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Visualizzazione dei post da marzo 3, 2013

DECADENZA DALLA POTESTA' GENITORIALE E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ALIMENTARE

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L'art. 433 c.c. stabilisce l'ordine delle persone (familiari) tenute all'obbligazione degli alimenti.  Il fondamento di quest'obbligazione consiste nel diritto all'assistenza materiale , che deve essere prestata dai familiari ai prossimi congiunti che si trovano in stato d'indigenza e, comunque, nell'impossibilità di procurarsi i autonomamente i mezzi di sostentamento. Il diritto agli alimenti di cui all'art. 433 c.c. non può essere oggetto di cessione, nè di compensazione, non può essere sottoposto ad esecuzione forzata, è intrasmissibile, irrinunciabile e imprescrittibile. I presupposti sono il rapporto di parentela, di affinità o di adozione, e lo stato di bisogno in cui versa l'avente diritto accompagnato dall'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Art. 433 Codice Civile All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge [ 129 bis, 156 comma 3]; 2) i figli legittimi o le