IL DEPOSITO TELEMATICO DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
IL DEPOSITO TELEMATICO
DELL'ATTO
DI PIGNORAMENTO PRESSO
TERZI
1) Accedere a consolle
avvocato digitando il codice PIN associato alla propria chiavetta di firma
digitale.
2) Cliccare su "gestione fascicoli" -
"esecuzioni mobiliari" - "espropriazione mobiliare presso
terzi".
3) Una volta entrati nella maschera delle
espropriazioni mobiliari presso terzi, selezionare il Tribunale delle Esecuzioni competente
per territorio, indicando poi il valore dell'esecuzione (desumibile dal credito
complessivamente precettato), l'importo del C.U., le generalità delle parti
(creditore pignorante, debitore esecutato, terzo pignorato) e la tipologia del
bene assoggettato a pignoramento.
4) Una volta completata la formazione del fascicolo
telematico, cliccare all'interno della sezione dedicata ai "depositi
telematici" selezionando l'icona "nuovo".
5) Il sistema vi chiederà di specificare inoltre:
l'entità del credito complessivamente precettato, la data in cui il titolo
esecutivo e l'atto di pignoramento vi sono stati restituiti dall'U.N.E.P., la
data di notifica del precetto al debitore e del pignoramento al debitore
esecutato ed al terzo pignorato, il valore del credito complessivamente
pignorato (ossia il credito precettato aumentato della metà) e la natura /
quantità dei beni pignorati.
6) Inserire come "atto principale" la NOTA
DI ISCRIZIONE A RUOLO (N.I.R.) che andrà poi firmata digitalmente, e successivamente
importare scannerizzati l'atto di pignoramento presso terzi, il titolo
esecutivo, la procura alle liti, l'atto di precetto e la scansione del
C.U.
7) La N.I.R., l'atto di pignoramento con citazione a
comparire ad udienza fissa, il titolo esecutivo, l'atto di precetto e la
procura alle liti devono essere firmati digitalmente.
8) Poiché l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo
e l'atto di precetto sono scansioni in formato pdf analogico dei rispettivi
originali cartacei notificati con modalità non telematica, in calce agli stessi
dovrà essere apposta l'attestazione di conformità anch’essa firmata
digitalmente.
IL FORMULARIO
DELL'ATTO DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ...
omissis ...
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI
Atto di pignoramento presso terzi
CREDITORE PIGNORANTE: TIZIO, nato a ... omissis
... il ... omissis .... e residente ad ... omissis
... C.F. ... omissis ... ai fini del presente atto
rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (C.F. /
p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a ... omissis
... è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce al
presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III
c.p.c.
DEBITORE ESECUTATO: CAIO, nato a
... omissis ... il ... omissis ... e residente ad
... omissis ... C.F. ... omissis ...
TERZO PIGNORATO: istituto di credito
... omissis ... in persona del legale rappresentante p.t.
... omissis ... con sede legale ad ... omissis ... partita
i.v.a. ... omissis ....
TITOLO ESECUTIVO: sentenza n. … di data … omissis ... munita di formula
esecutiva in data ... omissis ... e notificata al debitore esecutato in data …
omissis …
Per comunicazioni di Cancelleria e
notificazioni: indirizzo
di posta elettronica certificata ... omissis ...
P R E M E S S O
1) che col titolo esecutivo annotato in epigrafe CAIO veniva
condannato dal Tribunale di … … … a pagare in favore di TIZIO le seguenti
somme: € ... omissis ... per capitale, € ... omissis ... per interessi
legali dalla costituzione in mora fino al saldo, € ... omissis ...
per spese legali oltre accessori fiscali e successive spese occorrende;
2) che la notifica del titolo esecutivo, unitamente al pedissequo
atto di precetto, si è perfezionata in data ... omissis ...;
3) che nessun pagamento ha fatto seguito alla notifica del titolo
esecutivo e del precetto;
4) che nel frattempo TIZIO ha individuato nell'istituto di credito
... omissis ... il terzo a propria volta debitore di somme di denaro
nei confronti dell'esecutato CAIO per rapporto di c/c;
5) che, pertanto, si rende necessario di procedere ad esecuzione
forzata mediante pignoramento ex art. 543 c.p.c. di tutte le
somme dovute e debende a CAIO da parte del terzo pignorato
... omissis ... (ad esempio) per rapporto di c/c e/o per qualsivoglia
titolo o ragione, entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a
concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al
credito complessivamente precettato in data ... omissis
... aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali
della presente procedura ed accessori fiscali come per legge.
*****
Tutto ciò premesso, il creditore pignorante come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra
C I T A
CAIO nato a ... omissis ... il ... omissis
... e residente ad ... omissis ... C.F.
... omissis ...
a comparire avanti il
TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ...
omissis ...
GIUDICE DESIGNANDO
all'udienza che si terrà il
giorno … / … / 2019 ore di rito
ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell'art.
168 bis c.p.c., perché sia presente alla stessa udienza ed ai
successivi incombenti.
Con espresso invito rivolto al terzo pignorato a comunicare al
creditore procedente la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. allo
scrivente avvocato mediante lettera A/R ovvero mediante comunicazione
indirizzata alla casella di posta elettronica certificata ... omissis ... entro
e non oltre 10 gg. dalla notificazione del presente atto, con avvertimento
che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà
essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che,
non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il
possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini
indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione.
Con
avvertimento rivolto al debitore esecutato che l’opposizione prevista dall’art.
615 comma II c.p.c. è inammissibile se proposta successivamente alla vendita /
assegnazione dei beni pignorati a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. salvo
che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non
averla potuta proporre per causa a lui non imputabile.
Elenco delle produzioni documentali:
1) Titolo esecutivo ... omissis ...
2) Atto di precetto dd. ... omissis ...
Dichiarazione di valore:
il valore della presente esecuzione è pari ad € ... omissis ... e
sconta un C.U. pari ad € 43,00 / € 139,00.
Milano, lì … / … / 2019.
Avv.
___________
RELAZIONE DI PIGNORAMENTO
E PEDISSEQUA NOTIFICA
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio N.E.P.
istituito presso la Corte d’Appello di ... omissis ... ad istanza del creditore
pignorante come in epigrafe generalizzato nonché rappresentato, difeso e
domiciliato ut supra, visti il titolo esecutivo e l'atto di
precetto notificato in data ... omissis ...
HO PIGNORATO
tutte le somme dovute e debende, per qualsivoglia titolo o
ragione, al debitore esecutato da parte dell'istituto di credito
... omissis ... (terzo pignorato) entro i limiti consentiti dalla Legge e
comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente
al credito complessivamente precettato aumentato della metà, oltre alla
rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come
per Legge, e contestualmente
HO INGIUNTO
al debitore CAIO di astenersi dal sottrarre a garanzia del
credito azionato le somme pignorate per cui si procede
HO INVITATO
lo stesso debitore esecutato ad effettuare la dichiarazione di
residenza ovvero l’elezione di domicilio presso la Cancelleria del Giudice
delle Esecuzioni competente per territorio ai sensi dell’art. 492 c.p.c.,
avvertendolo che in difetto le successive notificazioni / comunicazioni saranno
effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice, contestualmente
HO AVVERTITO
lo stesso debitore che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere
la conversione dei beni / somme pignorate con una somma di denaro pari
all’importo dovuto al creditore pignorante comprensivo del capitale, degli
interessi e delle spese legali, sempre che a pena di inammissibilità la
relativa istanza sia presentata presso la Cancelleria del Giudice delle
Esecuzioni prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli
artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad
1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, ed
infine
HO INTIMATO
al terzo pignorato ... omissis ... di non disporre delle somme
pignorate senza l’ordine del Giudice delle Esecuzioni, pena le conseguenze come
per Legge ai sensi dell’art. 546 c.p.c.
HO AVVERTITO
lo stesso terzo pignorato che in caso di mancata
comunicazione della dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa
dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E.
e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei
termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini
del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione, ed infine
HO NOTIFICATO
ad ogni conseguente effetto di Legge copia del retroesteso atto di
pignoramento presso terzi a: ... (debitore esecutato e terzo pignorato)
...
(a cura di Avv. Luca Conti).
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