IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA VETTURA CAUSATO DA INSIDIA STRADALE






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO




Art.2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale da fatto illecito)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art.2051 c.c. (responsabilità derivante da beni in custodia)
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 316 c.p.c. (forma della domanda davanti al Giudice di Pace)
Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

Art. 318 c.p.c. (contenuto della domanda)
La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 c.p.c. e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis c.p.c., ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.


*****


Annotazioni: l'atto di citazione comparire ad udienza fissa va redatto su modello uso bollo, sconta una marca da bollo € 27,00 (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) all'atto dell'iscrizione a ruolo per cause di valore superiore ad € 1.033,00. L'importo del contributo unificato varia a seconda del valore della controversia.




GIUDICE DI PACE DI ... omissis ...

ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO 



Attore: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (c.f. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto.

Convenuto: Comune di ... omissis ... in persona del Sindaco p.t. signor ... omissis ..., avente sede legale ad ... omissis ..., p.i. ... omissis ...

Oggetto: risarcimento del danno auto da insidia stradale ex art. 2051 c.c.

Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento al numero di fax ... omissis ... ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

IL FATTO

... esposizione dettagliata delle circostanze in cui è avvenuto il sinistro stradale causato da insidia o trabocchetto e di tutti i presupposti di fatto su cui si fonda la domanda risarcitoria promossa dall'utente della strada ...

IN DIRITTO

La presente domanda risarcitoria poggia, anzitutto, sull'art. 2051 c.c., ed in subordine sul più generale principio di neminem laedere stabilito dall'art. 2043 c.c. in materia di risarcimento del danno da fatto illecito. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode del bene (nel caso di specie, del bene demaniale) è responsabile per i danni occorsi a terzi causati dallo stesso bene che ha sotto la propria custodia, a meno che non deduca in giudizio la cosiddetta prova positiva ed esimente del fatto naturale, ovvero del terzo, ovvero ancora del danneggiato stesso, che per imprevedibilità ed assoluta eccezionalità sia completamente estraneo alla sua sfera di controllo, e pertanto sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso. 
In difetto di siffatta prova, la responsabilità dell'ente pubblico derivante da insidia stradale o trabocchetto (ad esempio, una buca) è ascrivibile all'ente pubblico che ne è proprietario e che ne esercita la custodia; in via subordinata, l’ente pubblico può essere chiamato a rispondere dei danni in via solidale con l'impresa che ha in appalto la manutenzione stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa vigilanza sullo stato di fatto dei luoghi.
A conforto di quanto precede, si richiama l'orientamento consolidato adottato in questa materia dalla Suprema Corte di Cassazione: l'ente proprietario della strada aprte al pubblico transito si presume responsabile ai sensi della'rt. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendetemente dalla sua estensione.  Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Ed ancora: in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sicché soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia intesa come potere di fatto sulla cosa esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c., che per altronon sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su di un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia: come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi ai sensi dell'art. 2043 c.c. (si veda ex multis Cass. civ., Sez. III, dd. 20/11/2009, n.24529).

Più di recente, la Corte d'Appello di Milano ha ritenuto che la non confomità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della pubblica amministrazione solo se determina l'insolrgere di una situazione di pericolo che abbia i tratti dell'insidia, che cioè sia oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile; integra l'insidia stradale solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile né prevedibile. Ne consegue che, da un lato, l'illecito è escluso, per carenza del nesso causale tra la difettosa manutenzione della cosa e l'evento dannoso, laddove le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi, in via esclusiva, ad imperizia, negligenza od imprudenza del soggetto leso; invero, viene chiarito che in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La responsabilità del Comune sussiste solo ove si constati la presenza di un'insidia con i caratteri di cui sopra, riconducibile ad omessa sorveglianza o a negligente manutenzione da parte dell'ente pubblico (Corte d'appello di Milano, sez. II, dd. 12/02/2014, n.622).

Molto più rigoroso, invece, l'orientamento del Tribunale di Siena, secondo il quale in tema di danno da insidia stradale il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomali sulla sede stradale è di per sè sufficiente a fare presumere la sussistenza della colpa dell'ente che ne è proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione o per un uso anomalo della cosa da parte dello stesso danneggiato (Tribunale di Siena, sent. 18/2014 dd. 10/01/2014).

*****

Tutto ciò premesso, l'attore come in atti meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

C I T A

il Comune di ... omissis ... in persona del Sindaco p.t.  avente sede ad ... omissis ... p.i. ... omissis ... a comparire avanti il

GIUDICE DI PACE DI ... omissis ...

all'udienza fissata per il giorno ... / ... / 2016 ore di rito 

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell'art. 318 u.c. c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 166 e 319 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in contumacia e che l'emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice di Pace di ... omissis ... contrariis rejectis così giudicare.

Nel merito:
1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di ... omissis ... per i danni occorsi alla vettura attorea quali conseguenza della insidia stradale / trabocchetto meglio spiegati in narrativa;
2) per tutti i su esposti motivi, oltre che ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c., condannare il convenuto a risarcire all'attore la somma di € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito della fase istruttoria, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro e comunque fino al saldo effettivo.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del Sindaco p.t. e per testimoni sui fatti meglio dedotti in narrativa e da intendersi di seguito trascritti per separati capitoli, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, premessa la dizione "Vero che", indicandosi i seguenti testimoni: ... omissis ...

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali:

1) fotografie della sede stradale;
2) fotografie del danno alla vettura;
3) preventivo di riparazione;
4) fattura / ricevuta fiscale della riparazione;
5) costituzione in mora, richiesta di danno al Comune. 

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...

Milano, lì ____________ 2016.
Avv. ___________________ .  
 

(seguono procura alle liti e relazione di notifica)

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