IL RICORSO PER DIVORZIO (in assenza di figli minorenni)






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO

Art. 3 legge n.898/1970 (presupposti della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio).
1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 c.p. e per uno dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523, 524 c.p. ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582 c.p., quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583 c.p., e agli artt. 570, 572 e 643 c.p. in danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa.
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. 
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge n.164 del 14/04/1982.

Art. 4 legge n.898/1970 (la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione del matrimonio).
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'art. 189 delle disp. att. c.p.c.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'art. 184 c.p.c.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8. 

Art. 5 legge n.898/1970 (la disciplina).
1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 c.p.c. proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze. 




TRIBUNALE DI ... omissis ...

Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (ovvero) per lo scioglimento del matrimonio civile

Ricorrente: TIZIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ...  C.F. ... omissis ..., ai fini del presente atto rappresentata e difesa dall'avvocato ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., in calce al presente atto su separato documento informatico.

Resistente: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ...  C.F. ... omissis ...

Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

*****

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO

- che TIZIA e CAIO hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario (oppure) secondo il rito civile, registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... in data ... omissis ... di prot.llo n. ... omissis ... (doc.1);

- che dall’unione coniugale NON sono nati figli;

- che con ricorso per la separazione di data … omissis … i coniugi chiedevano al Tribunale di ... omissis ... di potersi separare consensualmente alle seguenti condizioni: ... omissis ...

- che il Tribunale di ... omissis ... ha omologato la separazione dei coniugi suindicate condizioni con decreto di omologa di data ... omissis ... ovvero con sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ... ha pronunciato sulla richiesta di separazione giudiziale così provvedendo ... omissis ... (doc.2);

- che, trascorsi i termini di legge dall'omologazione della separazione (ovvero) dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non vi è più stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, i quali hanno proseguito a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;

- che TIZIA è occupata come lavoratrice dipendente ed ha un reddito netto in busta paga pari ad € ... omissis ... ;

- che CAIO è lavoratore autonomo e dichiara un pari ad € ... omissis ... ;

- che ad oggi TIZIO e CAIA non hanno trovato l’accordo sulle condizioni economiche di divorzio;

- che ciò non di meno ricorrono le condizioni previste dagli artt. 3 e 4 legge n.898/1970 e ss. mm. per chiedere ed ottenere sentenza di scioglimento del matrimonio (ovvero) di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.

*****

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente TIZIA come in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata, difesa e domiciliata ut supra

C H I E D E

alla S.V. Ill.ma, visto l'art. 4 della Legge 01 dicembre 1970 n. 898, esaminato il ricorso che precede ed i documenti ad esso allegati, di voler fissare l'udienza per la comparizione dei coniugi dinnanzi a Sé, ed ivi esperito il rituale tentativo di conciliazione e previa adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti che reputerà opportuni nell'interesse della medesima ricorrente, di rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio di merito, affinché sia pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio (ovvero) di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'uopo rassegnando le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... contrariis rejectis, così giudicare.

Nel merito:
1) Pronunciare la sentenza parziale / non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (oppure) sentenza parziale / non definitiva di scioglimento del matrimonio civile, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di ... omissis ...
2) Assegnare la casa … omissis … (già dimora coniugale) alla ricorrente TIZIA che ne sopporterà le spese di gestione, ad eccezione di quelle straordinarie che seguono il titolo di proprietà;
3) Determinare nella somma non inferiore ad € ... omissis ... l’assegno divorzile che CAIO dovrà pagare a TIZIA entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, somma rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria.

In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona di CAIO e per testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. Testi riservati nei termini di Legge.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari determinati ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Elenco delle produzioni documentali
1) Copia autentica dell’atto di matrimonio;
2) Copia autentica del ricorso per la separazione consensuale e pedissequo decreto di omologa del Tribunale (ovvero copia autentica della sentenza di separazione giudiziale col timbro di passaggio in giudicato);
3) Certificato di nascita e di residenza della ricorrente;
4) Certificato di nascita e di residenza del resistente;
5) Certificato dello Stato di famiglia;
6) Ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate della ricorrente.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.

Dichiarazione di valore: la presente causa sconta un contributo unificato fisso di importo pari ad € 98,00.

Con Osservanza.
Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. _________________


    (a cura di avv. Luca Conti)




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