per il recupero coattivo di ogni somma dovuta e debenda per sorte capitale, interessi di mora e spese legali di procedura.

*****

Tutto ciò premesso, il creditore intimante come in epigrafe meglio generalizzato, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, intima e fa

PRECETTO

alla società GAMMA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a ... omissis .... p.i. ... omissis ... di pagare all'intimante presso il domicilio eletto entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto i seguenti importi:

- Sorte capitale €  0,00
- Interessi di mora calcolati sino alla data del precetto €  0,00
- Spese notarili del protesto €  0,00
------------------------------------------------------------
- Subtotale €  0,00
- Compenso per la redazione dell'atto di precetto (D.M. n.55/14) €  0,00
- Rimborso delle spese forfetarie (art. 2 D.M. 55/14) 15% € 0,00
- C.p.a. 4% €  0,00
- I.v.a. 22% €  0,00
- Spese di notificazione di titolo e precetto € 0,00
------------------------------------------------------------
- Subtotale €  0,00
- Totale da pagare €  0,00

e quindi complessivamente € ________________________ / 00 oltre agli interessi di mora (ovvero, agli interessi legali) successivamente maturati sino al saldo effettivo, oltre alle eventuali e successive spese occorrende, con avvertenza che in difetto di pagamento entro 10 gg. dalla notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di Legge. 

Ai sensi dell’art. 480 c.p.c. come riformato  dall’art.13 D.L. 83/2015 si avverte il debitore intimato che attraverso un organismo di composizione della crisi oppure con l'ausilio di un professionista nominato dal giudice può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo per la composizione della crisi, ovvero proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Milano, lì _______________ 2016.
Avv._______________________ 

(seguono la procura alle liti e relazione di notifica del precetto)                                                                                  

                                                                                 

                                                                                   
                                                                                   

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