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Visualizzazione dei post da gennaio 1, 2017

LA CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

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I RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 166 c.p.c. (la costituzione in giudizio del convenuto) Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'art. 163 bis c.p.c. ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis c.p.c. depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di cui all'art. 167 c.p.c., con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione. Art. 167 c.p.c. (la forma della comparsa di costituzione e risposta) Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscal