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Visualizzazione dei post da luglio 29, 2012

LA COSTITUZIONE IN MORA DEL CREDITORE ED IL CONCORSO DI COLPA NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO

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  LA BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - LA COSTITUZIONE IN MORA DEL CREDITORE - IL CONCORSO DI COLPA Art. 1206 c.c. (la costituzione in mora del creditore) Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione . Art. 1207 c.c. (gli effetti della mora del creditore) Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in gi