LA TUTELA DEL CREDITO ATTRAVERSO L'AZIONE REVOCATORIA SEMPLIFICATA
L’AZIONE REVOCATORIA SEMPLIFICATA
(art. 2929 bis c.c.)
In un
momento storico complesso, caratterizzato da una crisi congiunturale diffusa,
la tutela del credito è una delle attività più ricorrenti dello Studio Legale,
che passa - anzitutto - attraverso uno screening del soggetto debitore ed una
valutazione sulla fattibilità del recupero del credito insoluto.
Attraverso
lo strumento dell’ingiunzione di pagamento telematica, si ottiene in tempi
rapidi dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento che permette al creditore di
espropriare i beni utilmente pignorabili del debitore, per trasformare in denaro
contante il diritto di credito scritto su carta.
Può tuttavia
capitare che il debitore, pur di non incappare in un’espropriazione, sottragga
i propri beni al creditore, simulandone l’alienazione titolo gratuito ovvero
assoggettandoli ad un vincolo di indisponibilità (trust).
Il rimedio contro
questo genere di atti fraudolenti è rappresentato dall’azione revocatoria
semplificata.
L’azione revocatoria semplificata, regolata dall’art.
2929 bis c.c., è stata introdotta dal
legislatore nel codice civile per garantire una più efficace e rapida tutela
del credito contro atti di alienazione a titolo gratuito e/o vincoli di
indisponibilità tesi
a diminuire le garanzie patrimoniali in capo al debitore.
L’art. 2929 bis c.c. e la Sezione cui esso appartiene sono stati
inseriti nel codice civile dall'art.12 del D.L. 83/2015 in vigore dal
27.06.2015 e trova applicazione esclusivamente alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto con
decorrenza dal 21.08.2015.
L’ultima modifica alla norma, ed in particolare ai commi II, III e
IV, è stata apportata dall'art. 4 comma I bis del D.L. n.59/2016.
L’azione revocatoria regolata dall’art. 2929 bis c.c.
si va ad affiancare, ma non a sostituire, all’azione revocatoria ordinaria
regolata invece dall’art. 2901 c.c., che al contrario di quella semplificata
prevede tempi molto più lunghi essendo soggetta al rito civile ordinario: si contano
mediamente fino a 1372 gg. per ottenere solo una pronuncia di primo grado.
Nella prassi accade che il creditore, il quale rischia
di essere pregiudicato da un atto fraudolento del debitore può procedere
ad esecuzione forzata sia contro il debitore (espropriazione diretta presso il
debitore) sia contro terzi (espropriazione indiretta presso terzi) munito solo
del titolo esecutivo, ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza
dichiarativa di inefficacia dell’atto pregiudizievole, ed a condizione che
trascriva l’atto di pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui
l’atto pregiudizievole è stato a propria volta trascritto.
Se il bene oggetto di pignoramento è stato trasferito
ad un terzo per effetto dell’atto pregiudizievole, il creditore promuoverà
l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo
proprietario.
Al contrario dell’azione revocatoria ordinaria (art.
2901 c.c.) che s’introduce con atto di citazione a giudizio e sottostà al rito
ordinario, l’azione revocatoria semplificata s’introduce direttamente con
l’atto di pignoramento a cura del creditore procedente munito del solo titolo
esecutivo che ne consacra il credito.
Un’altra differenza con l’azione revocatoria ordinaria
sta nel fatto che quella semplificata si prescrive in un anno da quando l’atto
pregiudizievole è stato trascritto nei pubblici registri, mentre quella prevista
dall’art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni.
Ed ancora: mentre l’azione revocatoria ordinaria (art.
2901 c.c.) non consente al creditore di aggredire subito il bene alienato,
occorrendo prima ottenere una sentenza passata in giudicato, la revocatoria
semplificata consente di aggredire subito con pignoramento il bene alienato o sottoposto
a vincolo.
Oggetto dell’atto pregiudizievole, e per conseguenza
dell’azione revocatoria semplificata, sono i beni immobili e quelli mobili
iscritti nei pubblici registri appartenuti al patrimonio debitore.
La donazione - di regola - costituisce il tipico atto a
titolo gratuito che può essere aggredito con l’azione revocatoria semplificata,
ma non solo: può trattarsi - ad esempio - della cessione di un bene
immobile da un coniuge all’altro nell’ambito di un giudizio di separazione o di
divorzio; oppure ancora l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale o di un trust (sia “auto-dichiarato” dove
c’è coincidenza tra istitutore del trust e trustee, sia “puro” dove
non c’è coincidenza tra istitutore del trust e trustee); o
ancora dell’atto costitutivo di una ipoteca volontaria su un bene immobile.
Le condizioni per l’esperimento dell’azione regolata
dall’art. 2929 bis c.c. sono:
Che il credito sia consacrato da un titolo esecutivo;
Che l’atto del debitore crei un vincolo di
indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito su un proprio bene immobile
o mobile iscritto nei pubblici registri;
Che l’atto effettivamente rechi un pregiudizio alle
ragioni del creditore, il quale per effetto di quell’atto rischia di perdere le
garanzie che aveva di recuperare il proprio credito (pericolo reale ed
attuale);
Che l’atto di pignoramento, col quale si dà corso
all’azione esecutiva, sia trascritto nei pubblici registri entro dodici mesi da
quando è stato trascritto l’atto pregiudizievole che s’intende impugnare.
Il debitore ed il terzo (che ha ricevuto il bene a
titolo gratuito) assoggettati all’espropriazione forzata possono contestare il
fondamento ed i presupposti dell’azione revocatoria semplificata coltivata dal
creditore attraverso le opposizioni regolate dal Titolo V Libro III del codice
di procedura civile (opposizione all’esecuzione ex art. 615
c.p.c. / opposizione di terzo ex art. 619
c.p.c.): per effetto dell’opposizione incomberà sul soggetto creditore, sebbene
convenuto a giudizio, di fornire in giudizio la prova della fondatezza della
revocatoria intrapresa.
IL RIFERIMENTO
NORMATIVO
Art.
2929 bis c.c. (espropriazione di beni oggetto di vincoli di
indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito):
Il creditore che sia
pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di
indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili
iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al
sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione
forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di
inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in
cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione
dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il bene, per
effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore
promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo
proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella
distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno
dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la
cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con
la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro
ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono
opponibili.
Il debitore, il terzo
assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del
vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del
libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle
ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio
arrecato.
L’azione esecutiva di
cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti
acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi
gli effetti della trascrizione del pignoramento.
(a cura di Avv. Luca
Conti).
Commenti
Posta un commento