OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO
I RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art.480 c.p.c.) si propongono, pr