LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art.710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).  
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 e ss. c.p.c.), la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.


Art.737 c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, forma della domanda introduttiva).

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.


Art.738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.


Art.156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra coniugi).

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art.155 c.c. 
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.2818 c.c.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (art.710 c.p.c.).


                                        BREVI ANNOTAZIONI


L'atto introduttivo ha la  ricorso da redigersi su documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere depositato telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale competente per territorio (quello che ha pronunciato sulla domanda di separazione dei coniugi). 
Al ricorso deve essere allegata copia autentica del decreto che ha omologato le condizioni della separazione consensuale, ovvero copia autentica della sentenza che ha deciso sulla separazione giudiziale dei coniugi col visto di passaggio in giudicato.
Il procedimento è esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO D'IMPORTO VARIABILE TRA € 43,00 ed € 98,00  (nuovi importi in vigore dal 25 giugno 2014) a seconda che il ricorso sia congiunto ovvero contenzioso. 
Il provvedimento che decide sulla domanda di modifica ha la veste formale di decreto motivato, reclamabile avanti la Corte d'Appello nel termine di 10 gg. dalla comunicazione / notificazione del provvedimento ai sensi dell'art. 739 co. I e II c.p.c.
I provvedimenti che fissano gli assegni alimentari e di mantenimento non sono mai definitivi, ossia non sono idonei a passare in giudicato in quanto pronunciati rebus sic stantibus: essi conservano i loro effetti fino a quando, per eventi successivi al loro pronunciamento, non si verifichi un mutamento oggettivo delle condizioni economiche tra i coniugi. Ciò significa che la variazione peggiorativa ovvero migliorativa della situazione economica di un coniuge piuttosto che dell'altro giustificheranno l’accoglimento di una richiesta di modifica in punto quantum dell'assegno di mantenimento; per altro verso, il coniuge al quale non era stato attribuito in sede di separazione  alcun assegno di mantenimento potrà chiedere al Tribunale il riconoscimento del diritto a conseguirlo, qualora successivamente alla separazione sia peggiorata la sua situazione economica, ovvero sia sensibilmente migliorata quella dell’altro.



TRIBUNALE DI ... omissis ...
Ricorso per la modifica delle condizioni
economiche di separazione 
 
Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente a .... omissis .... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...), con Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. in calce al presente atto su separato documento informatico.
Nei confronti di: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via  / P.zza ... omissis ...  C.F. ... omissis ...
 *****
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
1) che con decreto di data ... omissis ... veniva omologata dal Tribunale di ... omissis ... in persona del Presidente dott. ... omissis ... la separazione consensuale (ovvero, con sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ... passata in giudicato veniva pronunciata la separazione giudiziale) tra TIZIO e CAIA sub RG ... omissis ... (doc.1);
2) che tra le statuizioni di carattere economico si è previsto il pagamento della somma di € ... omissis ... da parte di TIZIO in favore di CAIA quale contributo mensile al suo mantenimento, almeno fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l’autosufficienza economica, tale da garantirLe la conservazione dello stesso tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio;
3) che in sede separazione consensuale (ovvero giudiziale) CAIA ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito;
4) che, successivamente all’omologa di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale), CAIA ha reperito un'occupazione lavorativa beneficiando di un reddito fisso mensile da lavoro dipendente pari ad € ... omissis ...;
5) che, al contrario, il reddito mensile del marito obbligato a versare l'assegno di mantenimento è venuto ad essere gravato da nuove spese: ... omissis ...;
6) che, al netto delle spese fisse mensili, a TIZIO non residuano sufficienti entrate economiche tali da garantirgli allo stesso tempo la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della moglie separata;
7) che per effetto della migliorata situazione economico / reddituale della convenuta e di quella peggiorata in capo al marito ricorrso i presupposti per chiedere la modifica delle determinazioni di carattere economico assunte in sede di separazione;
8) che per effetto di quanto sopra ricorrono i presupposti ex lege ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.c. per domandare al Tribunale la modifica delle statuizioni di carattere economico, essendo intervenuti fatti nuovi successivi all'omologa della separazione (ovvero) del deposito della sentenza di separazione.
 *****
Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresento, difeso e domiciliato ut supra, rivolge ossequiosa
ISTANZA
alla S.V. Ill.ma, affinché letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, disposta la comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé, disposti i provvedimenti istruttori ritenuti necessari ed urgenti nelle more del giudizio, ed ordinata se del caso alla convenuta l’esibizione in giudizio delle buste paga successive all'omologa di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ...),  di voler
ACCOGLIERE
il presente ricorso e per l’effetto, contrariis rejectis, con decreto motivato così giudicare.
In via principale: dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale (ovvero) giudiziale sub RG ... omissis ... .
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, avuto riguardo dell’accresciuto reddito di CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato. 
In via istruttoria: ordinarsi a CAIA la produzione in giudizio delle sue ultime buste paga.
In ogni caso: con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco delle produzioni documentali:
1) ricorso per separazione consensuale e pedissequo decreto di omologa dd. ... omissis ... sub RG ... omissis ... (ovvero) sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di  ... omissis ... sub RG  ... omissis ... col visto di passaggio in giudicato
2) ... omissis ...
Dichiarazione di valore della causa: la presente procedura, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio giudiziale, sconta un C.U. fisso pari ad ... omissis ... (43,00 euro oppure 98,00 euro a seconda che il ricorso sia consensuale ovvero giudiziale).
Con Osservanza.
Milano, lì …… / …… / 2019.
Avv. ______________

(a cura di Avv. Luca Conti)

Commenti

  1. Ma se pende l'Appello, si può fare il 710? E a chi lo rivolgi? Sempre al Tribunale come da lettera del codice o alla Corte d'Appello?

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  2. E si può chiedere un'integrazione dell'accordo nel senso che il marito trasferirà ai figli la sua metà di casa? Come?

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  3. Se pende l'appello, il 710 Cpc può essere avanzato. Lo rivolgi al Tribunale

    RispondiElimina
  4. Si può chiedere la modifica delle condizioni di separazione ex 156 ultimo comma c.c., avanzando la richiesta di prelevare le somme spettanti direttamente dal datore di lavoro?

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