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Visualizzazione dei post da ottobre 30, 2016

E' AMMISSIBILE LA DOMANDA GIUDIZIALE PROMOSSA CON UN ATTO FORMATO SECONDO UN MODELLO LEGALE DIFFERENTE DA QUELLO PREVISTO DAL CODICE DI RITO

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IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO CUI L’ATTO E’ DESTINATO SCONGIURA LA PRONUNCIA D’INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA Nella prassi giudiziaria può capitare d’introdurre un giudizio con un atto non conforme al modello legale normativamente previsto (ad esempio ricorso piuttosto che atto di citazione): altrimenti detto, può accadere che s’introduca erroneamente con atto di citazione un giudizio che si dovrebbe svolgere secondo il rito camerale e che - pertanto - andrebbe introdotto con ricorso, oppure viceversa che s’introduca erroneamente con ricorso un giudizio che si dovrebbe svolgere secondo il rito ordinario e che - pertanto - andrebbe introdotto con atto di citazione. A questo punto ci si domanda se all’errore nella scelta del modello legale dell’atto introduttivo (e conseguentemente del rito) segua necessariamente “ l’inammissibilità della domanda ” promossa da chi agisce in giudizio. A parere di chi scrive la risposta è negativa: a tale errore, i