REVOCA DEL D.I. DI PAGAMENTO PER INCOMPETENZA DEL GIUDICE EMITTENTE








REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO PER EFFETTO DELLA DECLARATORIA D'INCOMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE EMITTENTE


L'Art.637 c.p.c. dispone che per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (...) gli avvocati o i notai possono altresì proporre la domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Questo prevede, in linea di massima, il codice di rito a proposito dell'individuazione del giudice competente ad emettere l'ingiunzione di pagamento; sembrerebbe, ad una prima lettura, che la norma non ammetta eccezioni. Al contrario, però, l'eccezione si trova nel Codice del Consumo a proposito dell'individuazione del giudice competente a conoscere la domanda giudiziale promossa - ad esempio - da un avvocato nei confronti del proprio assistito, allorché quest'ultimo si sia rivolto al professionista come "persona fisica / consumatore".
In questo caso, infatti, prevale la competenza territoriale esclusiva del foro del consumatore a prescindere dal luogo dove si trova l'Ordine cui è iscritto l'avvocato, ovvero dove si è svolta l'attività procuratoria in ragione della quale si pretende il pagamento degli onorari.

Sulla prevalenza del foro del consumatore (foro esclusivo) rispetto a quello alternativo del luogo dove si trova l'albo professionale cui l'avvocato è iscritto ed individuato dal terzo comma dell'art. 637 c.p.c., si è di recente pronunciata la quinta sezione civile del Tribunale di Milano, che con la Sentenza n.1415/2016 dd. 20/01/2016 (pubblicata il 02/02/2016) ha accolto l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo sollevata dagli opponenti, un D.I. emesso dallo stesso Tribunale poi dichiarato territorialmente incompente a conoscere il ricorso introduttivo promosso da un avvocato che lamentava il mancato pagamento dei propri onorari.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti TIZIO e CAIA avevano lamentato in via preliminare l'incompetenza teritoriale del tribunale milanese adìto dall'avvocato SEMPRONIO, in quanto essi si erano rivolti al professionista come consumatori; ed essendo loro residenti in un'altra regione d'Italia, avevano eccepito che giudice competente a conoscere la domanda sarebbe dovuto essere quello della città dove avevano stabilito la propria residenza. In conseguenza di quest'eccezione, oltre alla declaratoria d'incompetenza chiedevano al giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo, ovvero in subordine la rimessione degli atti al giudice individuato come competente.

A questo riguardo si segnala che per costante orientamento della Suprmea Corte di Cassazione "(...) nel procedimento d'ingiunzione promosso da un avvocato al fine di ottenere dal proprio cliente  il pagamento di competenze professionali, ove quest'ultimo riveste la qualità di consumatore trova applicazione la regola del foro esclusivo del consumatore che prevale su quello alternativo speciale di cui all'art. 637 comma 3 c.p.c. (...)" (ex multis Cass. civ. Sez. VI dd. 12/01/2015 n.181; Cass. civ. Sez. VI dd. 12/03/2014 n.5703; Cass. civ. Sez. III dd. 09/06/2011, n.12685; Cass. civ. Sez. VI dd. 16/02/2012, n. 2270).

Il giudice dell'opposizione nel caso di specie non si è limitato, però, ad accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del tribunale milanese, ma ha anche provveduto a revocare in quanto nullo il decreto ingiuntivo emesso ab origine: il giudice, infatti, ha rilevato che "(...) la pronuncia d'incompetenza ad emetere il decreto, e la conseguente declaratoria di nullità di esso, costituisce esercizio e non diniego della competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'opposizione. Ancora, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, Sez. III, Ord. dd. 17/07/2009 n.16744 si deve ricordare che la predetta dichiarazione d'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo  - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto - determaina in ogni caso la sua caducazione, non necessitandosi di alcuna riassunzione dinnanzi al giudice individuato come competente, essendo poi onere delle parti valutare se proseguire o meno dinnanzi al giudice competente la controversia relativa alla sussistenza del creddito azionato in sede monitoria (...)".

Alla declaratoria d'incompetenza territoriale del giudice che aveva originariamente emesso il D.I., seguiva la revoca di quest'ultimo in quanto nullo senza rimessione degli atti al giudice individuato come competente, ed il professionista convenuto / opposto veniva condannato a rifondere le spese di lite sostenute dagli attori / opponenti in applicazione dell'art. 91 c.p.c.

(a cura di Avv. Luca Maria Conti).




 

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