LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E IL DIVORZIO BREVE








LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI ED IL DIVORZIO BREVE QUALI STRUMENTI DEFLATTIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

(Leggi n.162/2014 e n.55/2015)


Tra le novità più rilevanti recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n.162 del 10/11/2014 e n.107 del 11/05/2015) ci sono la legge n.162/2014 recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" tra le quali spicca la NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI e la legge n.55/2015 che ha modificato l'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n.898/1970, introducendo nell'ordinamento il DIVORZIO BREVE.


COS'E' LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
(art.2 legge n.162/2014)

La NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI è regolamentata dalla Legge n.162/2014 ed in particolare dagli artt. 2-6.
L'art.2 dispone che la negoziazione è l'accordo col quale le parti di una controversia, che non si siano rivolte ad un Giudice ovvero ad un Arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolverla con la sola assistenza dei propri avvocati (uno o più d'uno) e senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria. 

All'avvocato è attribuito il potere di autenticare le sottoscrizioni delle parti poste in calce all'invito per la negoziazione assistita ed alla convenzione che la definisce, per la quale è prevista la forma scritta sotto pena di nullità. 

Sempre l'art.2 comma II prevede che il termine per espletare la procedura di negoziazione non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a tre mesi. Tuttavia, su accordo delle parti esso può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

La CONVENZIONE che definisce la procedura di NEGOZIAZIONE deve essere redatta per iscritto sotto pena di nullità, deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati scelti dalle parti e deve essere conclusa nel termine massimo stabilito dalle parti secondo quanto previsto dal già citato comma II.

E' compito degli avvocati di autenticare la firma della parte assistita sia all'atto dell'invito alla negoziazione sia all'atto della convenzione che la conclude; inoltre è dovere deontologico dell'avvocato di informare il proprio cliente (all'atto del conferimento del mandato) della possibilità di ricorrere alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA quale strumento deflattivo delle controversie.


LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PROMOSSA IN GIUDIZIO
(art.3 legge n.162/2014)

In determinate materie, quali il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti e le richieste di pagamento a qualsiasi titolo per somme non superiori i 50 mila euro, la NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI è posta come condizione di procedibilità della domanda promossa in giudizio. In altri termini, qualora non sia stata tentata la negoziazione assistita prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il giudice investito della controversia dovrà sospendere la causa, concedendo alle parti un termine per espletare il tentativo di negoziazione.

La violazione di questa condizione di procedibilità deve essere eccepita dal soggetto convenuto a giudizio oppure rilevata d'ufficio dal giudice entro e non oltre la prima udienza di trattazione; l'omesso rilievo della violazione di cui all'art. 3 comma I potrebbe comportare, infatti, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento.

La preclusione prevista dall'art. 3 comma I non si applica, però, alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Ad esempio, le cause per responsabilità professionale promosse dalla parte assistita nei confronti del proprio avvocato, piuttosto che alle cause per inadempimento/inesatto adempimento contrattuale promosse dall'assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ed alle cause aventi ad oggetto il pagamento delle competenze professionali che l'avvocato promuove nei confronti del proprio cliente.


La preclusione prevista dall'art.3 non si applica: 1) ai procedimenti d'ingiunzione ed all'eventuale fase oppositiva; 2) ai procedimenti che si svolgono secondo il rito della camera di consiglio; 3) ai procedimenti per A.T.P.; 4) all'azione risarcitoria civile promossa in sede penale in conseguenza di fatti costituenti reato.



L'IMPULSO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
IL MANCATO ACCORDO E L'ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI
(artt.4-5 legge n.162/2014)

Come si è già detto in precedenza, l'impulso alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA è dato dall'avvocato che autentica la firma del proprio cliente in calce all'invito rivolto alla controparte.

Gli artt. 4-5 della legge n.162/2014 regolano invece le conseguenze del mancato accordo e l'esecutività della convenzione.

L'invito a stipulare una negoziazione deve indicare precisamente l'oggetto della controversia e l'avvertimento che il difetto di risposta entro trenta giorni dal ricevimento ovvero il rifiuto esplicito potranno essere valutati dal giudice ai fini della liquidazione delle spese di lite in sede processuale ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c.

Qualora all'esito della procedura di negoziazione le parti non siano riuscite a raggiungere l'accordo, la relativa dichiarazione deve essere certificata dagli avvocati designati.

Al contrario, se le parti raggiungono l'accordo, lo stesso dovrà essere redatto per iscritto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, e costituisce titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata in caso di mancato adempimento rispetto alle obbligazioni in esso contenute: in altri termini, la parte che ha diritto ad esigere una determinata prestazione in forza dell'accordo raggiunto con la controparte, non avrà bisogno di ottenere un nuovo titolo esecutivo per procedere esecutivamente nei confronti dell'inadempiente, mentre sarà sufficiente notificare la copia della convenzione unitamente al pedissequo atto di precetto.

Da notare, infine, che è precluso per l'avvocato d'impugnare l'accordo al quale ha partecipato: la violazione di questa norma costituisce un autonomo illecito deontologico (art.5 comma IV legge n.162/2014).




LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA
(art.6 legge n.162/2014)

Si è già detto che l'impulso alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA è dato direttamente dall'avvocato, il quale certifica l'autografia della firma del porprio cliente apposta in calce all'invito rivolto alla controparte e l'eventuale la dichiarazione di mancato accordo.

Si è anche detto che la NEGOZIAZIONE ASSISTITA non è obbligatoria e non costituisce condizione di procedibilità dell'azione promossa in giudizio, se non in determinati casi quali le cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti, e nelle cause di pagamento somma non superiore ai 50 mila euro.


Per quanto riguarda, invece, le cause di SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE il ricorso alla negoziazione è una mera facoltà attribuita ai coniugi: l'art.6 comma 2 del D.L. n.132/2014 nel testo modificato dalla legge n.162/2014 prevede il ricorso alla CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI nelle controversie di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio sia in assenza di figli, sia in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

I coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, possono stipulare una convenzione per raggiungere una separazione consensuale, un divorzio consensuale oppure una modifica consensuale delle condizioni di separazione o di divorzio.



> quando non ci sono figli: l'accordo concluso tra i coniugi all'esito della negoziazione è vagliato esclusivamente dal P.M. il quale successivamente, se non ravvisa irregolarità, comunica il nulla-osta agli avvocati cui spetterà di farne trasmissione al competente Ufficio di Stato Civile per la relativa annotazione;


> in presenza di figli minorenni, di figli portatori di handicap ovvero di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: oltre al vaglio del P.M. si aggiunge anche quello del Presidente del Tribunale. 


Poiché il ricorso alla negoziazione assistita è una facoltà riconosciuta ai coniugi e non un'obbligo, resta impregiudicato il diritto di ricorrere immediatamente all'Autorità Giudiziaria.

L'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di NEGOZIAZIONE ASSISTITA è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art.6 comma 3 D.L. n.132/2014).

Una volta ottenuto il nulla-osta del P.M. e/o del Presidente del Tribunale, è dovere dell'avvocato curare la trasmissione di una copia autentica dell'accordo all'Ufficio di stato civile per la sua trascrizione nei pubblici registri del Comune dove era stato trascritto l'atto di matrimonio. Detto adempimento andrà completato entro i dieci giorni successivi alla comunicazione del nulla-osta attraverso il deposito di una copia autentica dell'accordo con le certificazioni di autografia delle firme dei coniugi. In caso di violazione di quanto previsto al comma 4 dell'art.6, l'avvocato sarà passibile di una sanzione pecuniaria da € 2.000,00 fino ad un massimo di € 10.000,00 (art.6, comma 4).


LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
(IL DIVORZIO BREVE)

La legge di conversione del D.L. n.132/2014 ha introdotto ulteriori semplificazioni nei procedimenti di separazione o divorzio. 
Ai sensi dell'art.12 del D.L. n.132/2014 i coniugi potranno comparire innanzi al sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (ovvero nel Comune dove è stato trascritto l'atto di matrimonio) per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In questo caso l'assistenza dell'avvocato NON è obbligatoria.

L'assistenza di un avvocato invece è obbligatoria in presenza figli minorenni, portatori di handicap ovvero non economicamente autosufficienti, ed a condizione che l'accordo di separazione / divorzio non contenga atti di disposizione patrimoniale tra i coniugi, ossia atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali da un coniuge all'altro.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.

Infine, la legge n.55 del 26/05/2015 ha completato il quadro delle riforme volte a semplificare i procedimenti di separazione e divorzio, riducendo i tempi di attesa per chiedere il divorzio, che sino all'entrata in vigore della legge era di tre anni dalla separazione.

In caso di SEPARAZIONE CONSENSUALE il termine prima di promuovere il divorzio si riduce a SEI MESI di separazione ininterrotta: il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita da avvocati, ovvero dall'accordo raggiunto autonomamente dai coniugi di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.

In caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE il termine prima di promuovere il divorzio si riduce a DODICI MESI di separazione ininterrotta; il termine decorre sempre dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.

L'ultima novità riguarda, infine, lo SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI: dalla data di entrata in vigore della legge che ha modificato l'art. 191 c.c., la comunione dei beni si scioglierà, in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente e non più dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione; in caso di separazione consensuale, invece, la comunione si scioglierà dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione di fronte al Presidente del Tribunale, e non più dalla data di omologazione del decreto del Tribunale.



(avv. Luca Conti, avvocato civilista del foro di Trento)







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