LA NUOVA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI DOPO IL D.L. 83/2015










LE NOVITA' APPORTATE DAL D.L. 83/2015 ALL'ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

Il D.L. n.83/2015 ha introdotto importanti correttivi alla procedura di espropriazione mobiliare presso terzi disciplinata dagli artt.543 e ss. c.p.c.

La novità più rilevante attiene all'individuazione dell'oggetto dell'espropriazione, con particolare riguardo ai crediti che possono essere di varia natura; vengono fissati dei limiti alla pignorabilità di determinati crediti quali - ad esempio - quelli retributivi e contributivi per assicurare al debitore esecutato i mezzi necessari per vivere un'esistenza libera e dignitosa.

Per i crediti retributivi il limite imposto dal legislatore è pari ad 1/5 del totale.

In passato era stata la Corte Costituzionale (sentenza n.506/2002) a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che non prevedevano l'assoluta impignorabilità degli emolumenti retributivi e pensionistici nella misura corrispondente al minimo vitale.

Molti anni dopo è stato il Legislatore a fissare l'entità del cosìdetto minimo vitale: a questo ha provveduto il D.L. 83/2015 che ha modificato l'art. 545 co. VII c.p.c. stabilendo il limite di ASSOLUTA IMPIGNORABILITA' fino ad € 672,78.

Entro tale soglia, nessun emolumento retributivo o contributivo può essere pignorato; al di sopra di tale limite, quel che residua può essere pignorato nel limite massimo di 1/5.

Invece, restano sempre e comunque ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI i sussidi per malattia, i sussidi di grazia, quelli di sostentamento e gli assegni di accompagnamento.

Per quanto riguarda la dichiarazione che il terzo pignorato deve rendere al creditore pignorante a mezzo p.e.c. oppure a mezzo di lettera raccomandata, il D.L. 83/2015 ha introdotto l'obbligo per il terzo di dichiarare non solo la "giacenza" al momento del pignoramento, ma anche le successive entrate, specificandone pure l'origine causale, al fine di evitare che vengano assoggettate ad espropriazione somme per legge dichiarate impignorabili.

Così - ad esempio - nel caso più frequente di un p.p.t. su di un c/c bancario, la banca dovrà dichiarare anzitutto la giacenza iniziale ed ogni successiva entrata di denaro, specificandone la cuasale: infatti, se ad entrare fosse una retribuzione da prestazione d'opera intellettuale (o da lavoro autonomo) non vi sarebbero limiti d'impignorabilità, che viceversa s'incontrerebbero nel caso di entrate di denaro derivanti da emolumenti pensionistici ovvero da lavoro dipendente.

Inoltre, la banca dovrà precisare al creditore procedente se il c/c pignorato è cointestato oppure no, posto che per il principio di "presunzione di pari appartenenza" delle somme pignorate (presunzione valida sino a prova contraria), il Giudice delle Esecuzioni dovrà assegnare al creditore solo la metà della giacenza presente sul conto. 

Un'altra novità rilevante riguarda gli aspetti più propriamente processuali dell’atto di pignoramento.
E’ stata eliminata - infatti - la citazione del terzo pignorato a comparire all'udienza di assegnazione per ivi rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.: fermo restando l'obbligo (la cui violazione, per altro, non è stata sanzionata) di anticipare al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., se il terzo non la fornisce, spetta al creditore di chiedere al Giudice delle Esecuzioni la fissazione di una nuova udienza di comparizione, autorizzando la citazione del terzo. Se anche in udienza il terzo non compare e/o non rende la dichiarazione del credito, il pignoramento si dà per eseguito positivamente nei limiti individuati dal creditore pignorante nell'atto di citazione.

Se invece sulla dichiarazione del terzo sorgessero contestazioni, spetta al creditore di dare impulso con apposita istanza rivolta al G.E. all'accertamento dell'obbligo del terzo.

Ultima annotazione inerente la procedura di pignoramento: non è più l'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento a portare l'originale dell'atto alla cancelleria del Giudice delle Esecuzioni per l'iscrizione a ruolo d'ufficio, compito che ora spetta all'avvocato del creditore procedente, il quale dovrà iscrivere a ruolo l’atto di pignoramento non oltre trenta giorni dalla riconsegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, pena la perdita di validità del pignoramento. L'avvocato nell'iscrivere telematicamente la procedura di espropriazione, dovrà inserire nella busta telematica oltre all'atto principale, alla procura alle liti, al titolo al precetto ed alla dichiarazione del terzo, anche la certificazione di conformità prevista per gli atti giudiziari notificati con modalità non telematica e successivamente depositati telematicamente.


IL FORMULARIO


TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
 
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA NOTIFICA

Creditore pignorante: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...  ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all’atto di precetto dd. ... omissis ... (ovvero) in calce al presente atto.

Debitore esecutato:  CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Terzo pignorato: banca ... omissis ... in persona del legale rappresentante p.t. ... omissis ... con sede legale ad ... omissis ... partita i.v.a. ... omissis ....

Titolo esecutivo: ... descrizione del titolo esecutivo ... notificato al debitore CAIO in data ... omissis ... e munito di formula esecutiva in data ... omissis ...

Per comunicazioni / notificazioni: indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...


PREMESSO

1) che col titolo esecutivo ... omissis ... CAIO veniva condannato a pagare in favore di TIZIO le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, € ... omissis ... per interessi legali e comunque fino al saldo,  € ... omissis ... per spese legali e successive occorrende;

2) che la notifica del titolo esecutivo si perfezionava in data ... omissis ...;

3) che il titolo veniva munito di formula esecutiva in data ... omissis ... e che successivamente veniva notificato al debitore atto di precetto dd. ... omissis ... recante l'intimazione di pagare la somma complessivamente precettata pari ad € ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla notifica;

4) che nessun pagamento ha fatto seguito alla notifica del precetto;

5) che nel frattempo TIZIO ha individuato nell'istituto di credito ... omissis ... il terzo a propria volta debitore di somme di denaro nei confronti dell'esecutato CAIO;

6) che, pertanto, si rende necessario di procedere ad esecuzione forzata mediante pignoramento ex art. 543 c.p.c. di tutte le somme dovute e debende a CAIO da parte del terzo ... omissis ... per rapporto in c/c ovvero per qualsivoglia titolo o ragione, entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato in data ... omissis ...  aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per legge.

*****

Tutto ciò premesso, il creditore pignorante come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

C I T A

il debitore esecutato:  CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...


a comparire avanti il 

TRIBUNALE DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...

Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno

lunedì ___ / ___ / 2017 ore di rito

perché sia presente alla stessa udienza ed ai successivi incombenti.
Con espresso invito rivolto al terzo pignorato a comunicare al creditore procedente la dichiarazione prevista dall’art.547 c.p.c. allo scrivente avvocato mediante lettera A/R ovvero mediante comunicazione indirizzata alla casella di posta elettronica certificata ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla notificazione del presente atto, con avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Produzioni documentali:

1) Titolo esecutivo ... omissis ...
2) Atto di precetto dd. ... omissis ...

Dichiarazione di valore: il valore della presente esecuzione è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € 43,00 / 139,00.

Milano, lì _____________ 2017.
Avv. ____________________




RELAZIONE DI PIGNORAMENTO E 
PEDISSEQUA NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio N.E.P. istituito presso la Corte d’Appello di ... omissis ... ad istanza del creditore pignorante come in epigrafe generalizzato nonché rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, visti il titolo esecutivo e l'atto di precetto notificato in data ... omissis ...

HO PIGNORATO

tutte le somme dovute e debende, per qualsivoglia titolo o ragione, al debitore esecutato da parte dell'istituto di credito ... omissis ... (terzo pignorato) entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura ed accessori fiscali come per Legge, e contestualmente

HO INGIUNTO

al debitore CAIO di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito azionato le somme pignorate per cui si procede,


HO INVITATO

lo stesso debitore esecutato ad effettuare la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di domicilio presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni competente per territorio ai sensi dell’art. 492 c.p.c., avvertendolo che in difetto le successive notificazioni / comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria dello stesso Giudice, contestualmente

HO AVVERTITO

lo stesso debitore che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione dei beni / somme pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali, sempre che a pena di inammissibilità la relativa istanza sia presentata presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente ad una somma di denaro non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento, ed infine

HO INTIMATO

al terzo pignorato ... omissis ... di non disporre delle somme pignorate senza l’ordine del Giudice delle Esecuzioni, pena le conseguenze come per Legge ai sensi dell’art. 546 c.p.c., 


HO AVVERTITO

lo stesso terzo pignorato che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed infine


HO NOTIFICATO

ad ogni conseguente effetto di Legge copia del retroesteso atto di pignoramento presso terzi a: ... ... ...

(a cura di avv. Luca Maria Conti)
 


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