LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEL CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSTO DALL'AVVOCATO








LA TUTELA DEL CONSUMATORE NEL CONTRATTO D'INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSTO DALL'AVVOCATO
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DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E DIVIETO DI RITENZIONE DELL'ACCONTO VERSATO IN CASO DI REVOCA DEL MANDATO

(Tribunale di Milano, V sez., Sent. n.3571/16 del 18/03/2016)


Tra le tante novità apportate dalla riforma forense al rapporto tra parte assistita ed avvocato c'è anche l'obbligatorietà, posta a carico del professionista, di far sottoscrivere al cliente il contratto per il conferimento dell'incarico professionale, che insieme al preventivo (obbligatorio solo se richiesto espressamente dal cliente) è divenuto condicio sine qua non per verdersi riconosciuto il diritto al compenso in relazione all'attività svolta.
Nella redazione del contratto la "parte forte" è senza dubbio il predisponente e dunque l'avvocato, mentre la "parte debole" è rappresentata dalla parte assistita.
Non vi è dubbio che, quando la parte assistita è una persona fisica che agisce per la tutela dei propri diritti al di fuori della propria attività professionale o imprenditoriale, il contratto è assoggettato (anche) al Codice del Consumo, ossia dal Dec. Lgs. 206/2005.
E' noto che, nella determinazione del compenso dovuto all'avvocato, il primo paramentro di riferimento è rappresentato dall'eventuale accordo raggiunto tra professionista e parte assisitta, in difetto del quale il Giudice può fare ricorso al tariffario vigente ed agli usi, avuto riguardo del pregio dell'attività svolta (art. 2233 c.c.).
Alla luce di quanto appena esposto si pone il seguente problema: l'accordo sulla determinazione del compenso raggiunto con la parte assistita in sede di conferimento dell'incarico è sempre valido e vincolante per il Giudice, oppure in certi casi può essere derogato?
A questa domanda ha risposto la V Sezione Civile del Tribunale di Milano con la Sent. n.3571/16 del 18/03/2016 che in una controversia tra avvocato e parte assistita (avente ad oggetto la determinazione del compenso dovuto al professionista e la richiesta di restituzione dell'acconto versato per recesso anticipato da parte del cliente) ha ritenuto applicabile il Codice del Consumo e vessatoria la clausola posta nel contratto, la quale consentiva (illegittimanente) al predisponente (parte forte del contratto) di ritenere per intero il fondo spese messogli a disposizione dal cliente, ove quest'ultimo avesse esercitato il diritto di recesso ad incarico non ancora ultimato o non ancora eseguito.
La vexata quaestio già posta all'attenzione del Giudice di Pace di Milano (Sent. n.1698/14 del 11/02/2014) e decisa in favore del consumatore veniva riproposta in sede d'appello all'attenzione del Tribunale di Milano: l'avvocato (parte appellante) aveva promosso appello avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, che lo aveva condannato a restituire al cliente parte del fondo spese messogli a disposizione ad inizio mandato, nonostante che nel contratto sottoscritto dalle parti ci fosse una clausola che inibiva alla parte assistita di chiedere la restituzione dell'acconto sulle spese legali, allorché avesse esercitato anticipatamente il diritto di recesso.
L'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per violazione dell'art. 2233 c.c. ritenendo vincolante per il Giudice l'accordo raggiunto dalle parti per la determinazione del compenso.
Tanto nel giudizio di prime cure quanto in grado d'appello il cliente (parte appellata), che in primo grado aveva chiesto ed ottenuto la restituzione dell'acconto versato per effetto del recesso anticipato in forza della revoca dell'incarico professionale, aveva invocato la vessatorietà della clausola apposta nel contratto di mandato professionale sia per difetto di sottoscrizione a margine della stessa, sia per violazione degli artt. 33 e ss. Dec. Lgs. n. 206/2005.
In particolare, nella clausola de qua si stabiliva che il fondo spese richiesto ed eventualmente corrisposto al professionista all'atto del conferimento dell'incarico fosse da intendersi quale compenso minimo anche nel caso in cui fosse cessato l’incarico professionale, con la conseguenza che la parte assistita non avrebbe potutto chiederne la restituzione neanche parziale. Un pari obbligo, tuttavia, non era stato previsto in favore della parte assistita, ove a recedere anticipatamente fosse stato il professionista.
Ma posto che nel caso di specie si verte in un contratto stipulato tra consumatore e professionista e pertanto soggetto anche al Codice del Consumo, la clausola risultava all’evidenza vessatoria ed inopponibile alla parte assistita, perché imponeva a quest'ultima, che contrattualmente risulta anche la più debole, di non poter esercitare liberamente il diritto di revocare l’incarico, posto che in caso contrario non avrebbe potuto chiedere la restituzione di quanto già pagato in acconto all’atto del conferimento dell’incarico sulle competenze professionali ancora da maturare.
Infatti, nel predisporre detta clausola l'avvocato aveva violato gli artt. 33 e ss. del D. Lgs. n.206/2005, in quanto - non prevedendo lo stesso genere di penale a carico del predisponente - aveva determinato un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto a carico ed in danno del solo cliente.
L’art.33 comma I del D. Lgs. 206/2005 dispone che nel contratto concluso tra consumatore e professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Prosegue poi l’art.33 comma II lett. e) che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno l’effetto di consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere (…), mentre la successiva lett. g) afferma che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che consentono al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute.
L’art.36 del D. Lgs. n.206/2005 dispone infine che le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
Stante quanto sopra, il caso posto all’esame del Tribunale di Milano è perfettamente aderente a quanto vietato dal Codice del Consumo a protezione del consumatore contro le clausole vessatorie.
Altrimenti detto: il contratto tra professionista e parte assistita era perfettamente valido ad eccezione della clausola sulla determinazione del compenso, che risultava inopponibile alla parte assistita e che obbligava il Giudice a determinare il compenso maturato sulla base del tariffario vigente avuto riguardo dell'attività effettivamente svolta e documentata.
Si richiama di seguito l’orientamento fatto proprio dala giurisprudenza di merito e di legittimità a proposito delle clausole vessatorie predisposte dal professionista in danno del consumatore: in tema di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell'art. 33 comma II lett. e del Dec. Lgs. 6 settembre 2005 n.206 - diretta a sanzionare la lesione inferta all'equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora non si ponga a carico dell' "accipiens" un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio qualora sia egli stesso a non concludere o a recedere - è applicabile in presenza non solo di un contratto già concluso ed impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile, tutte le volte che il consumatore stesso - nel versare, contestualmente all'impegno assunto, una somma di denaro destinata ad essere incamerata dal beneficiario in caso di mancata sottoscrizione del successivo preliminare "chiuso" o del definitivo da parte del proponente - abbia aderito ad un testo, contenente la detta clausola vessatoria, predisposto o, comunque, utilizzato dal professionista oblato; inoltre, è abusiva la clausola con la quale il consumatore si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito, poiché sanzionando indiscriminatamente il recesso indipendentemente da un giustificato motivo riserva al professionista un trattamento differenziato e migliore; ed ancora in tema di contratto del consumatore, il carattere abusivo di clausole predisposte dal professionista deve essere valutato alla luce sia del principio generale in base al quale tali debbono intendersi le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile ed ora art. 33 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206, sia di talune fattispecie tipizzate come quella afferente la rinuncia alla facoltà di recesso del consumatore assumendo, per contro, l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito. Ne consegue l'inefficacia di suddette clausole. (ex multis si vedano Cass. Civ., II Sez., dd. 30/04/2012 n.6639; Cass. civ., Sez. III, dd. 17/03/2010, n.6481; si vedano altresì pronunce analoghe della giurisprudenza di merito Trib. di Trento dd. 01/10/2015 n.880; Trib. Arezzo dd. 17/02/2012 n. 125; Trib. Modena dd. 16/01/2012 n. 93).
Alla luce dell'orientamento appena richiamato, la V Sezione civile del Tribunale di Milano ha rigettato l'appello promosso dall'avvocato per supposta violazione dell'art. 2233 c.c. da parte del Giudice di prime cure ed ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato il professionista a restituire al cliente l'acconto già versato detratto quanto maturato in relazione all'attività svolta, stante la vessatorietà della clausola sulla determinazione del compenso predisposta dall'avvocato in danno del consumatore per violazione degli artt.33 e ss. D. Lgs. 206/2005.

(a cura di Avv. Luca Conti del Foro di Trento)


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