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martedì 25 settembre 2012

RILEVANZA DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO CIVILE


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RAPPORTO TRA GIUDICATO PENALE E PROCESSO CIVILE
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Dall'entrata in vigore del nuovo c.p.p. del 1988, si dibatte in dottrina ed in giurisprudenza su quali siano i limiti che vincolano il giudice civile al rispetto del cd. "giudicato penale".

In altri termini, quale rilievo assumono gli articoli da 651 a 654 c.p.p. rispetto al processo civile, ed in particolare qual è il valore di una sentenza penale, di condanna ovvero di assoluzione, rispetto ad una successiva causa civile per danni sofferti dalla parte offesa?

Si supponga che TIZIO denunci CAIO per i reati di percosse e di lesioni personali, fatti per cui non vi sono testimoni oculari, né riprese audio/video, e che all'apertura del dibattimento l'imputato CAIO opti per il cd. "rito abbreviato", confidando nell'assoluzione per insufficienza di prove a Suo carico, mentre TIZIO si sia costituito parte civile per chiedere in sede penale il risarcimento del danno biologico e di quello morale. 


Si supponga inoltre che, in assenza di testimoni oculari del fatto e/o di riprese audio/video della denunciata aggressione, CAIO benché fortemente sospettato dei fatti attribuitigli da TIZIO sia stato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto", ma - obiettivamente - per insufficienza di prove a carico.

Ci si domanda: può il giudicato penale di assoluzione reso all'esito del giudizio abbreviato influire sul giudizio civile di risarcimento del danno instaurato successivamente da TIZIO nei confronti di CAIO?

Prima di rispondere al quesito, occorre precisare da subito che l'art. 652 c.p.p. riconosce alla sentenza penale di assoluzione (anche se resa all'esito del giudizio abbreviato, laddove la parte civile abbia accettato il rito) l'efficacia di "giudicato" nel giudizio civile, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste ovvero che l'imputato non lo ha commesso. Questo dice il tenore letterale della norma richiamata. Tuttavia, al di là del mero tenore letterale, l'indagine deve essere più approfondita.  

A chiarire la vexata quaestio soccorre la Sentenza della Corte di Cassazione S.U. n.1768/2011, quanto al valore preclusivo del “giudicato penale nel processo civile”.

La Suprema Corte di Cassazione, ripercorrendo e facendo proprio un orientamento ormai consolidato riguardo all’interpretazione da attribuire agli artt. 651-654 c.p.p., stante il quale “la norma deve essere interpretata secondo la ratio voluta dal Legislatore e non già secondo il suo tenore letterale”, è giunta alla medesima conclusione anche per quanto riguarda l’art. 652 c.p.p. ossia per la sentenza di assoluzione.


Ossia, il Giudice di Legittimità ha ritenuto che, stante l’intendimento del Legislatore di eliminare la cd. “pregiudiziale penale” e rendere del tutto autonomi il giudizio penale da quello civile (intendimento ricavabile dalla relazione al progetto del nuovo c.p.p. in G.U. n.250/1988 dd. 24/10/1988), il nuovo codice di procedura penale ha di fatto introdotto nell’Ordinamento italiano il principio della cd. “completa autonomia e separazione tra giudizio penale e giudizio civile”, tale che il Giudice civile può procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità civili dedotte in giudizio con pienezza di cognizione.

Gli artt. 651-654 c.p.p. - prosegue la Suprema Corte - mirano comunque all’accertamento dei fatti storici nella loro oggettività e trovano applicazione per tutte le sentenze penali, siano esse di condanna ovvero di assoluzione, rese a seguito di un dibattimento; anche a seguito di un rito abbreviato, laddove la parte civile abbia accettato il rito.

E con particolare riferimento alle sentenze di assoluzione, l’efficacia del vincolo è loro attribuibile  non già in relazione alla formula utilizzata dal Giudicante per assolvere l'imputato, bensì solo in quanto contengano in termini categorici un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato.

In altri termini la formula utilizzata per assolvere non ha alcun rilievo e non deve essere decisiva per il giudice civile, perché l'effetto del “giudicato” è collegato al concreto ed effettivo accertamento dell'esistenza di una delle succitate ipotesi: ossia che il fatto non sussiste, ovvero che l'imputato vi è estraneo (cfr. ex multis  Cass. Pen. Sezioni Unite, dd. 29/05/2008, n. 40049).

Del tutto chiarificatrice in questo senso è la Sentenza della Corte di Cassazione n.17401/2004, stante la quale: il giudicato penale di condanna ovvero di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato, ma non anche quando l’assoluzione sia determinata dal diverso accertamento della mancanza di sufficienti elementi di prova in ordine all’uno o all’altro (e conformemente Cass. civ., Sez. I, dd. 30/03/1998, n. 3330; Cass. civ., Sez. III, dd. 19/05/2003, n. 7765).

CONCLUSIONI.
Sulla base di quanto precede, si può ragionevolmente concludere che, mentre il "giudicato penale di assoluzione", reso all'esito della fase dibattimentale (in cui sia stata sviscerata la completa ricognizione dei fatti ascritti all'imputato) preclude la risarcibilità del danno in sede civile alla parte offesa, a maggior ragione se nel corso del dibattimento l'imputato ha offerto prove univoche a proprio discarico, nel caso di un'assoluzione per insufficienza di prove, al di là della formula utilizzata dal giudicante, l'azione civile di risarcimento resterebbe possibile e praticabile, atteso che l'Ordinamento non esclude che il giudice civile, ricorrendo eventualmente anche alle cd. "presunzioni semplici", possa riesaminare i fatti ai sensi dell'art. 2043 c.c. con pienezza di cognizione e valutare diversamente i fatti sotto il profilo della responsabilità aquiliana, giungendo eventualmente anche a diverse conclusioni fondate sul "più probabile che non..." anziché sul "al di là di ogni ragionevole dubbio".

mercoledì 19 settembre 2012

LE NUOVE TABELLE DEI PARAMETRI FORENSI: IL D.M. 55/14








LE NUOVE TABELLE PER DETERMINARE
IL COMPENSO DEGLI AVVOCATI IN MATERIA CIVILE


1) Introduzione.
Il 02/02/2013 è entrata in vigore la Legge n.247/2012 avente ad oggetto la nuova disciplina dell’ordinamento forense. All’attuazione della presente legge si dovrà provvedere con separati regolamenti adottati con D.M. del Ministero di Giustizia, da emanarsi entro e non oltre il 01/02/2015. Uno di questi regolamenti andrà a sostituire i parametri attualmente vigenti per la determinazione in sede giudiziale del compenso all’avvocato di cui all’attuale D.M. n.140/2012.
Il testo della Legge n.247/2012 è idoneo ad abrogare anche le norme del codice civile che potrebbero contrastare con detta Legge; è una legge ordinaria destinata a prevalere sulle disposizioni contenute nel D.M. n.140/2012 con essa incompatibili.
Le norme relative al conferimento dell’incarico all’avvocato ed alla determinazione dei compensi sono contenute in particolare nell’art. 13 della Legge n.247/2012; il X comma dell’art.13, in particolare, prevede la reintroduzione del “rimborso forfetario delle spese generali” attualmente abrogate dall’entrata in vigore del D.M. n.140/2012.
La reintroduzione del cosiddetto "rimborso forfetario delle spese forfetarie” non rientra tra le disposizioni che entrano immediatamente in vigore, al contrario del cosiddetto "divieto di patto quota lite" che invece è già entrato in vigore con l’emanazione della presente legge (art.13, comma IV, Legge n.247/2012).
L’art.9, comma IV, del D.M. 140/2012 abrogativo delle tariffe stabilì che il compenso doveva essere adeguato esclusivamente all’importanza dell’opera, facendo venir meno il riferimento al “decoro della professione” di cui all’art.2232 comma II c.c.; con l’entrata in vigore della Legge n.247/2012, invece, pare che debba ritenersi reintrodotto il riferimento anche al cd. “decoro della professione”.


2) Excursus sulla riforma forense: in origine fu la Legge Bersani.
Uno dei caratteri salienti della riforma forense introdotta, anzitutto, con la “Legge Bersani” fu l’abolizione della inderogabilità dei minimi tariffari, sia per quanto riguardava i diritti fissi sia per quanto riguardava gli onorari minimi; inoltre la Legge Bersani abolì il divieto di patto quota lite, che invece oggi è stato nuovamente reintrodotto con la Legge n.247/2012.
Nelle intenzioni del Legislatore, l’abolizione dei minimi tariffari assolveva lo scopo di incentivare e favorire l’accordo tra parte assistita ed avvocato nella determinazione del compenso; accordo incentivato altresì dal I comma dell’art 2233 c.c. che mette al primo posto tra i criteri di determinazione del compenso al professionista l’accordo delle parti.
Con l’abrogazione delle tariffe forensi per effetto del D.M. n.140/2012,è stato istituito il cd. “doppio binario” nella determinazione del compenso all’avvocato, laddove all’accordo delle parti si contrappone la determinazione giudiziale che, in assenza di accordi scritti, si rifà ai noti parametri. Ad esempio, se ad inizio causa è stato stipulato un accordo scritto tra parte assistita ed avvocato sulla determinazione del compenso finale, la parte assistita vittoriosa in giudizio avrà diritto di pretendere dal proprio avvocato che quest’ultimo rivolga al Giudicante un’istanza affinché, nella liquidazione delle spese di lite, tenga conto di detto accordo iniziale.
Le uniche limitazioni all’autonomia contrattuale delle parti nella determinazione del compenso dipendevano (e dipendono tutt’ora) dall’art. 43 del Codice Deontologico Forense, che vieta i compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività effettivamente svolta, e dalle norme che disciplinano l’annullabilità del contratto per vizio del consenso della parte assistita (artt. 1427 e ss. e 1447 e ss. c.c.).
Un altro limite all’autonomia contrattuale delle parti è imposto dall’art.33 del CODICE DEL CONSUMO di cui al D. Lgs. n.206/2005, laddove prevede la nullità degli accordi che creino una situazione di evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte dall’avvocato e quelle assunte dalla parte assistita.


3) I nuovi accordi sui compensi di cui alla Legge n.247/2012: palmario, divieto di patto quota lite, preventivo di spesa.
L’art.13, comma III, della Legge n.247/2012 stabilisce che la DETERMINAZIONE del compenso è assolutamente LIBERA, mentre i parametri attualmente in vigore non valgono a sostituire le tariffe abrogate ed a parametrare l’entità del compenso. Pertanto si privilegia al massimo l’accordo tra avvocato e parte assistita.
Lo stesso III comma ha ripristinato il cosiddetto "divieto di patto quota lite", ossia la pattuizione ex ante di una percentuale di compenso a favore dell’avvocato in funzione del vantaggio conseguito dalla parte assistita per il caso di esito vittorioso della causa.
L’accordo con la parte assistita deve fare riferimento all’oggetto della prestazione, al suo valore, al grado di difficoltà ed alle singole macro-fasi di essa (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria). Addirittura nulla vieta al cliente ed all’avvocato di concordare per iscritto il riferimento all’abrogato sistema tariffario nella determinazione del compenso per l’opera prestata. Il riferimento alle previgenti tariffe oggi abrogate pare essere di estrema utilità per parametrare correttamente l’attività degli avvocati ce si limitano a svolgere mera attività di domiciliazione e non anche di rappresentanza.
La norma in esame nulla dice, invece, a proposito del cd. "palmario", vale a dire il premio di risultato, che parte assistita e avvocato possono concordare conseguentemente all’esito vittorioso della causa; questo accordo pare essere del tutto legittimo, nonostante sia ignorato dalla Legge n.247/2012, perché non si tratta di un accordo “ex ante” (come patto quota lite vietato) ma “ex post”.
In definitiva: il PATTO QUOTA LITE è assolutamente vietato, mentre il PALMARIO è implicitamente ammesso, mentre restano vietati i compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta (art. 43 C.D.F.).
L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente l’entità di quel che sarà del proprio compenso ove richiesto; il preventivo deve essere “di massima”, nel senso che la sua formulazione non impedisce una diversa e più completa determinazione del compenso in sede di consuntivo, che si discosti anche parzialmente dal preventivo iniziale. Non è posto alcun vincolo di forma nella redazione del preventivo tra forma scritta e forma orale, ma privilegiare la forma scritta agevola di certo l’avvocato nel recupero coattivo delle proprie competenze in caso di contestazione della parte assistita. Secondo l’art.13, comma V, della Legge n.247/2012, a precisa richiesta del Cliente, l’avvocato è tenuto (obbligato) a rilasciargli un preventivo di massima in forma scritta, circa tutti gli oneri di spesa ipotizzabili dall’atto del conferimento fino all’esito dell’incarico.
La pattuizione del compenso all’avvocato deve essere redatta PREFERIBILMENTE per iscritto; in questo modo l’art. 13 comma II della Legge n.247/2012 ha rimosso la previgente previsione di nullità ad substantiam per difetto di forma scritta, che è ora viceversa richiesta solo ad probationem.



3) Il D.M. 55/14.
Il 10/03/2014 il Ministro della Giustizia ha approvato i nuovi parametri forensi, che sostituiscono quelli introdotti dal DM 140 del 2012.

Il D.M. 10/03/2014 n.55 è stato pubblicato in G.U. il 02/04/2014.

Sono previste venticinque tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento, una tabella per l'attività stragiudiziale ed una per il penale.

Tra le novità, è stato reintrodotto il rimborso delle spese generali (o forfetarie) nella misura fissa del 15% sul compenso complessivo dell'avvocato (art.2 D.M. 55/14), è stato introdotto ed organicamente regolamentato il compenso per l'avvocato domiciliatario, cui spetterà un compenso non inferiore al 20% dell'onorario previsto per ciascuna fase giudiziale cui ha preso parte, ed infine è prevista una indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di spostamento per l'avvocato che si deve spostare al di fuori del circondario dove svolge prevalentemente la propria attività.


Di seguito vengono riportate le tabelle col compenso medio o parametrato previsto per ogni tipologia di attività giudiziale e stragiudiziale in materia civile.





- GIUDICE DI PACE -

Compenso medio per cause civili di valore fino ad € 1.100,00:

1) Esame e studio della pratica: € 65,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 65,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 65,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 135,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00:

1) Esame e studio della pratica: € 225,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 240,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 335,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 405,00

* oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 25.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 405,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 335,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 540,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 710,00

* oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


- T R I B U N A L E -


Compenso medio per cause civili di valore fino ad € 1.100,00:

1) Esame e studio della pratica: € 125,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 125,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 190,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 190,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra  € 1.100,01 ed € 5.200,00:

1) Esame e studio della pratica: € 405,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 405,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 810,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 810,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 875,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 740,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 1.600,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 1.620,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 1.620,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.147,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 1.720,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 2.767,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 2.430,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.550,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 5.400,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 4.050,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 3.375,000

2) Fase introduttiva del giudizio: € 2.227,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 9.915,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 5.870,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.



Compenso medio per cause civili di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 4.388,000

2) Fase introduttiva del giudizio: € 2.895,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 12.890,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 7.631,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili di valore INDETERMINATO / INDETERMINABILE:

1) Esame e studio della pratica: € 2.025,000

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.349,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 3.560,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 3.409,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


- PROCEDIMENTI D'INGIUNZIONE - 

1) Di valore fino ad € 5.200,00: complessivamente per l'intera procedura € 450,00

2) Di valore fino ad € 26.000,00: complessivamente per l'intera procedura € 540,00

3) Di valore fino ad € 52.000,00complessivamente per l'intera procedura € 1.305,00

4) Di valore fino ad € 260.000,00: complessivamente per l'intera procedura € 2.135,00

5) Di valore fino ad € 520.000,00: complessivamente per l'intera procedura € 4.185,00

6) Di valore fino ad € 1.000.000,00: complessivamente per l'intera procedura € 5.441,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


- ATTO DI PRECETTO -

1) Di valore fino ad € 5.200,00: complessivamente € 135,00

2) Di valore fino ad € 26.000,00: complessivamente € 225,00

3) Di valore fino ad € 52.000,00complessivamente € 315,00

4) Di valore fino ad € 260.000,00: complessivamente € 405,00

5) Di valore fino ad € 520.000,00: complessivamente € 540,00

6) Di valore fino ad € 1.000.000,00: complessivamente € 702,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.



- CONVALIDA DI SFRATTO - 

Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 1.100,00:

1) Esame e studio della pratica: € 170,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 170,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 40,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 135,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 5.200,00:

1) Esame e studio della pratica: € 505,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 470,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 135,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 405,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 26.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 875,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 675,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 200,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 710,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 52.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 1.620,00=

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.010,00=

3) Fase istruttoria del giudizio: € 335,00=

4) Fase decisoria del giudizio: € 1.280,00=

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 260.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 2.360,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.350,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 470,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 1.820,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 520.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 3.375,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.485,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 675,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 2.700,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Procedimenti per convalida di sfratto di valore fino ad € 1.000.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 4.388,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.931,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 878,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 3.515,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.



- VOLONTARIA GIURISDIZIONE -


1) Di valore fino ad € 5.200,00: complessivamente € 405,00

2) Di valore fino ad € 26.000,00: complessivamente € 1.350,00

3) Di valore fino ad € 52.000,00complessivamente € 2.225,00

4) Di valore fino ad € 260.000,00: complessivamente € 3.170,00

5) Di valore fino ad € 520.000,00: complessivamente € 4.320,00

6) Di valore fino ad € 1.000.000,00: complessivamente € 5.616,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.



- PROCEDIMENTI CAUTELARI -

Compenso medio per procedimenti cautelari di valore fino ad € 1.100,00:

1) Esame e studio della pratica: € 200,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 135,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 120,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 200,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per procedimenti cautelari di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00:

1) Esame e studio della pratica: € 540,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 335,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 540,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 810,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per procedimenti cautelari di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 945,00=

2) Fase introduttiva del giudizio: € 640,00=

3) Fase istruttoria del giudizio: € 1.116,00=

4) Fase decisoria del giudizio: € 1.147,00=

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per procedimenti cautelari di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 1.690,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 810,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 1.790,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 1.890,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per procedimenti cautelari di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 2.430,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.145,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 2.550,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 2.700,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per procedimenti cautelari di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 3.510,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.485,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 3.780,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 2.430,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per procedimenti cautelari di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 4.563,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.931,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 4.914,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 3.159,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


- CORTE D'APPELLO -

Compenso medio per cause civili d'appello di valore fino ad € 1.100,00:

1) Esame e studio della pratica: € 135,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 135,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 170,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 200,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili d'appello di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00:

1) Esame e studio della pratica: € 510,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 510,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 945,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 810,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili d'appello di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 1.080,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 877,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 1.755,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 1.820,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili d'appello di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 1.960,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.350,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 2.900,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 3.305,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili d'appello di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 2.835,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 1.820,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 4.120,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 4.860,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili d'appello di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 4.180,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 2.430,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 5.600,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 6.950,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per cause civili d'appello di valore compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00:

1) Esame e studio della pratica: € 5.434,00

2) Fase introduttiva del giudizio: € 3.159,00

3) Fase istruttoria del giudizio: € 7.280,00

4) Fase decisoria del giudizio: € 9.035,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.



- ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI -


Compenso medio per l'intera procedura esecutiva mobiliare: 

1) Di valore fino ad € 1.100,00: complessivamente € 180,00

2) Di valore fino ad € 5.200,00: complessivamente € 525,00

3) Di valore fino ad € 26.000,00complessivamente € 816,00

4) Di valore fino ad € 52.000,00: complessivamente € 1.290,00

5) Di valore fino ad € 260.000,00: complessivamente € 1.810,00

6) Di valore fino ad € 520.000,00: complessivamente € 2.395,00

7) Di valore fino ad € 1.000.000,00: complessivamente € 3.114,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.


Compenso medio per l'intera procedura esecutiva immobiliare: 

1) Di valore fino ad € 1.100,00: complessivamente € 212,00

2) Di valore fino ad € 5.200,00: complessivamente € 715,00

3) Di valore fino ad € 26.000,00complessivamente € 1.080,00

4) Di valore fino ad € 52.000,00: complessivamente € 1.645,00

5) Di valore fino ad € 260.000,00: complessivamente € 2.300,00

6) Di valore fino ad € 520.000,00: complessivamente € 3.020,00

7) Di valore fino ad € 1.000.000,00: complessivamente € 3.926,00

oltre al rimborso delle spese generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.




- CONSULENZE STRAGIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE -


1) Di valore fino ad € 1.100,00: valore parametrato € 270,00

2) Di valore fino ad € 5.200,00: valore parametrato € 1.215,00

3) Di valore fino ad € 26.000,00valore parametrato € 1.890,00

4) Di valore fino ad € 52.000,00: valore parametrato € 2.295,00

5) Di valore fino ad € 260.000,00: valore parametrato € 4.320,00

6) Di valore fino ad € 520.000,00: valore parametrato € 5.870,00

7) Di valore fino ad € 1.000.000,00: valore parametrato € 7.631,00

8) Di valore fino ad € 2.000.000,00: valore parametrato € 9.920,30

9) Di valore fino ad € 4.000.000,00: valore parametrato € 12.896,00

10) Di valore fino ad € 8.000.000,00: valore parametrato € 16.765,00

11) Di valore fino ad € 32.000.000,00: valore parametrato € 28.333,00

12) Di valori indeterminato (basso): da € 2.295,00= fino ad € 4.320,00

13) Di valore indeterminato (alto): da € 2.295,00= fino ad € 5.870,00

oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.