RESPONSABILITA' SANITARIA: GIURISPRUDENZA A CONFRONTO
Di seguito si riportano
le più recenti ed interessanti pronunce della giurisprudenza di merito e di
legittimità in tema di: responsabilità sanitaria del medico curante e della struttura
sanitaria, ripartizione dell'onere probatorio tra paziente ed operatore
sanitario, inquadramento del rapporto medico curante / struttura sanitaria /
paziente, criteri di liquidazione del danno alla salute di tipo non patrimoniale,
diritto al risarcimento da nascita indesiderata per la madre ed il nascituro.
E' corretto escludere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, laddove i danneggiati non abbiano dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del sanitario, in occasione del consigliato ricovero ed il relativo rifiuto dopo la visita di pronto soccorso, e l'evento morte occorso alla paziente sottrattasi in maniera volontaria al predetto ricovero (Cass. Civ., Sez. III, dd. 10/06/2013, n.14530).
RESPONSABILITA' MEDICA - COLPA LIEVE DELL'OPERATORE SANITARIO -
DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI LESIONI IN CASO DI COLPA LIEVE - ESERCIZIO
DELL'AZIONE RISARCITORIA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE CIVILE.
Il d.l. 13
settembre 2012 n. 158, art. 3 comma 1, conv. dalla l. 8 novembre 2012 n. 189
esclude la responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività
sanitaria si attiene alle linee-guida e buone pratiche accreditate dalla
comunica scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente
penale non elide illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art.
2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto
positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La
novella contenuta nella l. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una
particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare
l'utile esercizio dell'arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni
penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile,
che segue le sue regole consolidate, non solo per la
responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cosiddetta
"responsabilità contrattuale" del medico e della struttura
sanitaria da contatto sociale (Cass. civ., sez. III, dd. 19/02/2013, n.4030).
RESPONSABILITA' MEDICA - SANITA' PUBBLICA - COPERTURA ASSICURATIVA
- RISARICMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE -
La struttura sanitaria (pubblica) presso cui viene
eseguito l'espianto di un rene, ove non si sia munita di copertura assicurativa
a favore del donatore, risponde a titolo contrattuale dei danni da quest'ultimo
subiti in conseguenza dell'intervento (Cass. civ., sez. III, dd. 28/01/2013, n.1874).
RESPONSABILITA’ MEDICA – RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE INTERVENTO CHIRURGICO - INFEZIONE POST-OPERATORIA – ESECUZIONE
CORRETTA DELL’INTERVENTO – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL CHIRURGO –
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELLA STRAUTTURA SANITARIA CONTRATTO ATIPICO
DI SPEDALITA’.
L'infezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di
un intervento chirurgico necessario e correttamente eseguito, è imputabile alla
struttura sanitaria nella quale è stato eseguito il predetto intervento.
Questa, invero, con l'accettazione del paziente ai fini del ricovero per
l'intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di
spedalità e di assistenza sanitaria, al quale consegue l'impegno ad eseguire
una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure
mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad altre prestazioni, tra le
quali la predisposizione di tutte le misure necessarie a prevenire infezioni.
Nel caso concreto, provata l'insorgenza di una infezione di tipo nosocomiale,
nonché la inadeguatezza delle successive prestazioni fornite dal personale
sanitario in fase post operatoria, in relazione alle condizioni del paziente ed
ai dettami della buona arte medica, la struttura sanitaria convenuta in
giudizio è tenuta a rispondere delle conseguenze che dalla contrazione della
predetta infezione sono derivate all'attore in termini di peggioramento delle
sue condizioni di salute (Tribunale di Milano, Sez. I, dd. 12/05/2015, n.5984).
RESPONSABILITA’ MEDICA – IGIENE E SANITA’ – INFEZIONE
POST-OPERATORIA – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE
DELLA CLINICA – RISARCIMENTO DEL DANNO.
In tema di responsabilità medica, in caso di infezione post
operatoria che provochi danni al paziente operato e che sia causalmente
riconducibile a un comportamento negligente della clinica, va riconosciuta la
responsabilità della sola casa di cura e non anche del medico che ha effettuato
l’operazione. Nel caso di specie, era stato accertato che l’infezione contratta
dal paziente dipendeva esclusivamente dalla mancata sterilizzazione della
strumentazione utilizzata per l’intervento, con la conseguente condanna in via
esclusiva della clinica al risarcimento dei danni conseguenti le lesioni
personali patite dal paziente (Tribunale di Roma, XIII Sez., dd. 26/11/2014).
CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE - OMISSIONE - RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE DEL MEDICO - CAUSA O CONCAUSA DEL DANNO.
In tema di risarcimento danni da trattamento sanitario, e
quindi di responsabilità professionale del medico, costituisce omissione,
violazione ad hoc ed autonoma fonte di responsabilità, l'aver operato in
assenza del consenso informato del paziente: l'inadempimento, onde fondare la
richiesta di risarcimento, deve, però, costituire causa o concausa efficiente
del danno (Cass.
civ., sez. III, dd. 27/11/2012, n.20984).
RESPONSABILITA’ MEDICA – INADEMPIMENTO DEL MEDICO – COMPORTAMENTO
NEGLIGENTE - RESPONSABILITA' DEL MEDICO - - DOVERE DI DILIGENZA - PROVA DEL
DANNO.
In tema di responsabilità del medico per i danni
causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria
obbligazione non può essere desunto "ipso facto" dal mancato
raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere
valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività
professionale. L'inadempimento consegue, infatti, alla prestazione
negligente ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del
professionista (e/o della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1176
comma 2 c.c.), adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze
concrete del caso (Cass.
civ., Sez. III, dd. 09/10/2012, n.17143).
RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA RISPETTO AL DANNO SUBITO
DALL'OPERATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI - APPLICAZIONE
ART.2043 c.c. -
L'azienda sanitaria pubblica è responsabile nei
confronti del proprio medico per il danno da invalidità permanente da questi
subito a seguito di infezione da virus HCV (epatite di tipo C), contratta
nell'assolvimento dell'attività lavorativa, da considerarsi attività pericolosa
esercitata dall'ente pubblico, quando non siano stati adottati adeguati
strumenti di prevenzione del contagio (Cass. civ., Sez. lav., dd. 27/04/2012, n.6562).
CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA' – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE -
DANNO AL PAZIENTE - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA -
RESPONSABILITA' PER FATTO DEI DIPENDENTI.
La responsabilità della struttura ospedaliera fondata
sul contatto sociale ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del
contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai
articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo
interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi
c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della
struttura ad un autonomo contratto di spedalità, la sua responsabilità per
inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art.1218 c.c., e, per quanto
concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici
propri ausiliari l'individuazione del fondamento di
responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della
struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso,
alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la
responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art.
1228 c.c. (Cass.
civ., Sez. III, dd. 03/02/2012, n.1620).
CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’ - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE
DELLA STRUTTURA SANITARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE
PROBATORIO.
In tema di responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria e del medico, il paziente danneggiato ha l'onere di provare il
contratto (o contatto sociale) ed il peggioramento delle proprie condizioni di
salute ed allegare l'inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare
il danno, competendo alla controparte di dimostrare che l'inadempimento non vi
è stato ovvero che, pur essendovi stato, esso non è eziologicamente rilevante (Tribunale di Milano,
Sez. V, dd. 03/02/2012, n. 1406).
CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE -
INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE SANITARIO - RAPPORTO DI PREPOSIZIONE RISPETTO ALLA
STRUTTURA OSPEDALIERA - RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA / ART.1228
c.c.
Essendo ravvisabile un rapporto di preposizione tra la
struttura sanitaria ed il medico, l'ente ospedaliero - ex art. 1228 c.c. -
è responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione sanitaria anche quando
esso derivi dal fatto del medico (Tribunale de L'Aquila, dd. 20/01/2012, n.31).
MEDICAL MALPRACTICE - RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO E DELLA
STRUTTURA SANITARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE
PROBATORIO TRA MEDICO, STRUTTURA E PAZIENTE.
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno
causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono
applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese
quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art.
1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto e di allegare
e provare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico e
l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto
dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo
sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore (Tribunale di Nola, dd.
16/01/2012).
RESPONSABILITA’ MEDICA - DANNO NON PATRIMONIALE CAUSATO DA MEDICAL
MALPRACTICE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - VOCE UNITARIA DI DANNO.
Ai fini della sua risarcibilità, il danno non patrimoniale
costituisce una categoria unitaria, comprensiva del danno biologico, del danno
morale e del danno esistenziale e non implica, se non a meri fini descrittivi,
il riconoscimento di autonome categorie di danno (Tribunale Potenza, dd.
11/01/2012).
MEDICAL MALPRACTICE - RISARCIMENTO DEL DANNO AL PAZIENTE -
RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO.
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria ha
natura contrattuale e la ripartizione dell'onere della prova prevede che il
danneggiato debba provare il rapporto sanitario, la prestazione medica
negligente e la lesione alla salute, restando a carico del medico inadempiente
la prova di cause giustificative del proprio inadempimento o di elementi che
interrompano il nesso causale tra negligenza e danno, secondo un criterio di
causalità civilistico e probabilistico (Cass. civ., Sez. III, dd. 15/12/2011,
n.27000).
RESPONSABILITA’ MEDICA - MALFORMAZIONE DEL FETO - OMESSA DIAGNOSI
DEL MEDICO CURANTE - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA - NASCITA
INDESIDERATA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL NASCITURO.
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante
l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in
concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza d'una
malformazione congenita del concepito, quest'ultimo, ancorché privo di
soggettività giuridica fino al momento della nascita , una volta venuto ad
esistenza ha diritto ad essere risarcito. Il vulnus lamentato da parte del
minore malformato, tuttavia, non è la malformazione in sé considerata, bensì lo
stato funzionale di infermità, sintesi generatrice di una vita handicappata,
che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al
soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto
importo risarcitorio (Cass.
civ., Sez. III, dd. 02/10/2012, n.16754).
RESPONSABILITA’ MEDICA - NASCITA INDESIDERATA / DIRITTO AL
RISARCIMENTO DEL DANNO AL NASCITURO / FONDAMENTI COSTITUZIONALI.
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante
l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in
concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza di una
malformazione congenita del concepito, quest'ultimo, ancorché privo di
soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad
esistenza ha il diritto, fondato sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere
risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell'essere nato non
sano, rappresentato dall'interesse ad alleviare la propria condizione di vita
impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità (Cass. civ., Sez. III,
dd. 02/12/2012, n.16754).
RESPONSABILITA’ MEDICA - MALFORMAZIONE DEL FETO / NASCITA
INDESIDERATA / RESDPONSABILITA' DEL MEDICO / DIRITTO AL RISARCIMENTO PER
LESIONE DELL'AUTODETERMINAZIONE ALL'ABORTO.
In tema di responsabilità del medico da nascita
indesiderata ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'omessa
comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte
della madre, della facoltà di ricorrere all'interruzione volontaria della
gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella
facoltà, se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo
in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra
le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute
fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia,
a norma dell'art. 6 lett. b) l. n. 194 del 1978; l'esigenza di prova al
riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual
caso si deve stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune
esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del "più
probabile che non" e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza
- se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso
imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere
qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (Cass. civ., Sez. III,
dd. 10/11/2010, n.22837).
-
Nonostante tutto il signor Barbetti rimane un creditore individuale vero, serio e onesto. Avendo sentito parlare di lui da un amico, l'ho contattato per un prestito di 75.000 euro. Dopo le varie procedure protette per entrambi, ho finito con l'avere il prestito richiesto per 48 ore sul mio conto. Si prega di contattare con lui se hai un prestito da una persona onesta e seria ecco la sua mail: augustobarbetti89@gmail.com
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