LA NUOVA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI DOPO IL D.L. 83/2015
LE NOVITA' APPORTATE DAL D.L. 83/2015 ALL'ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI
Il D.L. n.83/2015
ha introdotto importanti correttivi alla procedura di espropriazione
mobiliare presso terzi disciplinata dagli artt.543 e ss. c.p.c.
La novità
più rilevante attiene all'individuazione dell'oggetto dell'espropriazione, con
particolare riguardo ai crediti che possono essere di varia natura; vengono
fissati dei limiti alla pignorabilità di determinati crediti quali - ad esempio
- quelli retributivi e contributivi per assicurare al debitore esecutato i
mezzi necessari per vivere un'esistenza libera e dignitosa.
Per i
crediti retributivi il limite imposto dal legislatore è pari ad 1/5 del totale.
In
passato era stata la Corte Costituzionale (sentenza n.506/2002) a dichiarare
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che non prevedevano
l'assoluta impignorabilità degli emolumenti retributivi e pensionistici nella
misura corrispondente al minimo vitale.
Molti
anni dopo è stato il Legislatore a fissare l'entità del cosìdetto minimo
vitale: a questo ha provveduto il D.L. 83/2015 che ha modificato l'art. 545 co.
VII c.p.c. stabilendo il limite di ASSOLUTA IMPIGNORABILITA' fino ad € 672,78.
Entro
tale soglia, nessun emolumento retributivo o contributivo può essere pignorato;
al di sopra di tale limite, quel che residua può essere pignorato nel limite
massimo di 1/5.
Invece,
restano sempre e comunque ASSOLUTAMENTE IMPIGNORABILI i sussidi per malattia, i
sussidi di grazia, quelli di sostentamento e gli assegni di accompagnamento.
Per
quanto riguarda la dichiarazione che il terzo pignorato deve rendere al
creditore pignorante a mezzo p.e.c. oppure a mezzo di lettera raccomandata, il
D.L. 83/2015 ha introdotto l'obbligo per il terzo di dichiarare non solo la
"giacenza" al momento del pignoramento, ma anche le successive
entrate, specificandone pure l'origine causale, al fine di evitare che vengano
assoggettate ad espropriazione somme per legge dichiarate impignorabili.
Così - ad
esempio - nel caso più frequente di un p.p.t. su di un c/c bancario, la banca
dovrà dichiarare anzitutto la giacenza iniziale ed ogni successiva entrata di
denaro, specificandone la cuasale: infatti, se ad entrare fosse una
retribuzione da prestazione d'opera intellettuale (o da lavoro autonomo) non vi
sarebbero limiti d'impignorabilità, che viceversa s'incontrerebbero nel caso di
entrate di denaro derivanti da emolumenti pensionistici ovvero da lavoro
dipendente.
Inoltre,
la banca dovrà precisare al creditore procedente se il c/c pignorato è cointestato
oppure no, posto che per il principio di "presunzione di pari
appartenenza" delle somme pignorate (presunzione valida sino a prova
contraria), il Giudice delle Esecuzioni dovrà assegnare al creditore solo la
metà della giacenza presente sul conto.
Un'altra
novità rilevante riguarda gli aspetti più propriamente processuali dell’atto di
pignoramento.
E’ stata
eliminata - infatti - la citazione del terzo pignorato a comparire all'udienza
di assegnazione per ivi rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.:
fermo restando l'obbligo (la cui violazione, per altro, non è stata sanzionata)
di anticipare al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., se
il terzo non la fornisce, spetta al creditore di chiedere al Giudice delle Esecuzioni
la fissazione di una nuova udienza di comparizione, autorizzando la citazione del
terzo. Se anche in udienza il terzo non compare e/o non rende la dichiarazione
del credito, il pignoramento si dà per eseguito positivamente nei limiti
individuati dal creditore pignorante nell'atto di citazione.
Se invece
sulla dichiarazione del terzo sorgessero contestazioni, spetta al creditore di
dare impulso con apposita istanza rivolta al G.E. all'accertamento dell'obbligo
del terzo.
Ultima annotazione
inerente la procedura di pignoramento: non è più l'ufficiale giudiziario che ha
eseguito il pignoramento a portare l'originale dell'atto alla cancelleria del Giudice
delle Esecuzioni per l'iscrizione a ruolo d'ufficio, compito che ora spetta
all'avvocato del creditore procedente, il quale dovrà iscrivere a ruolo l’atto
di pignoramento non oltre trenta giorni dalla riconsegna dell'atto da parte
dell'ufficiale giudiziario, pena la perdita di validità del pignoramento.
L'avvocato nell'iscrivere telematicamente la procedura di espropriazione, dovrà
inserire nella busta telematica oltre all'atto principale, alla procura alle
liti, al titolo al precetto ed alla dichiarazione del terzo, anche la certificazione
di conformità prevista per gli atti giudiziari notificati con modalità non
telematica e successivamente depositati telematicamente.
IL
FORMULARIO
TRIBUNALE
DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA NOTIFICA
Creditore pignorante: TIZIO,
nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente ad
... omissis ... C.F. ... omissis ... ai fini del presente
atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis
... (C.F. / p.i. ... omissis ...), presso il cui Studio Legale a
... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura
rilasciata in calce all’atto di precetto dd. ... omissis ... (ovvero) in
calce al presente atto.
Debitore
esecutato: CAIO, nato a ... omissis ... il
... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F.
... omissis ...
Terzo pignorato: banca ... omissis ... in persona del legale rappresentante p.t.
... omissis ... con sede legale ad ... omissis ... partita
i.v.a. ... omissis ....
Titolo esecutivo: ...
descrizione del titolo esecutivo ... notificato al debitore CAIO in
data ... omissis ... e munito di formula esecutiva in data ... omissis ...
Per comunicazioni / notificazioni: indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
PREMESSO
1) che col titolo
esecutivo ... omissis ... CAIO veniva condannato a pagare in favore di
TIZIO le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, € ... omissis ...
per interessi legali e comunque fino al saldo, €
... omissis ... per spese legali e successive occorrende;
2) che la notifica
del titolo esecutivo si perfezionava in data ... omissis ...;
3) che il titolo veniva munito di formula esecutiva in data ... omissis ... e che successivamente veniva notificato al debitore atto di precetto dd. ... omissis ... recante l'intimazione di pagare la somma complessivamente precettata pari ad € ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla notifica;
4) che nessun
pagamento ha fatto seguito alla notifica del precetto;
5) che nel frattempo
TIZIO ha individuato nell'istituto di credito ... omissis ... il
terzo a propria volta debitore di somme di denaro nei confronti dell'esecutato
CAIO;
6) che, pertanto, si
rende necessario di procedere ad esecuzione forzata mediante pignoramento ex
art. 543 c.p.c. di tutte le somme dovute e debende a CAIO da parte del
terzo ... omissis ... per rapporto in c/c ovvero per qualsivoglia
titolo o ragione, entro i limiti consentiti dalla Legge e comunque fino a
concorrenza dell’importo di € ... omissis ... corrispondente al
credito complessivamente precettato in data ... omissis
... aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali
della presente procedura ed accessori fiscali come per legge.
*****
Tutto ciò premesso, il creditore pignorante come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra
C I T A
il debitore
esecutato: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis
... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...
a
comparire avanti il
TRIBUNALE
DELLE ESECUZIONI DI ... omissis ...
Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno
lunedì ___
/ ___ / 2017 ore di rito
perché sia presente alla stessa udienza ed ai successivi incombenti.
Con espresso
invito rivolto al terzo pignorato a comunicare al creditore procedente la
dichiarazione prevista dall’art.547 c.p.c. allo scrivente avvocato mediante
lettera A/R ovvero mediante comunicazione indirizzata alla casella di posta
elettronica certificata ... omissis ... entro e non oltre 10 gg. dalla
notificazione del presente atto, con avvertimento che in caso di mancata
comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non
rendendo detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di
appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore,
saranno considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Produzioni documentali:
1) Titolo esecutivo
... omissis ...
2) Atto di precetto
dd. ... omissis ...
Dichiarazione di
valore: il valore della presente esecuzione è pari ad € ... omissis ... e
sconta un C.U. pari ad € 43,00 / 139,00.
Milano, lì
_____________ 2017.
Avv.
____________________
RELAZIONE
DI PIGNORAMENTO E
PEDISSEQUA
NOTIFICA
Io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio N.E.P. istituito presso la Corte
d’Appello di ... omissis ... ad istanza del creditore pignorante come in
epigrafe generalizzato nonché rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,
visti il titolo esecutivo e l'atto di precetto notificato in data
... omissis ...
HO
PIGNORATO
tutte le somme dovute
e debende, per qualsivoglia titolo o ragione, al debitore esecutato da parte
dell'istituto di credito ... omissis ... (terzo pignorato) entro i limiti
consentiti dalla Legge e comunque fino a concorrenza dell’importo di €
... omissis ... corrispondente al credito complessivamente precettato
aumentato della metà, oltre alla rifusione delle spese legali della presente
procedura ed accessori fiscali come per Legge, e contestualmente
HO
INGIUNTO
al debitore
CAIO di astenersi dal sottrarre a garanzia del credito azionato le somme
pignorate per cui si procede,
HO
INVITATO
lo stesso debitore
esecutato ad effettuare la dichiarazione di residenza ovvero l’elezione di
domicilio presso la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni competente per
territorio ai sensi dell’art. 492 c.p.c., avvertendolo che in difetto le
successive notificazioni / comunicazioni saranno effettuate presso la
Cancelleria dello stesso Giudice, contestualmente
HO
AVVERTITO
lo stesso debitore
che ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione dei beni / somme
pignorate con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore
pignorante comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese legali,
sempre che a pena di inammissibilità la relativa istanza sia presentata presso
la Cancelleria del Giudice delle Esecuzioni prima che sia disposta la vendita o
l’assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., unitamente ad una
somma di denaro non inferiore ad 1/5 dell’importo del credito per cui è stato
eseguito il pignoramento, ed infine
HO
INTIMATO
al terzo pignorato
... omissis ... di non disporre delle somme pignorate senza l’ordine del
Giudice delle Esecuzioni, pena le conseguenze come per Legge ai sensi dell’art.
546 c.p.c.,
HO
AVVERTITO
lo stesso terzo
pignorato che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione
prevista dall'art. 547 c.p.c., la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo
in un'apposita udienza fissata dal G.E. e che, non comparendo o non rendendo
detta dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza
del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, saranno
considerati come non contestati ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, ed infine
HO
NOTIFICATO
ad ogni conseguente
effetto di Legge copia del retroesteso atto di pignoramento presso terzi a: ...
... ...
(a cura di avv. Luca Maria Conti)
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