L'ISTANZA DI VENDITA / ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI
RIFERIMENTI NORMATIVI E
FORMULARIO
Art. 529 c.p.c. (istanza di vendita o di assegnazione).
Decorso
il termine di cui all'art. 501 c.p.c., il creditore pignorante ed ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (art. 474
c.p.c.) possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti
gli altri beni.
Dei
titoli di credito e delle altre cose, il cui valore risulta dal listino di
borsa o di mercato, possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il
certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Art. 530 c.p.c. (provvedimento per l'assegnazione o per
l'autorizzazione della vendita).
Sull'istanza di cui all'articolo
precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle
parti.
All'udienza le parti possono fare
osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della
vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi (art. 617 c.p.c.), se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se
su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice
dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice
dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza
l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi
prevista dal secondo comma dell'art. 525 c.p.c. e non siano intervenuti
creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione
provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a
norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti
nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 525 c.p.c.
Il giudice dell'esecuzione può
stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo
svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli artt. 532,
534 e 534 bis c.p.c., nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con
modalità telematiche.
In ogni caso il giudice
dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista
dall'art. 490 secondo comma c.p.c., almeno dieci giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
TRIBUNALE DELLE
ESECUZIONI DI ... omissis ...
G.E. dott. ...
omissis ...
Istanza di vendita (o
di assegnazione) dei beni pignorati
Nell'interesse di: TIZIO, nato a ...
omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in proprio
(ovvero) in qualità di legale rappresentante p.t. della società ... omissis ...
con sede legale a ... omissis ... c.f. / p.i. ... omissis ... rappresentato e
difeso dall’avvocato ... omissis ... del Foro
di ... omissis ... presso il cui Studio Legale
a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta
procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento
informatico ai sensi dell’art.83 comma III c.p.c.
Debitore esecutato: CAIO, nato a
... omissis ... il ... omissis ... e residente a
... omissis in proprio (ovvero) in qualità di legale rappresentante
p.t. della società ALPHA avente sede legale a ... omissis ... c.f. /
p.i. ... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Giudice del Tribunale delle Esecuzioni
di ... omissis ...
PREMESSO
1) che in
data ... omissis ... veniva notificato al debitore
esecutato un atto di precetto dd. ... omissis ... recante l’intimazione di
pagare il credito complessivamente precettato pari ad
€ ... omissis ... in forza del titolo esecutivo costituito
da ... omissis ...;
2) che nessun pagamento ha fatto seguito alla notifica
del precetto;
3) che in
data ... omissis ... veniva eseguito in
località ... omissis ... un pignoramento mobiliare diretto
sui beni del debitore;
4) che venivano assoggettati a pignoramento i beni
mobili meglio descritti nell'allegato verbale di pignoramento dd. … omissis …
per un valore complessivo stimato di € ... omissis ... ;
5) che per la soddisfazione del credito complessivamente
precettato, oltre alla rifusione delle spese della procedura esecutiva, occorre
procedere alla vendita dei beni pignorati.
*****
Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore nella
Sua qualità ut supra e ad istanza del creditore procedente
come in atti meglio generalizzato, visti gli artt. 529 e ss. c.p.c. rivolge
ISTANZA
alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione
dell’udienza per la comparizione delle parti dinnanzi a Sé, voglia disporre la
vendita dei beni pignorati, con espressa riserva di chiederne in quella sede
l’assegnazione al creditore istante, previa verifica dello stato di
conservazione / condizioni e stato di funzionamento dei suddetti.
Si allegano alla presente istanza:
1) Titolo esecutivo in originale;
2) Atto di precetto in originale;
3) Verbale di pignoramento mobiliare in originale.
Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed
eccepire.
Per comunicazioni di Cancelleria
e notificazioni:
per ogni comunicazione si indica il numero di fax
(+39) ... omissis ... ovvero l'indirizzo di posta elettronica
certificata ... omissis ...
Con Osservanza.
Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. _________________
(a cura di Avv. Luca Conti)
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