LA DENUNCIA DELLE DIFFORMITA' / VIZI NEL CONTRATTO D'OPERA









DIFFORMITA' E VIZI NEL CONTRATTO D'OPERA:
TERMINI E CONDIZIONI PER DENUNCIARLI E QUALI DIFESE APPRONTARE PER RESISTERVI 



Un problema che sovente si pone ai cosiddetti “prestatori d’opera” (artigiani, lavoratori autonomi, ditte individuali) è l’invocata responsabilità per difformità / vizi dell’opera da parte del committente: ossia la chiamata in garanzia se l’opera non è stata eseguita a regola d’arte.
Si pone, dunque, il problema di come difendersi in questi casi: cosa replicare e soprattutto in quali termini argomentare le proprie difese per resistere a lamentele più o meno fondate, magari pretestuose e/o finalizzate a procrastinare sine die il pagamento del corrispettivo concordato.
Come detto, se nella fattispecie concreta si ricade nel cosiddetto “contratto d’opera” regolato dagli artt. 2222 e ss. c.c., è all’art. 2226 c.c. che si deve fare riferimento.
Anzitutto, occorre chiarire quando ricorre la fattispecie del “contratto d’opera”: esso ricorre (art. 2222 c.c.) quando l’esecutore s’impegna ad eseguire una determinata opera col lavoro prevalentemente proprio e/o dei propri famigliari, senza vincolo di subordinazione col committente; se invece l’esecutore fosse un’impresa di più grandi dimensioni, allora si ricadrebbe nel diverso “contratto di appalto” regolato dagli artt. 1655 e ss. c.c., che in presenza di vizi e/o difformità prevede termini di denuncia più lunghi ed una responsabilità in capo all’appaltatore più gravosa.
Tornando all’ipotesi di difformità / vizi nel contratto d’opera, ai sensi dell’art. 2226 c.c. l’accettazione espressa oppure tacita dell’opera libera il prestatore dalla responsabilità per vizi e/o difformità (…) il committente deve a pena di decadenza denunciare le difformità ed i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive in un anno dalla consegna.
Qual è il senso della norma appena citata?
In buona sostanza, essa ci dice che:
a)    se il committente - ossia colui che ha richiesto l’esecuzione dell’opera - la accetta così com’è in modo espresso oppure tacito decade dalla garanzia per difformità / vizi, a meno che i vizi non fossero stati occultati dolosamente dall’esecutore;
b)    se ricorrono difformità o vizi apparenti (ossia nitidamente riscontrabili da parte del committente), egli deve farne denuncia entro otto giorni dalla consegna dell’opera, oppure entro otto giorni da quando gli stessi si sono manifestati per la prima volta;
c)     se invece ricorrono vizi occulti, la denuncia deve avvenire entro otto giorni dalla loro scoperta;
d)   in ogni caso, l’azione di responsabilità nei confronti dell’esecutore si prescrive entro un anno dalla consegna dell’opera; il ché significa che, trascorso un anno dalla consegna, nessuna azione può essere intrapresa nei confronti dell’esecutore dell’opera.
Pertanto, la prima questione che si pone è la verifica se il committente dei lavori abbia denunciato tempestivamente le difformità / vizi dell’opera in relazione alla loro natura, ossia se apparenti oppure occulti.
La denuncia, inoltre, dovrebbe essere scritta: in vero, l’art. 2226 c.c. non fa alcun riferimento alla necessità che detta denuncia debba essere scritta, ma è evidente che - dal punto di vista del committente - è sempre preferibile mettere nero su bianco le proprie doglianze, soprattutto per contestualizzare nei rigidi termini imposti dalla norma in esame la denuncia al prestatore d’opera.
Dal punto di vista del prestatore d’opera, invece, l’assenza di una denuncia scritta è di sicuro vantaggio in termini di mera strategia processuale, perché a quel punto sarà sufficiente contestarne la tardività oltre i termini stabiliti dall’art. 2226 comma II c.c. per andare esente da ogni responsabilità.
Sempre ai sensi dell’art. 2226 c.c. l’accettazione dell’opera espressa o tacita (per facta concludentia) libera il prestatore d’opera da qualsivoglia responsabilità verso il committente: sarà allora sufficiente farsi rilasciare dal committente una dichiarazione di accettazione dell’opera nello stato di fatto in cui si trova per essere liberato dall’obbligo di garanzia, salvo - ovviamente - il caso di vizi dolosamente occultati dallo stesso prestatore d’opera.
Ma quando ricorre il caso dell’accettazione “tacita o per facta concludentia” dell’opera? Un caso tipico ricorre quando il committente a seguito della consegna se ne serve senza nulla obiettare e/o paga al prestatore d’opera acconti su acconti fino al saldo del corrispettivo pattuito.
Riguardo alla tempestività o meno della denuncia è noto il consolidato orientamento della Giurisprudenza di merito e di legittimità secondo il quale: incombe sul committente, una volta che l’opera sia stata consegnata, l’onere fornire al Giudicante la prova della tempestività della denuncia dei vizi (ex multis Giudice di Pace Milano, Sez. VIII, dd. 11/02/2016, n.1458; Cass. Civ., Sez. II, dd. 11/03/2015, n.4908; Tribunale di Milano, Sez. VII, dd. 05/03/2015, n.2961; Tribunale di Cagliari dd. 25/02/2015, n.635; Tribunale di Frosinone, dd. 04/12/2014, n.1053).
Chiarificatrice di quanto si è detto finora è una sentenza del Tribunale di Milano dd. 05/03/2015 n.2961, pronunciata in un contenzioso avente ad oggetto la garanzia per difformità e vizi in un “contratto d’appalto”, ma applicabile per analogia anche al “contratto d’opera”: l’accettazione dell’opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell’onere della prova, nel senso che, fino a quando l’opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell’esistenza dei vizi, gravando sull’appaltatore l’onere di provare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle regole dell’arte. Viceversa, una volta che l’opera sia stata positivamente verificata, anche “per facta concludentia”, spetta al committente, che l’ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l’art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall’onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi (…) orbene, nel caso di specie, ribadito che il convenuto non si era limitato a ricevere l’opera, ma l’aveva accettata, seppure in forma tacita, attraverso il pagamento delle fatture, il medesimo, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza formulata dall’attrice, non aveva provato la tempestiva denuncia dei vizi e difetti nel termine di sessanta giorni dalla scoperta come previsto dall’art. 1667, comma 3, c.c., con conseguente decadenza dalla relativa azione.
Di particolare interesse è pure una sentenza del Tribunale di Cagliari dd. 25/02/2015 n.635, secondo la quale “il contratto qualificabile alla stregua di un contratto d'opera è soggetto all'applicazione dell'art. 2222 e ss. c.c. La denuncia dei vizi dell'opera soggiace, pertanto, al termine di otto giorni dalla scoperta del vizio stesso, mentre la relativa azione si prescrive entro un anno dalla consegna. L'eccezione, da parte del prestatore d'opera, dell'intervenuta decadenza del committente dalla denuncia dei vizi, pone a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere, al contrario, tempestivamente denunciato i vizi stessi, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione ai sensi dell’art. 2226 comma II c.c. Nel caso concreto, a fronte dell'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, il committente sul quale incombeva l'onere di dimostrare la tempestività della denuncia non ha fornito in giudizio alcuna prova della data della scoperta dei vizi lamentati e della tempestiva denuncia degli stessi, non potendosi considerare denunce di vizi le lettere raccomandate inoltrate al prestatore d'opera non contenenti alcun riferimento, seppure generico, ai vizi dell'opera”.
Altrimenti detto: se in un ipotetico contenzioso tra committente e prestatore d’opera manca del tutto la prova circa la tempestività della denuncia (meglio se scritta) da parte del committente circa gli asseriti vizi dell’opera, le istanze del committente (anche se fondate nel merito) non potranno trovare accoglimento, perché la prima cosa che il Giudice è tenuto a verificare è - appunto - la tempestività della denuncia.
Inoltre, l’azione promossa in giudizio dal committente nei confronti del prestatore d’opera deve essere avviata entro e non oltre un anno dalla consegna dei lavori, diversamente la stessa cadrebbe in prescrizione e non potrebbe più essere accolta, pur in presenza di difformità o difetti effettivamente esistenti.
Diverso, invece, è il caso in cui il prestatore d’opera, una volta ricevuta la denuncia del committente, ammettesse la fondatezza delle lamentele e s’impegnasse ad eliminare i vizi: in quest’ultimo caso si verificherebbe la novazione delle obbligazioni precedentemente assunte nel contratto d’opera con l’accettazione da parte del prestatore d’opera di un’obbligazione del tutto nuova, finalizzata a porre rimedio ai difetti di cui ha ammesso l’esistenza.
Anche in questo caso, però, nell’ambito di un ipotetico contenzioso tra committente ed esecutore dell’opera, il riconoscimento dei vizi ed il conseguente impegno a sanarli dovrebbe risultare da un atto scritto e sottoscritto dal prestatore d’opera.
Infine, come già detto sopra, un’ipotetica causa civile di responsabilità dovrebbe essere avviata non oltre l’anno dalla consegna dell’opera: il committente convenuto a giudizio per il pagamento del compenso pattuito e non onorato potrebbe far valere le proprie lamentele per resistere all’avversa pretesa creditizia, a condizione che la denuncia dei vizi sia stata tempestiva.
Ugualmente, in un’ipotetica causa di “opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento”, la citazione a giudizio dovrebbe essere notificata al prestatore d’opera non oltre l’anno dalla consegna, altrimenti la stessa opposizione all’altrui pretesa creditizia (ovviamente se fondata su difformità / vizi dell’opera) sarebbe inammissibile per intervenuta prescrizione, giusto l’art. 2226 comma II c.c.

(a cura di Avv. Luca Maria Conti)


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