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Visualizzazione dei post da gennaio 27, 2013

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI MONITORI

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Di seguito si riportano i criteri orientativi adottati dal TRIBUNALE DI MILANO per la liquidazione del C OMPENSO all'avvocato patrocinante nei PROCEDIMENTI MONITORI O D'INGIUNZIONE suddivisi per scaglione di valore a partire da € 5.000,0 1 fino ad € 1.500.000,00 aggiornati alle disposizioni di cui al D.M. n.55 del 10/03/25014. 1) Valore dell'ingiunzione: da € 5.000,0 1 ad € 5.200,00.   Contributo Unificato: € 49,00 Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27 ,00 Compensi / onorario: € 700,00 TOTALE € 776,00 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% . 2 ) Valore dell'ingiunzione: da € 5. 2 00,0 1 ad € 15.000,00.   Contributo Unificato: € 118,50 Valori bollati ai sensi dell'art. 30 d.p.r. 115/2002: € 27 ,00 Compens o / onorario: € 730,00 TOTALE € 875,50 oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22%  . 3 ) Valore dell'ingiunzione: da € 15.

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art.710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).   Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 e ss. c.p.c.), la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. Art.737 c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, forma della domanda introduttiva). I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato,