L'ACCESSO AL FONDO DEL VICINO (art.843 c.c.)







COME E' REGOLATO IL DIRITTO DI ACCESSO AL FONDO DEL VICINO PER ESEGUIRE OPERE DI MANUTENZIONE / EDIFICAZIONE SUL PROPRIO FONDO



Art. 841 c.c. (chiusura del fondo) 
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo .

Art. 843 c.c. (accesso al fondo)
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Come noto, l’art. 841 c.c. consente al proprietario di un fondo di impedirne l’accesso a terzi estranei, disponendo che il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Trattasi di una manifestazione dell’esercizio del diritto esclusivo di proprietà.
Tuttavia, l’art. 841 c.c. ed il principio ad esso sotteso possono essere derogati, ad esempio quando il vicino deve eseguire lavori di manutenzione e/o di edificazione sul proprio fondo, ovvero su di una porzione del bene comune (ad esempio un muro perimetrale) ai due fondi confinanti; a questo provvede l’art. 843 c.c. a tenore del quale il proprietario deve permettere l’accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta una congrua indennità.  

Nella prassi quotidiana è frequente il verificarsi di episodi quali - ad esempio - l’installazione sul fondo del vicino di ponteggi ed impalcature necessarie per il rifacimento della facciata oppure del tetto di un edificio.
Per tutelare il diritto del vicino di eseguire tali opere senza eccessivi aggravi, l'art. 843 c.c. consente - come detto - a chi deve eseguire i lavori di richiedere al proprietario confinante l’accesso e/o l’appoggio, mentre il proprietario del fondo confinante è tenuto a consentirlo sempre che ne venga riconosciuta la necessità.
La norma dice apertamente che il proprietario del fondo confinante è “tenuto” a consentire l’accesso, non che è “obbligato”.
Quest’ultimo rilievo non è marginale, perché proprio dal tenore letterale della norma si capisce che l'accesso al fondo del vicino non è automatico, ma deve essere autorizzato dal legittimo proprietario, il quale potrebbe anche negarlo motivatamente.
Pertanto, nel caso in cui l’accesso venga negato, a chi deve eseguire i lavori non resterà che rivolgersi al Tribunale per farsi autorizzare, previa verifica della liceità dell'accesso (o dell’appoggio) e della sussistenza del requisito di necessità.
A questo riguardo si segnalano le seguenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito: la Corte di Cassazione, anzitutto, ha chiarito che occorrerà accertare se la soluzione tecnica prescelta (accesso e passaggio su di un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile ovvero se, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con il minor sacrificio sia per chi il passaggio lo richiede, sia per il proprietario del fondo confinante che il passaggio deve subirlo (si veda Cass. Civ. n.1801/2007).
Ed ancora, precisa la Corte di Cassazione: tenuto conto che, ai sensi dell'art. 843 c.c. il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio sul suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune, il giudice deve verificare, ove non siano incontroversi, i presupposti che legittimano il vicino ad esercitare il potere di accedere al fondo altrui, ovvero la liceità dell'opera (Cass. Civ. n.7768/2011).
La giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Ivrea, Sent. n. 282 del 07/06/2013) in aderenza all’orientamento della Corte di Cassazione ha stabilito che in ossequio a quanto disposto dall’art. 843 c.c. il proprietario deve consentire l'accesso ed il passaggio nel suo fondo per rendere possibile la costruzione o riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune, a condizione che ne venga riconosciuta la necessità. In caso di contestazione, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti legittimanti il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità dell'opera. Ed infatti, colui contro il quale si chiede l'accesso può opporre a difesa del diritto di proprietà la mancanza di legittimazione o delle condizioni dell'azione o l'illiceità dell'opera, considerato che l'utilizzazione del fondo del vicino è preclusa ove sia possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio. Il giudice, dunque, ai fini del riconoscimento della necessità cui fa riferimento la norma ex art. 843 c.c. deve effettuare una complessa valutazione della situazione dei luoghi, onde accertare se la soluzione prescelta sia l'unica possibile o, tra più opzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con minor aggravio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo.
Conseguentemente, deve escludersi la sussistenza della necessità, allorché il giudice pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi aliunde l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso.
Infine, nel caso in cui il Tribunale valutato lo stato dei luoghi e la fondatezza della domanda consenta l’accesso e/o il passaggio e/o l’appoggio (ad esempio per erigere ponteggi ed impalcature), resta fermo l'obbligo per il richiedente di ripristinare lo stato originario dei luoghi al termine dei lavori, ed ove il Tribunale lo prescrivesse anche di versare al vicino un’indennità nel caso che il passaggio e/o l’appoggio comportassero un danno patrimoniale per chi lo subisce.

(a cura di Avv. Luca Conti)








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