DECADENZA DALLA POTESTA' GENITORIALE E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE
L'art. 433 c.c. stabilisce l'ordine delle persone (familiari) tenute all'obbligazione degli alimenti.
Il fondamento di quest'obbligazione consiste nel diritto all'assistenza materiale, che deve essere prestata dai familiari ai prossimi congiunti che si trovano in stato d'indigenza e, comunque, nell'impossibilità di procurarsi i autonomamente i mezzi di sostentamento.
Il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c. non può essere oggetto di cessione, nè di compensazione, non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile. I presupposti sono il rapporto di parentela, di affinità o di adozione, e lo stato di bisogno in cui versa l'avente diritto accompagnato dall'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Art. 433 Codice Civile
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3];
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439].
Il fondamento di quest'obbligazione consiste nel diritto all'assistenza materiale, che deve essere prestata dai familiari ai prossimi congiunti che si trovano in stato d'indigenza e, comunque, nell'impossibilità di procurarsi i autonomamente i mezzi di sostentamento.
Il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c. non può essere oggetto di cessione, nè di compensazione, non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile. I presupposti sono il rapporto di parentela, di affinità o di adozione, e lo stato di bisogno in cui versa l'avente diritto accompagnato dall'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Art. 433 Codice Civile
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3];
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori [ 279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [ 439].
L'obbligazione alimentare stabilita dall'art. 433 c.c., trova, dunque, fondamento nella solidarietà familiare, stante la quale i prossimi congiunti devono contribuire agli alimenti in favore dei parenti, se costoro sono nell'impossibilità oggettiva di procurarsi autonomamente il mantenimento.
A quest'obbligazione sono tenuti, ovviamente, anche i figli (economicamente autosufficienti) nei confronti dei genitori (in stato d'indigenza), ma quest'obbligo viene meno nei confronti di quel gentore che è stato raggiunto da un provvedimento di decadenza dalla
potestà genitoriale.
Per chiarire quest'ultimo aspetto, non si può prescindere dalla lettura dell’articolo 448 bis c.c., che disciplina la cd. “cessazione
per decadenza dell’avente diritto dalla potestà dei figli”: il figlio, anche adottivo e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non è tenuto
all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei
confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e,
per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all’articolo
463 c.c., possono escluderlo dalla successione”.
Il figlio, dunque, rientra nella gerarchia dei congiunti prevista dall'art. 433 n.2 c.c. obbligati a prestare gli alimenti ai propri genitori; ma se nel frattempo il genitore (seppure indigente ed impossibilitato a procurarsi i mezzi di mantenimento) sia stato destinatario di un
provvedimento ablativo della potestà genitoriale da parte della A.G. , l'obbligazione viene a cessare.
Questo tipo di provvedimento può intervenire - ad esempio - quando il genitore ha violato o trascurato i doveri inerenti la propria potestà genitoriale, ovvero ha abusato del proprio ruolo con pregiudizio per la prole. Questa norma ha ovviamente il suo contrappeso: qualora successivamente ad una pronuncia ablativa della potestà intervengano fatti tali da giustificare un provvedimento di ripristino della potestà gentoriale, l'obbligazione alimentare torna a rivivere in favore del genitore.
Questo tipo di provvedimento può intervenire - ad esempio - quando il genitore ha violato o trascurato i doveri inerenti la propria potestà genitoriale, ovvero ha abusato del proprio ruolo con pregiudizio per la prole. Questa norma ha ovviamente il suo contrappeso: qualora successivamente ad una pronuncia ablativa della potestà intervengano fatti tali da giustificare un provvedimento di ripristino della potestà gentoriale, l'obbligazione alimentare torna a rivivere in favore del genitore.
Nell’ambito degli obblighi che sorgono a carico dei genitori per
effetto della filiazione, l'assistenza morale nei confronti
dei figli è stata valorizzata dalla Legge n.219/2012, che stabilisce espressamente: il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle
sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Infatti, l'art. 315 bis c.c. precisa che :
1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
(Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 8, L. 10 dicembre 2012, n. 219)
1. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
2. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
3. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
4. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
(Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 8, L. 10 dicembre 2012, n. 219)
I doveri dei genitori rispetto ai figli non vengono
meno per effetto della decadenza dalla potestà
genitoriale; quindi anche il genitore, nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento ablativo della potestà genitoriale, resta pur sempre obbligato materialmente e moralmente nei confronti dei figli, e qualora si sia reso colpevole anche della violazione degli obblighi di assistenza familiare per avere malversato o dilapidato i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge, ovvero ancora per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero
inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge che non sia
legalmente separato per sua colpa, incorre pure nel reato penale sanzionato dall'art. 570 c.p. La legge, che ha equiparato lo stato giuridico del figlio
nato fuori dal matrimonio ai figli legittimi nati da un unione coniugale, specifica
anche che la nozione di abbandono morale e materiale dei figli deve
essere collegata alla provata irrecuperabilità delle capacità
genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo
restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore
esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (art. 2,
comma 1 lett. n l. 219/2012).
In conclusione lo scopo della norma in rubrica è quello di responsabilizzare
maggiormente la posizione dei genitori rispetto ai figli, richiamandoli
ai doveri di assistenza morale e materiale, istruzione ed educazione
cui sono tenuti verso la prole.
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