L'ISTANZA DI VENDITA / ASSEGNAZIONE DEI BENI PIGNORATI





RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Art. 529 c.p.c. (istanza di vendita o di assegnazione).
Decorso il termine di cui all'art. 501 c.p.c., il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose, il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato, possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.

Art. 530 c.p.c. (provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). 
Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 525 c.p.c. e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell'art. 525 c.p.c.
Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli artt. 532, 534 e 534 bis c.p.c., nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'art. 490 secondo comma c.p.c., almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.




TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
G.E. dott. ... omissis ...

Istanza di vendita (o di assegnazione) dei beni pignorati


Nell'interesse di: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in proprio (ovvero) in qualità di legale rappresentante p.t. della società ... omissis ... con sede legale a ... omissis ... c.f. / p.i. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... del Foro di ... omissis ...  presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art.83 comma III c.p.c.

Debitore esecutato: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis in proprio (ovvero) in qualità di legale rappresentante p.t. della società ALPHA avente sede legale a ... omissis ... c.f. / p.i. ... omissis ... 

*****
                                                       
Ill.mo Signor Giudice del Tribunale delle Esecuzioni di ... omissis ...

PREMESSO

1) che in data ... omissis ... veniva notificato al debitore esecutato un atto di precetto dd. ... omissis ... recante l’intimazione di pagare il credito complessivamente precettato pari ad € ... omissis ... in forza del titolo esecutivo costituito da ... omissis ...;

2) che nessun pagamento ha fatto seguito alla notifica del precetto;

3) che in data ... omissis ... veniva eseguito in località ... omissis ... un pignoramento mobiliare diretto sui beni del debitore;

4) che venivano assoggettati a pignoramento i beni mobili meglio descritti nell'allegato verbale di pignoramento dd. … omissis … per un valore complessivo stimato di € ... omissis ... ;

5) che per la soddisfazione del credito complessivamente precettato, oltre alla rifusione delle spese della procedura esecutiva, occorre procedere alla vendita dei beni pignorati.

*****

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore nella Sua qualità ut supra e ad istanza del creditore procedente come in atti meglio generalizzato, visti gli artt. 529 e ss. c.p.c. rivolge

ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché, previa fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti dinnanzi a Sé, voglia disporre la vendita dei beni pignorati, con espressa riserva di chiederne in quella sede l’assegnazione al creditore istante, previa verifica dello stato di conservazione / condizioni e stato di funzionamento dei suddetti.

Si allegano alla presente istanza:

1) Titolo esecutivo in originale;

2) Atto di precetto in originale;

3) Verbale di pignoramento mobiliare in originale.

Con riserva di ulteriormente dedurre produrre ed eccepire.

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: per ogni comunicazione si indica il numero di fax (+39) ... omissis ... ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Con Osservanza.

Milano, lì ___ / ___ / 2019.

Avv. _________________

(a cura di Avv. Luca Conti)





Commenti

Post popolari in questo blog

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA COMPARSA DI RISPOSTA PER IL CONVENUTO

L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA