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Visualizzazione dei post da giugno 29, 2014

L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA

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RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO Art. 70 disp. att. c.p.c. (istanza di abbreviazione dei termini a comparire) [I]. L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al Presidente del Tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa. [II]. Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente. [III]. Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la