Post

Visualizzazione dei post da luglio 15, 2012

L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO

Immagine
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Come noto, chi si è visto recapitare un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo di pagamento), per contestarla la deve "opporre" ai sensi dell'art. 645 e ss. c.p.c., mediante lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.  L'opposizione si propone mediante atto di citazione a giudizio a comparire ad udienza fissa, notificato al creditore ricorrente presso il domicilio eletto entro e non oltre i 40 gg. successivi alla notifica del decreto ingiuntivo. Nella procedura di opposizione, si determina l'inversione delle parti processuali sotto il profilo "formale", laddove il creditore ricorrente nella "fase monitoria" (già conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo) diviene convenuto formale (opposto) nella "fase di opposizione", mentre il debitore ingiunto diviene attore processuale (opponente). La pendenza della lite, ossia la pendenza dell

LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE DEI BENI E L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMIGLIARE

Immagine
LA COMUNIONE DEI BENI ED IL SUO SCIOGLIMENTO A SEGUITO DELLA SEPARAZIONE DEICONIUGI L'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Art. 177 c.p.c. (beni facenti parte della comunione legale) Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Art. 179 c.c. (beni personali non facenti parte della comunione) Non costituiscono oggetto de