RESPONSABILITA' SANITARIA: GIURISPRUDENZA A CONFRONTO






Di seguito si riportano le più recenti ed interessanti pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di: responsabilità sanitaria del medico curante e della struttura sanitaria, ripartizione dell'onere probatorio tra paziente ed operatore sanitario, inquadramento del rapporto medico curante / struttura sanitaria / paziente, criteri di liquidazione del danno alla salute di tipo non patrimoniale, diritto al risarcimento da nascita indesiderata per la madre ed il nascituro.


RESPONSABILITA' MEDICA - RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE SANITARIO - RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA - RIFIUTO DEL PAZIENTE AL RICOVERO - SUCCESSIVO DECESSO DEL PAZIENTE - CONCORSO DI COLPA DEL PAZIENTE - NESSO EZIOLOGICO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DI MEDICO E STRUTTURA SANITARIA.
E' corretto escludere la responsabilità del medico e della struttura sanitaria, laddove i danneggiati non abbiano dimostrato la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del sanitario, in occasione del consigliato ricovero ed il relativo rifiuto dopo la visita di pronto soccorso, e l'evento morte occorso alla paziente sottrattasi in maniera volontaria al predetto ricovero (Cass. Civ., Sez. III, dd. 10/06/2013, n.14530).

RESPONSABILITA' MEDICA - COLPA LIEVE DELL'OPERATORE SANITARIO - DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI LESIONI IN CASO DI COLPA LIEVE - ESERCIZIO DELL'AZIONE RISARCITORIA ESCLUSIVAMENTE IN SEDE CIVILE.  
Il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, art. 3 comma 1, conv. dalla l. 8 novembre 2012 n. 189 esclude la responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si attiene alle linee-guida e buone pratiche accreditate dalla comunica scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella l. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l'utile esercizio dell'arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile, che segue le sue regole consolidate, non solo per la responsabilità aquiliana del medico, ma anche per la cosiddetta "responsabilità contrattuale" del medico e della struttura sanitaria da contatto sociale (Cass. civ., sez. III, dd. 19/02/2013, n.4030).

RESPONSABILITA' MEDICA - SANITA' PUBBLICA - COPERTURA ASSICURATIVA - RISARICMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE -
La struttura sanitaria (pubblica) presso cui viene eseguito l'espianto di un rene, ove non si sia munita di copertura assicurativa a favore del donatore, risponde a titolo contrattuale dei danni da quest'ultimo subiti in conseguenza dell'intervento (Cass. civ., sez. III, dd. 28/01/2013, n.1874).

RESPONSABILITA’ MEDICA – RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE INTERVENTO CHIRURGICO - INFEZIONE POST-OPERATORIA – ESECUZIONE CORRETTA DELL’INTERVENTO – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ DEL CHIRURGO – RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DELLA STRAUTTURA SANITARIA  CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’.
L'infezione nosocomiale contratta dal paziente nel corso di un intervento chirurgico necessario e correttamente eseguito, è imputabile alla struttura sanitaria nella quale è stato eseguito il predetto intervento. Questa, invero, con l'accettazione del paziente ai fini del ricovero per l'intervento programmato, conclude con lo stesso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, al quale consegue l'impegno ad eseguire una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad altre prestazioni, tra le quali la predisposizione di tutte le misure necessarie a prevenire infezioni. Nel caso concreto, provata l'insorgenza di una infezione di tipo nosocomiale, nonché la inadeguatezza delle successive prestazioni fornite dal personale sanitario in fase post operatoria, in relazione alle condizioni del paziente ed ai dettami della buona arte medica, la struttura sanitaria convenuta in giudizio è tenuta a rispondere delle conseguenze che dalla contrazione della predetta infezione sono derivate all'attore in termini di peggioramento delle sue condizioni di salute (Tribunale di Milano, Sez. I, dd. 12/05/2015, n.5984).

RESPONSABILITA’ MEDICA – IGIENE E SANITA’ – INFEZIONE POST-OPERATORIA – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DELLA CLINICA – RISARCIMENTO DEL DANNO.
In tema di responsabilità medica, in caso di infezione post operatoria che provochi danni al paziente operato e che sia causalmente riconducibile a un comportamento negligente della clinica, va riconosciuta la responsabilità della sola casa di cura e non anche del medico che ha effettuato l’operazione. Nel caso di specie, era stato accertato che l’infezione contratta dal paziente dipendeva esclusivamente dalla mancata sterilizzazione della strumentazione utilizzata per l’intervento, con la conseguente condanna in via esclusiva della clinica al risarcimento dei danni conseguenti le lesioni personali patite dal paziente (Tribunale di Roma, XIII Sez., dd. 26/11/2014).


CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE - OMISSIONE - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DEL MEDICO - CAUSA  O CONCAUSA DEL DANNO.
In tema di risarcimento danni da trattamento sanitario, e quindi di responsabilità professionale del medico, costituisce omissione, violazione ad hoc ed autonoma fonte di responsabilità, l'aver operato in assenza del consenso informato del paziente: l'inadempimento, onde fondare la richiesta di risarcimento, deve, però, costituire causa o concausa efficiente del danno (Cass. civ., sez. III, dd. 27/11/2012, n.20984).


RESPONSABILITA’ MEDICA – INADEMPIMENTO DEL MEDICO – COMPORTAMENTO NEGLIGENTE - RESPONSABILITA' DEL MEDICO - - DOVERE DI DILIGENZA - PROVA DEL DANNO.
In tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto "ipso facto" dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale. L'inadempimento consegue, infatti, alla prestazione negligente ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.), adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso (Cass. civ., Sez. III, dd. 09/10/2012, n.17143).


RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA RISPETTO AL DANNO SUBITO DALL'OPERATORE NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI  - APPLICAZIONE ART.2043 c.c. -
L'azienda sanitaria pubblica è responsabile nei confronti del proprio medico per il danno da invalidità permanente da questi subito a seguito di infezione da virus HCV (epatite di tipo C), contratta nell'assolvimento dell'attività lavorativa, da considerarsi attività pericolosa esercitata dall'ente pubblico, quando non siano stati adottati adeguati strumenti di prevenzione del contagio (Cass. civ., Sez. lav., dd. 27/04/2012, n.6562).


CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA' – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - DANNO AL PAZIENTE - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA - RESPONSABILITA' PER FATTO DEI DIPENDENTI.
La responsabilità della struttura ospedaliera fondata sul contatto sociale ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto di spedalità, la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art.1218 c.c., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici propri ausiliari l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c. (Cass. civ., Sez. III, dd. 03/02/2012, n.1620).

CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’ - RESPONSABILITA' CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA SANITARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO. 
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico, il paziente danneggiato ha l'onere di provare il contratto (o contatto sociale) ed il peggioramento delle proprie condizioni di salute ed allegare l'inadempimento del medico astrattamente idoneo a provocare il danno, competendo alla controparte di dimostrare che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, esso non è eziologicamente rilevante (Tribunale di Milano, Sez. V, dd. 03/02/2012, n. 1406).


CONTRATTO ATIPICO DI SPEDALITA’ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - INADEMPIMENTO DELL’OPERATORE SANITARIO - RAPPORTO DI PREPOSIZIONE RISPETTO ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA - RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA / ART.1228 c.c.
Essendo ravvisabile un rapporto di preposizione tra la struttura sanitaria ed il medico, l'ente ospedaliero - ex art. 1228 c.c. - è responsabile dell'inadempimento dell'obbligazione sanitaria anche quando esso derivi dal fatto del medico (Tribunale de L'Aquila, dd. 20/01/2012, n.31).


MEDICAL MALPRACTICE - RESPONSABILITA' CIVILE DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO TRA MEDICO, STRUTTURA E PAZIENTE. 
Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno causato da un errore del medico o della struttura sanitaria, al quale sono applicabili le regole sulla responsabilità contrattuale ivi comprese quelle sul riparto dell'onere della prova, l'attore ha il solo onere - ex art. 1218 c.c. - di allegare e provare l'esistenza del contratto e di allegare e provare l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'errore del medico e l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, mentre spetterà al convenuto dimostrare o che inadempimento non vi è stato, ovvero che esso pur essendo sussistente non è stato la causa efficiente dei danni lamentati dall'attore (Tribunale di Nola, dd. 16/01/2012).


RESPONSABILITA’ MEDICA - DANNO NON PATRIMONIALE CAUSATO DA MEDICAL MALPRACTICE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE - VOCE UNITARIA DI DANNO.
Ai fini della sua risarcibilità, il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, comprensiva del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale e non implica, se non a meri fini descrittivi, il riconoscimento di autonome categorie di danno (Tribunale Potenza, dd. 11/01/2012).


MEDICAL MALPRACTICE - RISARCIMENTO DEL DANNO AL PAZIENTE - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO.
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria ha natura contrattuale e la ripartizione dell'onere della prova prevede che il danneggiato debba provare il rapporto sanitario, la prestazione medica negligente e la lesione alla salute, restando a carico del medico inadempiente la prova di cause giustificative del proprio inadempimento o di elementi che interrompano il nesso causale tra negligenza e danno, secondo un criterio di causalità civilistico e probabilistico (Cass. civ., Sez. III, dd. 15/12/2011, n.27000).


RESPONSABILITA’ MEDICA - MALFORMAZIONE DEL FETO - OMESSA DIAGNOSI DEL MEDICO CURANTE - RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA - NASCITA INDESIDERATA - RISARCIMENTO DEL DANNO AL NASCITURO. 
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza d'una malformazione congenita del concepito, quest'ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita , una volta venuto ad esistenza ha diritto ad essere risarcito. Il vulnus lamentato da parte del minore malformato, tuttavia, non è la malformazione in sé considerata, bensì lo stato funzionale di infermità, sintesi generatrice di una vita handicappata, che merita di essere vissuta meno disagevolmente, attribuendo direttamente al soggetto che di tale condizione di disagio è personalmente portatore il dovuto importo risarcitorio (Cass. civ., Sez. III, dd. 02/10/2012, n.16754).


RESPONSABILITA’ MEDICA - NASCITA INDESIDERATA / DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL NASCITURO / FONDAMENTI COSTITUZIONALI. 
Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza di una malformazione congenita del concepito, quest'ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha il diritto, fondato sugli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell'essere nato non sano, rappresentato dall'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità (Cass. civ., Sez. III, dd. 02/12/2012, n.16754).


RESPONSABILITA’ MEDICA - MALFORMAZIONE DEL FETO / NASCITA INDESIDERATA / RESDPONSABILITA' DEL MEDICO / DIRITTO AL RISARCIMENTO PER LESIONE DELL'AUTODETERMINAZIONE ALL'ABORTO. 
In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra l'omessa comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà, se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v'è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all'acquisizione della notizia, a norma dell'art. 6 lett. b) l. n. 194 del 1978; l'esigenza di prova al riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve stabilire - in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali) del "più probabile che non" e con valutazione correlata all'epoca della gravidanza - se, a seguito dell'informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (Cass. civ., Sez. III, dd. 10/11/2010, n.22837).

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento)





 




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Commenti

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