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Visualizzazione dei post da febbraio 3, 2013

IL PROCEDIMENTO CAUTELARE: LA FASE DEL RECLAMO

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO    Art.669 ter decies c.p.c. (il reclamo contro i provvedimenti cautelari).   Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina. Il procedimento è disci plinato dagli artt. 737 e 738 c.p.c. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il t