LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO
Art.710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti
relativi alla separazione dei coniugi).
Le parti possono sempre chiedere, con le forme
del procedimento in camera di consiglio (art.737 e ss. c.p.c.), la
modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la
separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla
eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno
dei suoi componenti.
Ove il procedimento non
possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti
provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del
procedimento.
Art.737 c.p.c.
(disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, forma della
domanda introduttiva).
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati
in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga
altrimenti.
Art.738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).
Il
presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in
camera di consiglio.
Se
deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a
lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al
provvedimento del presidente.
Il
giudice può assumere informazioni.
Art.156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra coniugi).
Il
giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati
redditi propri.
L'entità
di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai
redditi dell'obbligato.
Resta
fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.
Il
giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art.155
c.c.
La
sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.2818
c.c.
In
caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre
il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Qualora
sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre
la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (art.710
c.p.c.).
BREVI
ANNOTAZIONI
L'atto introduttivo ha la ricorso da redigersi su documento informatico
firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere depositato
telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale
competente per territorio (quello che ha pronunciato sulla domanda di
separazione dei coniugi).
Al
ricorso deve essere allegata copia autentica del decreto che ha omologato le
condizioni della separazione consensuale, ovvero copia autentica della sentenza
che ha deciso sulla separazione giudiziale dei coniugi col visto di passaggio
in giudicato.
Il
procedimento è esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma
sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO D'IMPORTO VARIABILE TRA € 43,00 ed € 98,00
(nuovi importi in vigore dal 25 giugno 2014) a seconda che il ricorso
sia congiunto ovvero contenzioso.
Il
provvedimento che decide sulla domanda di modifica ha la veste formale di decreto
motivato, reclamabile avanti la Corte d'Appello nel termine di 10 gg. dalla
comunicazione / notificazione del provvedimento ai sensi dell'art. 739 co. I e
II c.p.c.
I
provvedimenti che fissano gli assegni alimentari e di mantenimento non sono mai
definitivi, ossia non sono idonei a passare in giudicato in quanto pronunciati rebus
sic stantibus: essi conservano i loro effetti fino a quando, per eventi
successivi al loro pronunciamento, non si verifichi un mutamento oggettivo delle
condizioni economiche tra i coniugi. Ciò significa che la variazione
peggiorativa ovvero migliorativa della situazione economica di un coniuge
piuttosto che dell'altro giustificheranno l’accoglimento di una richiesta di
modifica in punto quantum dell'assegno di mantenimento; per altro verso,
il coniuge al quale non era stato attribuito in sede di separazione alcun
assegno di mantenimento potrà chiedere al Tribunale il riconoscimento del
diritto a conseguirlo, qualora successivamente alla separazione sia peggiorata
la sua situazione economica, ovvero sia sensibilmente migliorata quella
dell’altro.
TRIBUNALE DI ... omissis ...
Ricorso per la modifica delle condizioni
economiche di separazione
Promosso da: TIZIO, nato a
... omissis ... il ... omissis .... e residente a
.... omissis .... in Via / P.zza ... omissis ... C.F.
... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso
dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...), con Studio
Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., ivi
elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata ai sensi
dell'art. 83 comma III c.p.c. in calce al presente atto su separato documento
informatico.
Nei confronti di: CAIA, nata
a ... omissis ... il ... omissis ... e
residente a ... omissis ... in Via /
P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...
*****
Per comunicazioni di Cancelleria e
notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione
inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
1) che con decreto di
data ... omissis ... veniva omologata dal Tribunale
di ... omissis ... in persona del Presidente
dott. ... omissis ... la separazione consensuale (ovvero,
con sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ...
passata in giudicato veniva pronunciata la separazione giudiziale) tra TIZIO e
CAIA sub RG ... omissis ... (doc.1);
2) che tra le statuizioni di carattere economico
si è previsto il pagamento della somma di € ... omissis ... da
parte di TIZIO in favore di CAIA quale contributo mensile al suo mantenimento,
almeno fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l’autosufficienza economica,
tale da garantirLe la conservazione dello stesso tenore di vita già goduto in
costanza di matrimonio;
3) che in sede separazione consensuale (ovvero
giudiziale) CAIA ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito;
4) che, successivamente all’omologa di
separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di separazione
giudiziale), CAIA ha reperito un'occupazione lavorativa beneficiando di un reddito
fisso mensile da lavoro dipendente pari ad € ... omissis ...;
5) che, al contrario, il reddito mensile del marito
obbligato a versare l'assegno di mantenimento è venuto ad essere
gravato da nuove spese:
... omissis ...;
6) che, al netto delle spese fisse mensili, a
TIZIO non residuano sufficienti entrate economiche tali da garantirgli allo
stesso tempo la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della
moglie separata;
7) che per effetto della migliorata situazione
economico / reddituale della convenuta e di quella peggiorata in capo al marito
ricorrso i presupposti per chiedere la modifica delle determinazioni di
carattere economico assunte in sede di separazione;
8) che per effetto di quanto sopra ricorrono i
presupposti ex lege ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.c. per
domandare al Tribunale la modifica delle statuizioni di carattere economico,
essendo intervenuti fatti nuovi successivi all'omologa della separazione
(ovvero) del deposito della sentenza di separazione.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in
epigrafe meglio generalizzato, rappresento, difeso e domiciliato ut supra,
rivolge ossequiosa
ISTANZA
alla S.V. Ill.ma, affinché letto il ricorso che
precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, disposta la comparizione
personale delle parti dinnanzi a Sé, disposti i provvedimenti istruttori
ritenuti necessari ed urgenti nelle more del giudizio, ed ordinata se del caso
alla convenuta l’esibizione in giudizio delle buste paga successive all'omologa
di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza n. ... omissis
... dd. ... omissis ...), di voler
ACCOGLIERE
il presente ricorso e per l’effetto, contrariis
rejectis, con decreto motivato così giudicare.
In via principale: dichiararsi non più dovuto
l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno
dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per
separazione consensuale (ovvero) giudiziale sub RG ... omissis ... .
In via subordinata: nella denegata ipotesi di
mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre
l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia,
avuto riguardo dell’accresciuto reddito di CAIA e delle disagiate condizioni
economiche dell’obbligato.
In via istruttoria: ordinarsi a CAIA la
produzione in giudizio delle sue ultime buste paga.
In ogni caso: con vittoria di onorari di lite e
spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese
forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese
occorrende.
Elenco delle produzioni documentali:
1) ricorso per separazione consensuale e
pedissequo decreto di omologa dd. ... omissis ... sub RG ... omissis ...
(ovvero) sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di ... omissis ...
sub RG ... omissis ... col visto di passaggio in giudicato
2) ... omissis ...
Dichiarazione di valore della causa: la presente
procedura, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio giudiziale,
sconta un C.U. fisso pari ad ... omissis ... (43,00 euro oppure 98,00 euro a
seconda che il ricorso sia consensuale ovvero giudiziale).
Con Osservanza.
Milano, lì …… / …… / 2019.
Avv. ______________
(a cura di Avv. Luca Conti)
Ma se pende l'Appello, si può fare il 710? E a chi lo rivolgi? Sempre al Tribunale come da lettera del codice o alla Corte d'Appello?
RispondiEliminaE si può chiedere un'integrazione dell'accordo nel senso che il marito trasferirà ai figli la sua metà di casa? Come?
RispondiEliminaSe pende l'appello, il 710 Cpc può essere avanzato. Lo rivolgi al Tribunale
RispondiEliminaSi può chiedere la modifica delle condizioni di separazione ex 156 ultimo comma c.c., avanzando la richiesta di prelevare le somme spettanti direttamente dal datore di lavoro?
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