L'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
RIFERIMENTI NORMATIVI E
FORMULARIO
Art. 543 c.p.c. (forma del
pignoramento)
[I]. Il pignoramento di
crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di
terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma
degli artt. 137 e ss. c.p.c.
[II]. L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione
rivolta al debitore di cui all'art. 492 c.p.c.:
1) l'indicazione del credito per il quale si
procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o
delle somme dovute e l'intimazione rivolta al terzo di non disporne senza
ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché
l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore
procedente;
4) la citazione del debitore a comparire davanti
al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di
cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo
raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con
l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della
dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita
udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la
dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno
non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
[III]. Nell'indicare l'udienza di comparizione si
deve rispettare il termine previsto nell'art. 501 c.p.c.
[IV]. Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi
dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta
giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato
del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo
periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al
creditore.
[V] Quando procede a norma dell'art. 492 bis
c.p.c., (ricerca
con modalità telematiche dei beni da pignorare, ndr) l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo
ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cui all'art. 501 c.p.c., il creditore pignorante e ognuno dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere
l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per
l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli artt. 552 o
553 c.p.c. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo
precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma (5).
Art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili)
[I]. Non possono essere pignorati i crediti
alimentari, tranne che per cause di alimenti e sempre con l'autorizzazione del
presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal
medesimo determinata mediante decreto.
[II]. Non possono essere
pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a
persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità,
malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da
istituti di beneficenza.
[III]. Le somme dovute dai
privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al
rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura
autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.
[IV]. Tali somme possono
essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato,
alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
[V]. Il pignoramento per
il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi
oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.
[VI]. Restano in ogni caso
ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
Art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo dopo la notifica dell'atto di pignoramento)
[I]. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto
previsto nell'art. 543 c.p.c., il terzo è soggetto, relativamente alle
cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito
precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
[II]. Nel caso di pignoramento eseguito presso più
terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli
pignoramenti a norma dell'art. 496 c.p.c. ovvero la dichiarazione di
inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti,
provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.
Art. 547 c.p.c. (la dichiarazione del terzo)
[I]. Con dichiarazione a mezzo raccomandata
inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica
certificata, il terzo personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del
difensore munito di procura speciale deve specificare di quali cose o di quali
somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento
o la consegna.
[II]. Deve altresì specificare i sequestri
precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state
notificate o che ha accettato.
[III]. Il creditore pignorante deve chiamare nel
processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.
Art. 548 c.p.c. (la mancata dichiarazione del terzo)
[I] Quando all'udienza il creditore dichiara di
non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza
successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della
nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta
di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di
appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non
contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli artt. 552 e
553 c.p.c.
[II]. Il terzo può impugnare nelle forme e nei
termini di cui all'art. 617 c.p.c., primo comma, l'ordinanza di assegnazione di
crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito
o forza maggiore.
Art. 549 c.p.c. (contestata dichiarazione del terzo)
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il
giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con
ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile
nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.
Art. 552 c.p.c. (assegnazione / vendita delle cose pignorate)
Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di
cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti,
provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli artt.
529 e ss. c.p.c., o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo
seguente.
Art. 553 c.p.c. (assegnazione dei crediti)
[I] Se il terzo si dichiara o è dichiarato
debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta
giorni, il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione, ai
creditori concorrenti.
[II] Se le somme dovute dal terzo sono esigibili
in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e
i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole
richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
[III] Il valore delle rendite perpetue e dei
censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione
di 0,052 euro di capitale per 0,00258 euro di rendita.
BREVI ANNOTAZIONI
All'atto
dell'iscrizione a ruolo telematica (obbligatoria dal 31/03/2015) sono dovuti un
C.U. pari ad € 43,00 (per le esecuzioni fino ad € 2.500,00) ovvero pari ad €
139,00 (per le esecuzioni oltre i € 2.500,00).
Nella
busta telematica spedita all'ufficio giudiziario competente per l’esecuzione
devono essere inseriti l'atto di pignoramento, il titolo esecutivo, l'atto di
precetto e la nota di iscrizione a ruolo.
L’atto
principale è costituito dalla nota d’iscrizione a ruolo.
La
busta telematica deve contenere anche la dichiarazione di conformità dell'atto
di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto redatta su di un separato
documento informatico formato digitalmente dall'avvocato patrocinante (art.16
comma 2 D.L. 179/2012).
Il
titolo esecutivo e l'atto di precetto - già scansionati e depositati
telematicamente - possono poi essere presentati in formato cartaceo
direttamente al G.E. designato alla procedura.
All'iscrizione
a ruolo del p.p.t. il creditore deve procedere entro e non oltre 30 gg. dalla
riconsegna dell'originale della citazione da parte dell'ufficiale giudiziario,
pena la perdita d'efficacia del pignoramento.
TRIBUNALE DI ... omissis ...
SEZIONE ESECUZIONI MOBILIARI
Atto di pignoramento presso terzi e
contestuale citazione per la notifica
Creditore
pignorante: TIZIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente ad
... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente
atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis
... (C.F. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a
... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura
rilasciata in calce all’atto di precetto dd. ... omissis
... (ovvero) in calce al presente atto.
Debitore
esecutato: CAIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad
... omissis ... C.F. ... omissis ...
Terzo
pignorato: istituto
di credito ... omissis ... in persona del legale rappresentante p.t.
... omissis ... con sede legale ad ... omissis ... partita
i.v.a. ... omissis ....
Titolo
esecutivo:
... descrizione del titolo esecutivo ... notificato al debitore
CAIO in data ... omissis ... munito di formula esecutiva in data ...
omissis ...
Per
comunicazioni / notificazioni: indirizzo di posta elettronica certificata ...
omissis ...
PREMESSO
1)
che col titolo esecutivo annotato in epigrafe CAIO veniva condannato a
pagare a TIZIO le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, € ...
omissis ... per interessi legali maturati e maturandi fino al saldo, €
... omissis ... per spese legali e successive occorrende;
2)
che la notifica del titolo si perfezionava in data ... omissis ...;
3) che il titolo veniva munito di formula esecutiva in data ... omissis ... e che successivamente veniva notificato al debitore un atto di precetto dd. ... omissis ... recante l'intimazione di pagare la somma complessivamente precettata di € ... omissis ...;
4)
che nei dieci giorni successivi alla notifica del precetto nulla è stato pagato;
5)
che nel frattempo TIZIO ha individuato un terzo (istituto di credito, datore di
lavoro, etc.) a propria volta debitore di somme di denaro nei confronti
dell'esecutato CAIO;
6)
che, pertanto, si rende necessario di procedere ad esecuzione forzata mediante
pignoramento ai sensi dell’art.543 c.p.c. di tutte le somme dovute e debende a
CAIO da parte del terzo pignorato entro i limiti consentiti dalla Legge e
comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis
... corrispondente al credito complessivamente precettato in data
... omissis ... aumentato della metà, oltre alla rifusione
delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per
legge.
*****
Tutto ciò premesso, il creditore pignorante come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra
C I T A
il
debitore esecutato CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis
... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...
a comparire avanti il
TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno
lunedì ___ / ___ / 2019 ore di rito
perché sia presente alla stessa udienza ed ai successivi incombenti.
Con
espresso invito rivolto al terzo pignorato a comunicare la dichiarazione
prevista dall’art. 547 c.p.c. allo scrivente avvocato mediante lettera A/R
ovvero mediante comunicazione indirizzata alla casella di posta elettronica
certificata ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla notificazione del
presente atto, con avvertimento che in
caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa
dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non
comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il
possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini
indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di
assegnazione.
Avverte,
altresì, il debitore che l’opposizione prevista dall’art. 615 comma II c.p.c.
è inammissibile se proposta successivamente alla vendita / assegnazione dei
beni pignorati a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c. salvo che sia fondata
su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non averla potuta
proporre per causa a lui non imputabile.
Elenco della produzioni documentali:
1)
Titolo esecutivo ... omissis ...
2)
Atto di precetto dd. ... omissis ...
Dichiarazione
di valore:
ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente esecuzione è
pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € 43,00 / € 139,00.
Milano,
lì ___ / ___ / 2019.
Avv.
________________
RELAZIONE DI PIGNORAMENTO E
PEDISSEQUA NOTIFICA
Io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio N.E.P. istituito presso
la Corte d’Appello di ... omissis ... ad istanza del creditore pignorante come
in epigrafe generalizzato nonché rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,
visti il titolo esecutivo e l'atto di precetto notificati in data
... omissis ...
HO PIGNORATO
tutte
le somme dovute e debende, per qualsivoglia titolo o ragione, al debitore
esecutato CAIO da parte del terzo pignorato … omissis … entro i limiti
consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di €
... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato
in data … omissis … aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese
legali della presente procedura ed accessori fiscali come per Legge, e
contestualmente
HO INGIUNTO
ai
sensi dell’art. 492 comma I c.p.c. al debitore CAIO di astenersi dal
sottrarre a garanzia del credito azionato le somme pignorate per cui si
procede,
HO INVITATO
lo
stesso debitore esecutato ad effettuare la dichiarazione di residenza ovvero
l’elezione di domicilio presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni
competente per territorio ai sensi dell’art. 492 comma II c.p.c., avvertendolo
che in difetto e/o in caso irreperibilità le successive notificazioni /
comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice,
contestualmente
HO AVVERTITO
lo
stesso debitore che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione
dei beni / somme pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto
al creditore pignorante comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese
legali, sempre che a pena di inammissibilità la relativa istanza sia presentata
presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente
ad una somma di denaro d’importo non inferiore ad 1/5 al credito per cui è
stato eseguito il pignoramento,
HO INTIMATO
al
terzo pignorato ... omissis ... di non disporre delle somme pignorate senza
l’ordine del Giudice delle Esecuzioni, pena le conseguenze come per Legge ai
sensi dell’art. 546 c.p.c.,
HO AVVERTITO
lo
stesso terzo pignorato che in
caso di mancata comunicazione della dichiarazione prevista dall'art. 547
c.p.c., la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza
fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il
credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore,
nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come
non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione, ed infine
HO NOTIFICATO
ad
ogni conseguente effetto di Legge copia del retroesteso atto di pignoramento
presso terzi a: ... ... debitore
esecutato e terzo pignorato …
Grazie, molto gentile.
RispondiEliminaQuesto commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiEliminaottimo
RispondiEliminaLa ringrazio, molto gentile. La invito ad iscriversi al blog per gli aggiornamenti in tempo reale.
RispondiEliminabuongiorno
RispondiEliminami hanno mandato un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, dove io sono il debitore e il terzo l'azienda dove ero amm. legale e ed avevo 99% di quote (non di fatto siccome ho imprestato mio malgrado il nome a mio padre) e tutte le somme dovute e debende dal terzo a me sono pignorate.
non ho capito però se questo atto di pignoramento verso terzi continui anche al di fuori di questo terzo, cioè se io avessi un nuovo lavoro da dipendente con un altra azienda o un altra azienda personale. cosa succede in questi due casi?
buongiorno
RispondiEliminami hanno mandato un atto di pignoramento dei crediti verso terzi, dove io sono il debitore e il terzo l'azienda dove ero amm. legale e ed avevo 99% di quote (non di fatto siccome ho imprestato mio malgrado il nome a mio padre) e tutte le somme dovute e debende dal terzo a me sono pignorate.
non ho capito però se questo atto di pignoramento verso terzi continui anche al di fuori di questo terzo, cioè se io avessi un nuovo lavoro da dipendente con un altra azienda o un altra azienda personale. cosa succede in questi due casi?
Salve, ad un mio amico è stato notificato stamattina il pignoramento del quinto dello stipendio per un finanziamento che non ha più pagato. Leggevo però su usciredaidebiti.it che esiste il modo per opporsi ed ottenere lo stop al pignoramento. Questa sarebbe una cosa veramente importante, mi conferma che esiste questa possibilità? Grazie in anticipo.
RispondiElimina