LA TUTELA DEL CREDITO ATTRAVERSO L'AZIONE REVOCATORIA SEMPLIFICATA





L’AZIONE REVOCATORIA SEMPLIFICATA
(art. 2929 bis c.c.)

In un momento storico complesso, caratterizzato da una crisi congiunturale diffusa, la tutela del credito è una delle attività più ricorrenti dello Studio Legale, che passa - anzitutto - attraverso uno screening del soggetto debitore ed una valutazione sulla fattibilità del recupero del credito insoluto.
Attraverso lo strumento dell’ingiunzione di pagamento telematica, si ottiene in tempi rapidi dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento che permette al creditore di espropriare i beni utilmente pignorabili del debitore, per trasformare in denaro contante il diritto di credito scritto su carta.
Può tuttavia capitare che il debitore, pur di non incappare in un’espropriazione, sottragga i propri beni al creditore, simulandone l’alienazione titolo gratuito ovvero assoggettandoli ad un vincolo di indisponibilità (trust).
Il rimedio contro questo genere di atti fraudolenti è rappresentato dall’azione revocatoria semplificata.
L’azione revocatoria semplificata, regolata dall’art. 2929 bis c.c., è stata introdotta dal legislatore nel codice civile per garantire una più efficace e rapida tutela del credito contro atti di alienazione a titolo gratuito e/o vincoli di indisponibilità tesi a diminuire le garanzie patrimoniali in capo al debitore.

L’art. 2929 bis c.c. e la Sezione cui esso appartiene sono stati inseriti nel codice civile dall'art.12 del D.L. 83/2015 in vigore dal 27.06.2015 e trova applicazione esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto con decorrenza dal 21.08.2015.
L’ultima modifica alla norma, ed in particolare ai commi II, III e IV, è stata apportata dall'art. 4 comma I bis del D.L. n.59/2016.

L’azione revocatoria regolata dall’art. 2929 bis c.c. si va ad affiancare, ma non a sostituire, all’azione revocatoria ordinaria regolata invece dall’art. 2901 c.c., che al contrario di quella semplificata prevede tempi molto più lunghi essendo soggetta al rito civile ordinario: si contano mediamente fino a 1372 gg. per ottenere solo una pronuncia di primo grado.

Nella prassi accade che il creditore, il quale rischia di essere pregiudicato da un atto fraudolento del debitore può procedere ad esecuzione forzata sia contro il debitore (espropriazione diretta presso il debitore) sia contro terzi (espropriazione indiretta presso terzi) munito solo del titolo esecutivo, ancorché non abbia preventivamente ottenuto una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto pregiudizievole, ed a condizione che trascriva l’atto di pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto pregiudizievole è stato a propria volta trascritto.

Se il bene oggetto di pignoramento è stato trasferito ad un terzo per effetto dell’atto pregiudizievole, il creditore promuoverà l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario.

Al contrario dell’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) che s’introduce con atto di citazione a giudizio e sottostà al rito ordinario, l’azione revocatoria semplificata s’introduce direttamente con l’atto di pignoramento a cura del creditore procedente munito del solo titolo esecutivo che ne consacra il credito. 

Un’altra differenza con l’azione revocatoria ordinaria sta nel fatto che quella semplificata si prescrive in un anno da quando l’atto pregiudizievole è stato trascritto nei pubblici registri, mentre quella prevista dall’art. 2901 c.c. si prescrive in cinque anni.

Ed ancora: mentre l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) non consente al creditore di aggredire subito il bene alienato, occorrendo prima ottenere una sentenza passata in giudicato, la revocatoria semplificata consente di aggredire subito con pignoramento il bene alienato o sottoposto a vincolo.

Oggetto dell’atto pregiudizievole, e per conseguenza dell’azione revocatoria semplificata, sono i beni immobili e quelli mobili iscritti nei pubblici registri appartenuti al patrimonio debitore.

La donazione - di regola - costituisce il tipico atto a titolo gratuito che può essere aggredito con l’azione revocatoria semplificata, ma non solo: può trattarsi - ad esempio - della cessione di un bene immobile da un coniuge all’altro nell’ambito di un giudizio di separazione o di divorzio; oppure ancora l’atto costitutivo di un fondo patrimoniale o di un trust (sia “auto-dichiarato” dove c’è coincidenza tra istitutore del trust e trustee, sia “puro” dove non c’è coincidenza tra istitutore del trust e trustee); o ancora dell’atto costitutivo di una ipoteca volontaria su un bene immobile.

Le condizioni per l’esperimento dell’azione regolata dall’art. 2929 bis c.c. sono:

Che il credito sia consacrato da un titolo esecutivo;

Che l’atto del debitore crei un vincolo di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito su un proprio bene immobile o mobile iscritto nei pubblici registri;

Che l’atto effettivamente rechi un pregiudizio alle ragioni del creditore, il quale per effetto di quell’atto rischia di perdere le garanzie che aveva di recuperare il proprio credito (pericolo reale ed attuale);

Che l’atto di pignoramento, col quale si dà corso all’azione esecutiva, sia trascritto nei pubblici registri entro dodici mesi da quando è stato trascritto l’atto pregiudizievole che s’intende impugnare.

Il debitore ed il terzo (che ha ricevuto il bene a titolo gratuito) assoggettati all’espropriazione forzata possono contestare il fondamento ed i presupposti dell’azione revocatoria semplificata coltivata dal creditore attraverso le opposizioni regolate dal Titolo V Libro III del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. / opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.): per effetto dell’opposizione incomberà sul soggetto creditore, sebbene convenuto a giudizio, di fornire in giudizio la prova della fondatezza della revocatoria intrapresa.

IL RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 2929 bis c.c. (espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito):
Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa.
Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell’atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l’azione esecutiva nelle forme dell’espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l’atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell’articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l’atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.


(a cura di Avv. Luca Conti).




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