IL RICORSO PER DIVORZIO (in assenza di figli minorenni)
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO
Art. 3 legge n.898/1970 (presupposti della domanda di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche
per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni
quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i
reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e
sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui
all'art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523, 524
c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della
prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne,
per i delitti di cui all'art. 582 c.p., quando ricorra la circostanza
aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 c.p., e agli artt. 570, 572 e
643 c.p. in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo
del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza
familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per
concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di
mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del
presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del
convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la
separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre
1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le
separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici
mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel
caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso
si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo
di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da
un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione
concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso
con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi
costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso
con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il
fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto
all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto
all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione
di attribuzione di sesso a norma della legge n.164 del 14/04/1982.
Art. 4 legge n.898/1970 (la domanda per ottenere lo
scioglimento o la cessazione del matrimonio).
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del
luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo
in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si
propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se
anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La
domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve
contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili
dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per
l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di
figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di
comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni
dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto
ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e
documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è
malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate
le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente
del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con
l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la
domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente
può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il
presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente,
tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere
processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente,
sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga
strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori,
dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che
reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare,
sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'art. 189 delle disp.
att. c.p.c.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data
entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella
dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all'art. 163 bis c.p.c. ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente
assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria
integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma,
numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167
c.p.c., primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve
contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine
stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica
altresì l'art. 184 c.p.c.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per
la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva
relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena
formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il
tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione
dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento
della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura
economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche
compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è
proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti
i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la
rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.
Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in
contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al
comma 8.
Art. 5 legge n.898/1970 (la disciplina).
1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio
di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al
proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può
autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di
tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere
modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su
istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti.
Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 c.p.c. proporre impugnazione
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo
personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata
del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di
adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di
svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere
la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può
avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal
caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei
redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui
redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso,
anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se
il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza
sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente
mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se
egli passa a nuove nozze.
TRIBUNALE DI ...
omissis ...
Ricorso per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (ovvero) per lo
scioglimento del matrimonio civile
Ricorrente: TIZIA, nata a
... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis
... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis
..., ai fini del presente atto rappresentata e difesa
dall'avvocato ... omissis ... presso il cui Studio Legale
a ... omissis ... è elettivamente domiciliata, giusta procura
alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., in calce al
presente atto su separato documento informatico.
Resistente: CAIO, nato
a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ...
omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ...
omissis ...
Per comunicazioni di Cancelleria
e notificazioni: si
chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la procedura
all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis
...
PREMESSO
- che TIZIA e CAIO hanno contratto
matrimonio secondo il rito concordatario (oppure) secondo il rito civile,
registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di ... omissis
... in data ... omissis ... di prot.llo n. ... omissis ...
(doc.1);
- che dall’unione coniugale NON sono
nati figli;
- che con ricorso per la separazione di data … omissis
… i coniugi chiedevano al Tribunale di ... omissis ... di potersi separare
consensualmente alle seguenti condizioni: ... omissis ...
- che il Tribunale di ... omissis ... ha
omologato la separazione dei coniugi suindicate condizioni con decreto di
omologa di data ... omissis ... ovvero con sentenza n. ... omissis ... di data
... omissis ... ha pronunciato sulla richiesta di separazione giudiziale così
provvedendo ... omissis ... (doc.2);
- che, trascorsi i termini di legge dall'omologazione
della separazione (ovvero) dal passaggio in giudicato della sentenza di
separazione, non vi è più stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, i quali
hanno proseguito a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
- che TIZIA è occupata come lavoratrice dipendente ed
ha un reddito netto in busta paga pari ad € ... omissis ... ;
- che CAIO è lavoratore autonomo e dichiara un pari ad
€ ... omissis ... ;
- che ad oggi TIZIO e CAIA non hanno trovato l’accordo
sulle condizioni economiche di divorzio;
- che ciò non di meno ricorrono le condizioni previste
dagli artt. 3 e 4 legge n.898/1970 e ss. mm. per chiedere ed ottenere sentenza
di scioglimento del matrimonio (ovvero) di cessazione degli effetti civili del
matrimonio concordatario.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente TIZIA
come in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e
domiciliata ut supra
C H I E D E
alla S.V. Ill.ma, visto l'art. 4 della Legge 01
dicembre 1970 n. 898, esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso
allegati, di voler fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi dinnanzi a
Sé, ed ivi esperito il rituale tentativo di conciliazione e previa adozione dei
provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse della
medesima ricorrente, di rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore per la
prosecuzione del giudizio di merito, affinché sia pronunciata sentenza di
scioglimento del matrimonio (ovvero) di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, all'uopo rassegnando le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ...
omissis ... contrariis rejectis, così giudicare.
Nel merito:
1) Pronunciare la sentenza parziale / non definitiva
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (oppure)
sentenza parziale / non definitiva di scioglimento del matrimonio civile,
mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso l’Ufficio di Stato
Civile del Comune di ... omissis ...
2) Assegnare la casa … omissis … (già dimora
coniugale) alla ricorrente TIZIA che ne sopporterà le spese di gestione, ad
eccezione di quelle straordinarie che seguono il titolo di proprietà;
3) Determinare nella somma non inferiore ad € ...
omissis ... l’assegno divorzile che CAIO dovrà pagare a TIZIA entro e non
oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, somma rivalutabile
annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla
pubblicazione della sentenza di divorzio, ovvero la diversa somma che sarà
ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria.
In via istruttoria: si chiede di
essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona di CAIO e per
testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati
capitoli nelle successive memorie autorizzate. Testi riservati nei termini di
Legge.
In ogni caso: con vittoria
di spese documentate ed onorari determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e
ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a.
4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco delle produzioni
documentali:
1) Copia autentica dell’atto di matrimonio;
2) Copia autentica del ricorso per la
separazione consensuale e pedissequo decreto di omologa del Tribunale
(ovvero copia autentica della sentenza di separazione giudiziale col timbro di
passaggio in giudicato);
3) Certificato di nascita e di residenza della
ricorrente;
4) Certificato di nascita e di residenza del
resistente;
5) Certificato dello Stato di famiglia;
6) Ultime tre dichiarazioni dei redditi
presentate della ricorrente.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed
eccepire.
Dichiarazione di valore: la presente causa sconta un contributo unificato fisso di importo pari ad € 98,00.
Con Osservanza.
Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. _________________
(a cura di avv. Luca Conti)
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