I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 529
c.p.c. (istanza di vendita o di assegnazione).
Decorso il termine
di cui all'art. 501 c.p.c., il creditore pignorante ed ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) possono
chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di
credito e delle altre cose, il cui valore risulta dal listino di borsa o di
mercato, possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve
unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
Art. 530
c.p.c. (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della
vendita).
Sull'istanza di
cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per
l'audizione delle parti.
All'udienza le
parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le
modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni
agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), se non sono già decadute dal diritto di
proporle.
Se non vi sono
opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il
giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono
opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con
ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra
l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525 c.p.c. e non siano
intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice
dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto
i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 525
c.p.c.
Il giudice
dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la
presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e
l'incanto, ai sensi degli artt. 532, 534 e 534 bis c.p.c., nonché il pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il
giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista
dall'art. 490 secondo comma c.p.c., almeno dieci giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
IL FORMULARIO
TRIBUNALE
DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
G.E. dott.
... omissis ...
ISTANZA DI
VENDITA (o di assegnazione) DEI BENI PIGNORATI
Nell'interesse del
creditore: TIZIO, nato a ... omissis
... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in proprio (ovvero) in
qualità di legale rappresentante p.t. della società ... omissis ... con sede
legale a ... omissis ... c.f. / p.i. ... omissis ... rappresentato e difeso
dall’avvocato ... omissis ... del Foro
di ... omissis ... presso il cui Studio Legale
a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta
procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento
informatico ai sensi dell’art.83 comma III c.p.c.
Debitore esecutato: CAIO, nato a ... omissis ... il
... omissis ... e residente a ... omissis in proprio
(ovvero) in qualità di legale rappresentante p.t. della società ALPHA avente
sede legale a ... omissis ... c.f. / p.i.
... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Giudice
delle Esecuzioni di ... omissis ...
PREMESSO
1) che in
data ... omissis ... veniva notificato al debitore
esecutato un atto di precetto dd. ... omissis ... recante l’intimazione di
pagare il credito complessivamente precettato pari ad
€ ... omissis ... in forza del titolo esecutivo costituito da ... omissis ...;
2) che nessun
pagamento ha fatto seguito alla notifica del precetto;
3) che in difetto di
pagamento in data ... omissis ... veniva eseguito in
località ... omissis ... il pignoramento mobiliare presso
il debitore;
4) che venivano assoggettati
a pignoramento i beni mobili meglio descritti nell'allegato verbale di
pignoramento dd. … omissis … per un valore complessivo stimato di
€ ... omissis ... ;
5) che per la
soddisfazione del credito precettato, oltre alla rifusione delle spese della
procedura esecutiva, occorre procedere alla vendita dei beni pignorati.
*****
Tutto ciò premesso,
il sottoscritto Procuratore nella Sua qualità ut supra e ad istanza del
creditore procedente come in atti meglio generalizzato, visti gli artt. 529 e
ss. c.p.c. rivolge
ISTANZA
alla S.V. Ill.ma
affinché, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti
dinnanzi a Sé, voglia disporre la vendita dei beni pignorati, con espressa
riserva di chiederne in quella sede l’assegnazione al creditore istante, previa
verifica dello stato di conservazione / condizioni e stato di funzionamento dei
suddetti.
Si allegano alla presente istanza:
1) Titolo esecutivo in originale;
2) Atto di precetto in originale;
3) Verbale di pignoramento mobiliare in
originale.
Con riserva di ulteriormente dedurre
produrre ed eccepire.
Per comunicazioni
di Cancelleria e notificazioni: per
ogni comunicazione si indica il numero di fax (+39) ... omissis ...
ovvero l'indirizzo di posta elettronica
certificata ... omissis ...
Con Osservanza.
Milano
___________________ 2017.
Avv. _________________________
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