L'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Come noto, chi si è visto recapitare un'ingiunzione di pagamento (decreto ingiuntivo di pagamento), per contestarla la deve "opporre" ai sensi dell'art. 645 e ss. c.p.c., mediante lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo. L'opposizione si propone mediante atto di citazione a giudizio a comparire ad udienza fissa, notificato al creditore ricorrente presso il domicilio eletto entro e non oltre i 40 gg. successivi alla notifica del decreto ingiuntivo. Nella procedura di opposizione, si determina l'inversione delle parti processuali sotto il profilo "formale", laddove il creditore ricorrente nella "fase monitoria" (già conclusasi con l'emissione del decreto ingiuntivo) diviene convenuto formale (opposto) nella "fase di opposizione", mentre il debitore ingiunto diviene attore processuale (opponente). La pendenza della lite, ossia la pendenza dell