LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI
I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art.737 c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, forma della domanda introduttiva).
I provvedimenti, che debbono
essere pronunciati in camera di consiglio,
si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge
disponga altrimenti.
Art.738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).
Art.738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).
Il presidente nomina tra i
componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di
consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.
Art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli).
Art.337 quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli).
I genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo (art.337 ter c.c.).
Se deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.
Art.337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli).
Il figlio
minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con
ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza
morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e
con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis c.c. , il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis c.c. , il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art.337 quinquies c.c. (revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli).
I genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura ed alla modalità del contributo (art.337 ter c.c.).
ANNOTAZIONI E FORMULARO
> L'atto introduttivo ha la veste formale di ricorso da redigersi su documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere depositato telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale competente per terriotrio (quello del luogo nel cui circondario risiedono i figli naturali della coppia).
> Al ricorso deve essere allegata la copia autentica del provvedimento giudiziale che in precedenza aveva ratificato l'accordo dei genitori circa l'affidamento ed il mantenimento dei figli naturali.
> Il procedimento è esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO D'IMPORTO VARIABILE TRA € 43,00 ed € 98,00 (nuovi importi in vigore dal 25 giugno 2014) a seconda che il ricorso sia proposto congiuntamente da entrambi i genitori, ovvero sia contenzioso.
> Il provvedimento che decide sulla domanda di modifica ha la veste formale di decreto motivato, reclamabile avanti la Corte d'Appello nel termine di 10 gg. dalla comunicazione / notificazione del provvedimento ai sensi dell'art. 739 co. I e II c.p.c.
> I provvedimenti che fissano gli assegni alimentari e di mantenimento non sono mai definitivi, ossia non sono idonei a passare in giudicato in quanto pronunciati rebus sic stantibus: essi
conservano i loro effetti fino a quando, per eventi successivi al loro pronunciamento, non si
verifichi un mutamento oggettivo delle condizioni preesistenti. Ciò significa che la variazione peggiorativa ovvero migliorativa della situazione economica di un genitore rispetto all'altro potranno giustificare l’accoglimento di una richiesta di modifica in punto quantum dell'assegno di mantenimento per i figli.
(segue la procura alle liti su separato documento informatico firmato digitalmente da accludersi alla busta telematica insieme al ricorso ed ai documenti allegati)
TRIBUNALE
ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso
per la modifica delle condizioni
di
mantenimento dei figli naturali
Promosso
da: TIZIO, nato a
... omissis ... il ... omissis .... e residente a
.... omissis .... in Via / P.zza ... omissis ... C.F.
... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso
dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...), con Studio
Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., ivi
elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata ai sensi
dell'art. 83 comma III c.p.c. in calce al presente atto su separato documento
informatico.
Nei
confronti di: CAIA, nata
a ... omissis ... il ... omissis ... e
residente a ... omissis ... in Via /
P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...
Per
comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la
procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
*****
Ill.mo
Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
1)
che con decreto di data ... omissis ... il Tribunale
di ... omissis ... omologava l'accordo intervenuto tra i
genitori TIZIO e CAIA riguardo all'affidamento ed alle condizioni di
mantenimento dei figli naturali MEVIO e SEMPRONIO (doc.1);
2)
che l'accordo ratificato dal Tribunale prevedeva il pagamento da parte di TIZIO
ed in favore di CAIA dell'assegno mensile di € ... omissis ... per il
mantenimento dei loro figli minorenni, prevalentemente allocati presso la dimora
materna;
3)
che, successivamente alla omologazione degli accordi de quibus, la capacità reddituale di CAIA è migliorata, al
contrario di quella dell'obbligato TIZIO che viceversa è peggiorata per le
seguenti motivazioni: ... omissis ...;
5)
che ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. i genitori possono chiedere al Tribunale
in ogni tempo la modifica delle condizioni economiche di mantenimento dei figli
naturali;
6)
che le sopravvenute modifiche alla capacità reddituale di ciascun genitore giustificano
la richiesta di modifica;
*****
Tutto
ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato,
rappresento, difeso e domiciliato ut supra, rivolge ossequiosa
ISTANZA
alla
S.V. Ill.ma, affinché letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad
esso allegati, disposta la comparizione personale dei genitori dinnanzi a Sé,
disposti i provvedimenti istruttori ritenuti necessari ed urgenti nelle more
del giudizio nonché i provvedimenti necessari ed urgenti a tutela della prole,
di voler
ACCOGLIERE
il
presente ricorso e per l’effetto, contrariis rejectis, con decreto
motivato così giudicare.
In
via principale: dichiararsi non più
dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore di CAIA per il mantenimento
dei figli conviventi MEVIO e SEMPRONIO, la peggiorata capacità reddituale del
padre.
In
via subordinata: ridurre l’assegno di
mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia,
avuto riguardo dell’accresciuto reddito di CAIA e delle disagiate condizioni
economiche dell’obbligato.
In
via istruttoria: ordinarsi a CAIA la
produzione in giudizio delle proprie buste paga e se del caso un accertamento
di polizia tributaria.
In
ogni caso: con vittoria di onorari di
lite e spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al
rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e
successive spese occorrende.
Elenco
delle produzioni documentali:
1)
decreto di omologa dell'accordo intervenuto tra i genitori per l'affidamento ed
il mantenimento dei figli naturali;
2)
certificato di nascita e di residenza dei figli e dei genitori;
3)
le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate dai genitori.
Dichiarazione
di valore della causa: la presente procedura, trattandosi di un procedimento in
camera di consiglio giudiziale, sconta un C.U. fisso pari ad ... omissis ... (43,00
euro oppure 98,00 euro a seconda che il ricorso sia consensuale ovvero giudiziale).
Con
Osservanza.
Milano,
lì _________________ 2017.
Avv.
_________________________
(segue la procura alle liti su separato documento informatico firmato digitalmente da accludersi alla busta telematica insieme al ricorso ed ai documenti allegati)
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