APPELLO CIVILE: FILTRO E INAMMISSIBILITA'
LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE IL FILTRO DI INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO CIVILE Introduzione all'art. 54 D.L. n.83/2012. Con decorrenza 11 settembre 2012, è entrato in vigore l'art.54 del cd. "decreto sviluppo" D.L. n.83/2012 che apporta alcune modifiche al codice di procedura civile ed in particolare all'art. 348 c.p.c. L'art. 348 c.p.c. è la norma che disciplina la cd. "improcedibilità dell'appello": l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce nei termini, ovvero nel caso di costituzione tempestiva se l'appellante non compare in prima udienza, né tanto meno alla seconda udienza a ciò fissata dal collegio. A questa norma sono stati aggiunti gli artt. 348 bis e ter c.p.c. che regolano invece " l'inammissibilità dell'appello " per ragioni di merito e che di fatto introducono nel sistema delle im