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sabato 13 ottobre 2012

LA RESPONSABILITA' SANITARIA E LA LEGGE BALDUZZI






L'ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE DA MEDICAL MALPRACTICE 
E LE NOVITA' LEGISLATIVE DEL SETTORE
 

[responsabilità sanitaria - risarcimento del danno conseguente ad errato trattamento medico - onere della prova - prova liberatoria a carico dell’operatore sanitario]
Cassazione Civile, Sent. n.9290 del 08/06/2012: il paziente che lamenta danni cerebrali per un errato intervento di routine alla testa, ha diritto al risarcimento del danno alla salute e deve limitarsi ad allegare l'evento infausto, che è conseguenza dell'errato trattamento sanitario, mentre l'operatore sanitario andrà esente da responsabilità per colpa, solo se riuscirà a dimostrare l'assenza del nesso causale tra evento infausto e trattamento sanitario (l'onere della prova liberatoria è sempre a carico dell'operatore sanitario).

[responsabilità sanitaria - risarcimento del danno conseguente ad errato trattamento medico - onere della prova - ricorso alle presunzioni semplici]
Cassazione Civile, Sent. n.9927 del 18/06/2012: nelle cause aventi ad oggetto il risarcimento del danno per erroneo trattamento sanitario, l'onere della prova è sempre a carico della struttura / operatore sanitario. Il Giudice può trarre il proprio convincimento anche da presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, vigendo nel processo civile la regola del "più probabile che non", a differenza del processo penale, dove vige la regole del "oltre ogni ragionevole dubbio".


[responsabilità sanitaria - feto malformato - nascita indesiderata - omessa diagnosi da parte del medico curante - inesatto adempimento della prestazione sanitaria richiesta - violazione del principio di autodeterminazione all’aborto - diritto al risarcimento del danno per la madre e per i prossimi congiunti]
Cassazione Civile, Sent. n.16754 del 02/10/2012: una madre 28enne, prima del parto, chiede al medico curante di fare un test approfondito per escludere il rischio di malformazioni del nascituro. Nel caso di specie la donna aveva manifestato preventivamente la volontà di esercitare il diritto all'aborto in caso di nascituro malformato; il medico curante prescrive solo un "tri-test", omettendo però esami più approfonditi. Il nascituro, dopo il parto, presenta gravi malformazioni; la madre, il padre ed i fratelli del nascituro esercitano l'azione di risarcimento del danno nei confronti della struttura e dell'operatore sanitario, che vengono condannati per inesatto adempimento della prestazione sanitaria; in particolare, afferma la Suprema Corte che l'operatore avrebbe dovuto svolgere tutti gli esami richiesti dalla paziente, anche i più invasivi, per escludere possibilità di malformazioni. Viene liquidato un danno alla donna per violazione del principio di autodeterminazione, posto che ella avrebbe potuto esercitare il diritto all'aborto, se avesse saputo delle malformazioni del nascituro; anche quest'ultimo infatti ha diritto di essere risarcito, statuendo la Suprema Corte che anche per un bimbo malformato deve essere riconosciuto un danno in conseguenza della nascita con malformazioni.

[responsabilità sanitaria - responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell’art.1228 c.c. per il fatto dei propri dipendenti - responsabilità personale del primario e dell’assistente ospedaliero per la propria condotta colposa o dolosa - contratto atipico di spedalità]
Cassazione Civile, Sent. n.8023 del 21/05/2012: l'assistente ospedaliero è responsabile, parimenti al primario, di qualsiasi danno sofferto dal paziente nel corso della degenza in ospedale, posto che fin dal momento in cui entra in contatto col paziente ne diviene responsabile per effetto del rapporto contrattuale che lo lega alla struttura sanitaria: la struttura risponde a titolo di responsabilità oggettiva del fatto dei propri ausiliari (siano essi primari o assistenti ospedalieri, art.1228 c.c.) mentre l'operatore sanitario risponde sempre personalmente per colpa ovvero per dolo.


[responsabilità sanitaria - responsabilità della struttura sanitaria per il malfunzionamento delle apparecchiature mediche - responsabilità dell’operatore sanitario per omessa vigilanza]
Cassazione Civile, Sent. n.10616 del 26/06/2012: la struttura sanitaria risponde in solido con gli operatori sanitari dei danni cagionati ai pazienti dal malfunzionamento degli strumenti; infatti, l'operatore sanitario è tenuto a vigilare sul corretto funzionamento di qualsiasi macchinario / strumentazione che utilizza per curare il paziente.


LA LEGGE BALDUZZI (D.L. n.158/2012)
Col nuovo decreto legge meglio conosciuto come "legge Balduzzi" è stato introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo per le strutture e per gli operatori sanitari di stipulare una polizza assicurativa professionale: lo scopo della norma è quello di ridurre quanto più possibile i costi della sanità pubblica legati alle sempre più crescenti cause di risarcimento del danno alla salute promosse dai pazienti vittime di medical malpractice.
La responsabilità sanitaria si appresta così a diventare un sottosistema della così detta "R.C. auto" con criteri di liquidazione altrettanto certi sia in punto "an" sia in punto "quantum".
In forza dell'art.3 del D.L. 158/2012 vengono applicate alla responsabilità sanitaria le tabelle risarcitorie previste per l'R.C. auto: in virtù di questo richiamo il danno alla salute è risarcibile in base agli artt. 138-139 del D. Lgs. 209/2005.
Il diritto al risarcimento comprenderà in un'unica voce di danno sia quello biologico alla salute, sia quello morale soggettivo per le sofferenze ed i patimenti subiti.
Di seguito si riportano schematicamente le novità introdotte dal D.L. n.158/2012 in materia di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria:
>> RESPONSABILITA' OGGETTIVA DELLA STRUTTURA SANITARIA PER IL FATTO DEI PROPRI DIPENDENTI E PERSONALE DELL'OPERATORE CONSEGUENTE A MEDICAL MALPRACTICE.
>> OBBLIGO DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, E PER GLI OPERATORI SANITARI. 
>> OBBLIGO DI DENUNCIA ALLA CORTE DEI CONTI IN CASO DI AZIONI RISARCITORIE NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA PER MEDICAL MALPRACTICE. 
>> DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA SALUTE IN FAVORE DEL PAZIENTE QUALE CONSEGUENZA MEDICAL MALPRACTICE. 
>> DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE SOGGETTIVO PER I PROSSIMI CONGIUNTI DEL PAZIENTE QUALE CONSEGUENZA MEDICAL MALPRACTICE. 
>> DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI RISARCIMENTO IN UN'UNICA VOCE COMPRENSIVA DI DANNO BIOLOGICO E DI MORALE SOGGETTIVO.



LA RESPONSABILITA' SANITARIA 
NEGLI INTERVENTI DI ROUTINE
Anzitutto, ci si deve porre il seguente quesito: quando un intervento medico / chirurgico può essere definito "di routine"?
Un intervento è “di routine” quando è di facile esecuzione, acquisito in modo definitivo dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, che comporta a carico dell'operatore sanitario l'assunzione di una "obbligazione di risultato" anziché "di mezzi" nei confronti del paziente.
Nel caso di evento infausto conseguente ad un intervento “di routine”, il paziente esercitando il diritto al risarcimento del danno alla salute dovrà limitarsi ad allegare l'evento infausto e l'intercorso rapporto contrattuale (contratto atipico di spedalità) con la struttura / operatore sanitario, mentre l'operatore per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare l'assenza del nesso eziologico o causale tra l'intervento e l'evento infausto che ne è conseguito: dunque, l'operatore dovrà riuscire nell'intento di dimostrare che l'evento dannoso è dipeso da una causa assorbente del tutto estranea alla sua sfera di controllo, oppure che esso è dovuto ad una patologia già preesistente nell'organismo del paziente.
Trattasi all'evidenza di una fattispecie di responsabilità aggravata a carico dell'operatore sanitario, che si spinge oltre la semplice condotta dolosa o colposa, e che si fonda su di una presunzione di responsabilità per il mancato conseguimento di un'obbligazione di risultato.
Ne segue che il diritto al risarcimento del danno alla salute in favore del paziente non può mai essere escluso, se l'operatore sanitario non riesce nell'intento di provare l'assenza del nesso eziologico tra danno ed intervento.


LA TENUTA DELLA CARTELLA CLINICA
ED IL SUO VALORE PROBATORIO DI ATTO PUBBLICO 
La cartella clinica è quel documento pubblico, che fa testo sul percorso di cura del paziente durante la sua permanenza nella struttura sanitaria, da quando viene accettato e sino a quando viene dimesso.
Più precisamente la cartella è una certificazione amministrativa con valore di atto pubblico ex art. 2700 c.c. che fa piena prova delle attestazioni in essa contenute fino a querela di falso, idonea a fondare una presunzione juris tantum della corrispondenza al vero di quanto ivi contenuto con riguardo alle attività espletate nel corso di un intervento o di una terapia.
In altre parole, la corretta tenuta della cartella clinica costituisce una presunzione grave, precisa e concordante del corretto adempimento della prestazione sanitaria; al contrario, le lacune della cartella clinica, che impediscono di risalire al percorso di cura del paziente, sono indice presuntivo della responsabilità dell'operatore sanitario idonee ad integrare il nesso eziologico tra l'evento infausto e l'intervento sanitario.
In altre parole, la cattiva tenuta della cartella clinica è fonte di responsabilità per inadempimento contrattuale per violazione del dovere di diligenza richiesto all'operatore sanitario ex art. 1176 c.c.
Riguardo al valore di prova della cartella clinica si segnala una pronuncia dirimente della Suprema Corte di Cassazione: le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili al rango di una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova; in ogni caso, le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituiscono prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso (Cass. Civ. Sez. III dd. 27/09/1999, n.10695).

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento)



martedì 9 ottobre 2012

QUANDO CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO AUTO CAUSATO DA INSIDIA STRADALE






LA PRESUNZIONE DI RESPONSABILITA' DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART.2051 c.c.



I RIFERIMENTI NORMATIVI DEL CODICE CIVILE
IN MATERIA DI DANNO CAUSATO DA BENI IN CUSTODIA 


Art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana da fatto illecito)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art.2051 c.c. (danno cagionato da beni in  custodia)
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art.2947 c.c. (prescrizione dell'azione di risarcimento)
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2043 c.c.).
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni (art. 2054 c.c.).
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.


I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO DA INSIDIA STRADALE / TRABOCCHETTO

In una causa civile di risarcimento del danno subito dall'utente della strada a causa di una insidia stradale o trabocchetto, spetta al danneggiato (ossia l'attore in giudizio) provare ai sensi dell'art.2697 c.c. il diritto al risarcimento, sia in punto an debeatur (presupposto dell'azione risarcitoria) sia in punto quantum (richiesta d'indennizzo).

Anzitutto, il danneggiato deve provare al Giudice l'entità del danno, documentandolo possibilmente con riscontri fotografici del veicolo e con la fattura / ricevuta fiscale di riparazione.

Oltre a ciò, il danneggiato deve provare al Giudice la presenza dell'insidia / trabocchetto presenti sulla sede stradale al momento in cui si è verificato l'evento dannoso. Anche in questo caso è utile produrre fotografie dello stato di fatto dei luoghi.

Non di rado l'ente proprietario della strada invoca a proprio discarico il cosiddetto concorso di colpa del danneggiato per ridurre ovvero per escludere l'obbligazione risarcitoria. 

Il concorso di colpa del danneggiato è quel comportamento negligente e/o imprudente dell'utente della strada che a causa della propria condotta di guida può avere contribuito a causare in tutto ovvero in parte l'evento dannoso. In questo caso, l'utente della strada dovrà controdedurre rispetto all'invocata eccezione di un suo eventuale concorso di colpa nella causazione del sinistro ai sensi dell’art. 1227 c.c., trattandosi quest'ultimo di un elemento idoneo ad interrompere il nesso di causalità (nesso eziologico) tra il bene in custodia (che ha originato il danno) ed il danno che ne è derivato.

Ad esempio: poiché la richiesta risarcitoria derivante da insidia stradale / trabocchetto trova il proprio fondamento nel cattivo stato di manutenzione della sede stradale, la conoscenza a priori dello stato dei luoghi da parte dell'utente della strada potrebbe  incidere negativamente sull'entità del risarcimento e dunque incidere come concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. 

Altrimenti detto, se il danneggiato risiede nella stessa località dove è nota la presenza di insidie stradali, è suo dovere tenere una condotta di guida più prudente per prevenire l'evento dannoso; al contrario, abitare in una diversa località da quella in cui si è verificato il sinistro e dunque non conoscere lo stato di fatto dei luoghi, vale di per sé ad escludere che il danneggiato potesse conoscere ex ante lo stato della sede stradale e/o la presenza di trabocchetti.

La non conoscibilità ex ante dello stato dei luoghi vale ad escludere la cosiddetta autoresponsabilità dell'utente della strada nell'utilizzo del bene demaniale in relazione all’art. 1227 c.c., proprio per il fatto che l’utente (che risiede altrove) non avrebbe potuto preventivamente conoscere le insidie o i trabocchetti presenti sulla sede stradale, e quindi adottare le opportune cautele.

Venendo ora alla definizione di cosa sia una insidia stradale o trabocchetto si cita una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha fatto chiarezza sul punto: insidia stradale o trabocchetto non è un concetto giuridico ma un mero stato di fatto, che per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità integra una situazione di percolo occulto per l'utente della strada. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c.
Detto accertamento è del tutto superfluo con riferimento ai danni causati da beni in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. atteso che detta norma prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ferma restando la facoltà del custode di provare che il danno è stato determinato da cause create dal danneggiato, da lui non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più efficiente attività di manutenzione (Cassazione civile, Sez. III, dd. 30/09/2009, n.20943).

Premesso il concetto di insidia stradale o trabocchetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode del bene demaniale, per andare esente da responsabilità, non può limitarsi a dimostrare in giudizio la propriadi colpa, quanto semmai esibire la prova positiva del fatto naturale, ovvero del terzo ovvero del danneggiato stesso che per imprevedibilità ed assoluta eccezionalità sia completamente estraneo alla sfera di controllo del custode e che abbia determinato da solo l'evento dannoso.


In assenza di questa prova, risulta ascrivibile all'ente proprietario della strada la presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. per danni causati da insidia o trabocchetto: solo in via subordinata, l’ente potrebbe essere chiamato a rispondere del danno in via solidale con con l'impresa che ha in appalto la manutenzione della sede stradale ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa vigilanza sullo stato di fatto dei luoghi e dunque in violazion e del più generale principio di neminem laedere.

A conforto di questa impostazione si richiama una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione: l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo della strada indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cassazione civile, Sez. III, dd. 20/11/2009, n.24529)

Prosegue la Corte di Cassazione: in riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va avlutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni ed i sistemi di assistenza che la connotano, sicché soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia intesa come potere di fatto sulla cosa esclude l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi.



I PRECEDENTI DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA INSIDIA STRADALE

La non conformità dello stato di manutenzione della strada pubblica è fonte di responsabilità della P.A. solo se determina l'insorgere di una situazione di pericolo che abbia i tratti dell'insidia, che cioè sia oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile; né ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia grava su chi ne sostiene l'esistenza. Ne consegue che, da un lato, l'illecito è escluso, per carenza del nesso causale tra la difettosa manutenzione della cosa e l'evento dannoso, laddove le conseguenze pregiudizievoli debbano riferirsi, in via esclusiva, ad imperizia, negligenza od imprudenza del soggetto leso; invero, viene chiarito che in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La responsabilità del Comune sussiste solo ove si constati la presenza di un'insidia con i caratteri di cui sopra, riconducibile ad omessa sorveglianza o a negligente manutenzione da parte dell'ente pubblico (C.d.A. Milano, Sez. II, dd. 12/02/2014, n.622).

In tema di danno da insidia stradaleil solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima (Tribunale di Siena dd. 10/01/2014, n.18). 

La responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per la omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici a ciò preposti, tradizionalmente ricondotta alle figure della c.d. insidia o trabocchetto, non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova non soltanto del fatto storico qualificabile come illecito, ma anche degli elementi costitutivi dello stesso, del nesso di causalità, dell’ingiustizia del danno e dell’imputabilità soggettiva. In altri termini, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l’onere di dimostrare che "l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (in termini, Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15389, e, in precedenza Cass. civ., 11 gennaio 2008, n. 390, Cass. civ., 17 luglio 2009, n. 16719; v. pure Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15375, ove si rileva, fra l’altro, che l’anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato) (Cassazione civile, Sez.III, dd. 18/05/2012, n.7937).


Nel danno da cose in custodia della P.A. ex art. 2043 c.c. la c.d. insidia o trabocchetto non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto (Cass. Civ. n.15375/2011); l'indagine relativa alla sussistenza della situazione di insidia o trabocchetto e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è demandata al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se assistito da congrua e corretta motivazione (Tribunale di Milano, Sez. X, dd. 08/01/2014, n.164).

L'estensione della strada e l'uso generale di essa da parte della collettività rilevano nell'indagine che il giudice è tenuto a compiere caso per caso per verificare se l'esercizio del potere di controllo e di vigilanza della strada da parte dell'ente che ne è proprietario sia risultato in concreto possibile, dovendo altrimenti escludersi il rapporto di custodia e ritenersi non configurabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. (Cassazione civile, Sez. III, dd. 28/09/2012, n.16540).

Qualora il danno sia stato determinato non da cause intrinseche al bene demaniale (quale il vizio costruttivo o manutentivo), bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito ai fini dell'esonero dalla responsabilità. In simili casi, si è in presenza di quelle alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse o segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cassazione civile, Sez. III, dd. 21/09/2012, n.16057).

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore sia dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale (Cassazione civile, Sez. III, dd. 23/07/2012, n.12811).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l'attore dimostri il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode (nella specie, relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata da un condomino investito dal portone di ingresso dello stabile, la Corte ha stabilito che spettava al danneggiato dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè la dipendenza eziologica dei pregiudizi da lui riportati per effetto della chiusura del portone d'ingresso; mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, deducendo e dimostrando il buon funzionamento del dispositivo di chiusura e la correlativa addebitabilità dell'evento all'utente che, contro le più elementari regole di prudenza si era attardato nel raggio di chiusura, rimanendo investito dal rientro del battente) (Cassazione civile, Sez. III, dd. 28/06/2012, n.10860).

In caso di sinistro dovuto all'urto di un veicolo contro un cassonetto dei rifiuti posizionato in modo pericoloso lungo la sede stradale, l'ente custode non va esente da responsabilità se si limita a eccepire l'impossibilità di intervenire tempestivamente per la rimozione dell'ostacolo in ragione del numero e della dislocazione dei cassonetti. La responsabilità può essere esclusa quando l'ente custode dimostri di non aver potuto esercitare un continuo ed efficace controllo sul bene, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, come nel caso in cui dimostri che l'alterazione dello stato dei luoghi - idonea ad integrare il fortuito - era imprevista ed imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti (Cassazione civile, Sez. III, dd. 14/06/2012, n.9722). 

Il custode, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa - nella specie il comune, a cui il giudice del merito aveva ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c. per le condizioni in cui si trovava il manto stradale a causa di tombini e buca sull'asfalto, all'esito di lavori edili - deve provare che esso si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova, da parte del danneggiato, dell'esistenza dell'insidia, che questi invece non deve provare - così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode - essendo sufficiente che provi l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa (Cassazione civile, Sez. III, dd. 22/04/1998, n.4070).

In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cassazione civile, Sez. III, dd. 08/05/2012, n.6903).

In tema di danni da cattiva manutenzione del manto stradale, la possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologio tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo (nella specie, relativa ad un sinistro causato dalla presenza sul manto stradale di una buca, peraltro segnalata, la Corte ha rilevato che non emergesse alcun elemento dal quale si poteva evincere che l'utente non fosse stato in grado di percepire l'esistenza della buca, qualora avesse mantenuto un'andatura coerente con le caratteristiche del veicolo da lui steso condotto ed avesse prestato una adeguata attenzione alle condizioni del terreno. Pertanto, si poteva ragionevolmente ritenere che l'evento de quo non si sarebbe verificato se, in ottemperanza della apposita segnaletica e nel rispetto del limite di velocità, l'utente non fosse transitato nella fascia della strada ove era presente la buca) (Cassazione civile, Sez. III, dd. 18/04/2012, n.6065).



(a cura di Avv. Luca Conti del Foro di Trento)

CONTRATTO DI COMODATO: RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO






Il contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c. (libro IV, titolo III, capo XIV del codice civile) è un contratto tipico che trova la propria giustificazione causale nella volontà del comodante di sopperire ad una necessità temporanea del comodatario, trattasi in buona sostanza di una concessione di favore da ricondurre ad un rapporto fiduciario tra comodante e comodatario. E' un contratto essenzialmente gratuito, temporaneo, di natura obbligatoria e non necessita della forma scritta ad substantiam.

Art. 1803 c.c.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.

Art. 1804 c.c.
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Art. 1805 c.c.
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

Art. 1807 c.c.
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

Art. 1808 c.c.
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.

Art. 1809 c.c.
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.



CONTRATTO DI COMODATO

Il signor TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ..., di seguito per brevità "comodante",
e
il Signor CAIO, nato a omissis il omissis, e residente a omissis, C.F. omissis, di seguito per brevità "comodatario",

PREMESSO

a) che il comodante è proprietario di un immobile (appartamento), destinato ad uso di civile abitazione, ubicato nel Comune di ... omissis ... censito nel N.C.E.U. del Comune di ... omissis ... e rubricato come particella edificiale n. ... omissis ... composto da locali ... omissis ...;
b) che è intenzione del comodante di concederne in comodato gratuito l’utilizzo al comodatario, per soddisfare le Sue personali necessità familiari, per il seguente periodo ... omissis ... (ovvero) a tempo indeterminato.

*****

Tutto ciò premesso, il comodante ed il comodatario, come in epigrafe meglio generalizzati, convengono e stipulano quanto segue.
1) PREMESSE
Le "premesse" sub a) e b), nessuna esclusa, costituiscono parte integrante del presente contratto e sono da intendersi integralmente richiamate.                                                        
2) OGGETTO
Il comodante concede in comodato d’uso gratuito al comodatario, che accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al solo fine di soddisfare le proprie contingenti esigenze familiari, l'appartamento destinato ad uso di civile abitazione, ubicato a ... omissis ... censito nel N.C.E.U. del Comune di ... omissis ... e rubricato come particella edificiale n. ... omissis ...
Il comodatario s’impegna a servirsi dell'immobile de quo per la sola detta finalità ed a custodirlo con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 e 1804 c.c., impegnandosi contestualmente a restituirlo previa richiesta scritta del comodante.
L'appartamento viene concesso a titolo di comodato gratuito completamente ammobiliato (ovvero) non ammobiliato, il tutto come di seguito meglio descritto: ... omissis ...
3) DURATA
Il presente contratto è stipulato a tempo determinato dal ____ al _____ (ovvero) a tempo indeterminato, e decorre dalla data di sottoscrizione apposta in calce allo stesso, vidimata con timbro dell’Ufficio Postale.
Il comodatario s'impegna a restituire detto bene al comodante non appena siano venute meno le necessità per le quali è stato concesso in comodato, ovvero a richiesta del comodante per sopravvenute esigenze di costui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1809 c.c.
La restituzione del bene dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta formalizzata a mezzo lettera A/R.
4) DIVIETI E OBBLIGHI
E’ fatto divieto al comodatario di cedere, a qualsiasi titolo o ragione, il godimento e/o l’utilizzo dell'appartamento a terzi, pena la risoluzione ipso iure del presente contratto, da comunicarsi a cura del comodante a mezzo di lettera A/R indirizzata dal comodatario.
Il comodatario s’impegna a non apportare alcuna modifica né innovazione all'appartamento de quo e s’impegna a restituirlo nello stato di fatto e di diritto in cui lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso ed al decorso del tempo.
Il comodante s'impegna a risarcire al comodatario gli eventuali danni, che questi abbia subìto nell'utilizzo del bene a causa di vizi di quest'ultimo, fatta riserva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. di valutazione del contegno del comodatario nell'utilizzo del bene.
5) SPESE DI CONSERVAZIONE
Il presente contratto è essenzialmente gratuito.
Le spese connesse all'utilizzo del bene restano a carico del comodatario, che non potrà in nessun caso domandarne la restituzione al comodante, fatta eccezione per le spese di manutenzione straordinarie necessarie ed urgenti di conservazione che, viceversa, potranno essere ripetute sul comodante previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali ai sensi dell'art. 1808 c.c.
6) NORMATIVA APPLICABILE / FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dal vigente Codice Civile ed in particolare dagli artt. 1803 e ss. c.c.; le parti contraenti convengono di delegare qualsivoglia controversia nascente dall'interpretazione / esecuzione del presente contratto all'A.G.O. di ... omissis ... previo esperimento del tentativo di conciliazione nelle forme previste dal D. Lgs. n.28/2010 e ss. mm.
7) CONSEGNA
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'appartamento di cui alle premesse viene preso in consegna unitamente alle chiavi d'accesso dal comodatario, che ne diventa custode.
*****
Il presente contratto si compone di sette articoli, scritti su n. ___ pagine uso bollo solo fronte, oltre alle "premesse", da intendersi di seguito tutti richiamati, che le parti hanno preventivamente letto ed esaminato, pienamente compreso in ogni punto ed integralmente accettato.
L.c.s. Milano, lì ________________________

Il comodante, sig. TIZIO                                           Il comodatario, sig. CAIO

Vidimazione dell'Ufficio Postale.