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Visualizzazione dei post da maggio 5, 2013

OPPOSIZIONE ALL'ATTO DI PRECETTO

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I RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione) Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto (art.480 c.p.c.) si propongono, pr

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IL RECLAMO CONTRO I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 708 c.p.c. (tentativo di conciliazione e reclamo ai provvedimenti del Presidente) [I]. All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione. [II]. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione. [III]. Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore. [IV]. Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronun