Visualizzazioni totali

http://avvlucaconti.blogspot.it/

La mia foto
Italy
DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI - DIRITTI DELLE PERSONE - RESPONSABILITA' SANITARIA - DIRITTI DEI CONSUMATORI - CONTRATTUALISTICA - PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI - RECUPERO CREDITI - SUCCESSIONI - VERTENZE CONDOMNIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, IMBARCAZIONI E NATANTI - APPALTI - DIFESA PENALE

Cerca nel blog (approfondimenti, formulari, pareri legali)

sabato 12 gennaio 2013

L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI - FORMULARIO




Art. 669 duodecies c.p.c. 
[I]. Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare [2930, 2931, 29331 c.c.] avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare [669-ter, 669-quater, 669-quinquies] il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni [610, 613], dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.


ANNOTAZIONI DI GIURISPRUDENZA

Poiché l'art. 669 terdecies c.p.c. consente il reclamo esclusivamente contro l'ordinanza con la quale sia stato concesso o negato un provvedimento cautelare, non sono reclamabili le decisioni emesse ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., trattandosi di pronunce prive di qualsivoglia contenuto decisorio, volte esclusivamente a precisare le modalità di esecuzione di un provvedimento cautelare già emesso. (Tribunale Torino, sez. IX, dd. 02/12/2005)
Ancorché controverso in dottrina e giurisprudenza, deve ritenersi inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza che determini le modalità di attuazione del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. (Tribunale Modena, sez. II, 21/09/2011)
Altre pronunce conformi: Tribunale di Bologna, Sez. II, dd. 20/11/2007; Tribunale di Salerno, Sez. II, dd. 06/05/2005; Tribunale di Roma dd. 23/07/2003; Cass. civ., Sez. I, dd. 26/07/2000, n. 9808; Cass. civ., Sez. I, dd. 11/06/1997, n. 5229.


Ricorso su modello uso bollo, marca da bollo da € 27,00= all'atto dell'iscrizione a ruolo (in vigore dal 1° gennaio 2014), contributo unificato fisso pari ad € 225,00=.



TRIBUNALE DI ... omissis ...
RG _____ / 2014 - G.D. dott. ______
Ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.

Promosso da: signor TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente ricorso rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... scritto all’Albo degli Avv.ti del Foro di ... omissis ... presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta delega a margine del presente ricorso.

Nei confronti di: signor CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Giudice Delegato: dott. ... omissis ...
 
*****

Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere comunicazioni all’indirizzo PEC omissis, oppure al numero fax (+39) omissis .
 
*****

Ill.mo Signor Giudice,

PREMESSO

1) che previo ricorso possessorio di data ... omissis ... ai sensi dell'art. 1168 c.c. e art. 703 c.p.c., promosso da TIZIO nei confronti di CAIO e rubricato sub RG ... omissis ... la S.V. Ill.ma con Ordinanza dd. ... omissis ... così disponeva: ... omissis ... (doc.1);

2) che l’Ordinanza de qua veniva munita di formula esecutiva in data ... omissis ...;

3) che, prima di dare seguito alla fase attuativa dell'ordinanza, la stessa veniva notificata all'intimato in copia conforme all’originale in data ... omissis ... nonché munita di formula esecutiva;

4) che, nel frattempo, CAIO promuoveva reclamo avverso la citata ordinanza ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., reclamo che veniva rigettato dal Tribunale adìto in composizione Collegiale con provvedimento di data ... omissis ... depositato in data ... omissis ...(doc.2);

5) che, per effetto di quanto precede, l'ordinanza de qua è divenuta definitiva;

6) che successivamente al rigetto del reclamo, non è più stato possibile ottenere l'adempimento spontaneo di CAIO rispetto a quanto provveduto nella nota ordinanza;

7) che, trattandosi di un provvedimento di natura cautelare, avente per oggetto ... omissis ... la sua attuazione deve avvenire sotto il controllo del Giudice Designato che ha emesso il provvedimento, il quale ad istanza della parte interessata ne dovrà determinare le modalità di attuazione.


TUTTO CIO’ PREMESSO

il ricorrente come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti dinnanzi a Sè ed esaminato il ricorso per attuazione che precede, nel caso di contestazioni del convenuto CAIO di voler determinare ai sensi dell’art.669 duodecies c.p.c. le modalità di attuazione coattiva dell’ordinanza cautelare depositata in data ... omissis ... nel procedimento sub RG ... omissis ... dandone mandato agli ufficiali giudiziari competenti per territorio.

Produzioni documentali:

1) Ordinanza del Tribunale di omissis in persona del Giudice omissis dd. omissis;
2) Ordinanza del Tribunale Collegiale di omissis in persona del Presidente dott. omissis dd. omissis.

Con Osservanza.
Milano, lì ______________ 2014.
Avv. ______________________

ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL GIUDICE DI PACE







RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO




Art. 316 c.p.c. (disposizioni comuni dinnanzi al Giudice di Pace, forma della domanda).
[I]. Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
[II]. La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.


Art. 319 c.p.c. (contenuto della domanda).
[I]. La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
[II]. Tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 c.p.c. e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.
[III]. Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.


Annotazioni: atto di citazione su modello uso bollo, marca da € 27,00 da versare all'atto dell'iscrizione a ruolo (in vigore dal 1° gennaio 2014) per cause di valore superiore ad € 1.033,00. Contributo unificato variabile a seconda del valore della lite.







GIUDICE DI PACE DI ... omissis ...
 *****
ATTO DI CITAZIONE A GIUDIZIO

Attore: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ... C.F. ... omissis ..., presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in calce al presente atto.

Convenuto: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Oggetto: (esempio) causa di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.

*****

Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la procdura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...


FATTO E DIRITTO

1) ... esposizione delle motivazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della domanda attorea di risarcimento danni ... omissis ...


*****

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, l'attore come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra,

C I T A

CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... a comparire avanti il

GIUDICE DI PACE DI ... omissis ...

Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno

   giorno / mese / anno, ore di rito

ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 319 c.p.c., con avvertimento che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in Sua contumacia, che l’emananda Sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio e che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ill.mo Signor Giudice di Pace di ... omissis ..., Giudice designando, contrariis rejectis, così giudicare.

Nel merito: previo accertamento della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i fatti meglio descritti in narrativa, ondannare CAIO al pagamento in favore di TIZIO della somma risarcitoria di € ... omissis ... ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che sarà accertata secondo Giustizia, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo.

In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del convenuto e per testimoni sui capitoli di prova di cui alla narrativa sub § ... omissis ... da intendersi qui di seguito integralmente trascritti, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, premessa la dizione “Vero che”, indicandosi sin d’ora quali testimoni: ... omissis ...

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari per compenso all’avvocato patrocinante come da D.M. dd. 10/03/2014 n.55, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Documenti allegati in copia:

1) ... omissis ...

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire tenuto conto del contegno processuale di controparte.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...

Con Osservanza.
Milano, lì ____________ 2015.

Avv. ____________________.        


(segue procura alle liti)                                                                              



RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avvocato .... omissis ... (C.F. ... omissis ... P.E.C. ... omissis ...), iscritto all’Albo degli Avv.ti del Foro di ... omissis ... con Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... nella mia qualità ut supra e ad istanza di TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, vista la Legge n.53 dd. 21/01/1994 e giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di ... omissis ... dd. ... omissis ... di prot.llo n. ... omissis ..., 
HO NOTIFICATO
ad ogni conseguente effetto di Legge il retroesteso atto di citazione a giudizio dd. ... omissis ..., mediante spedizione in unico plico postale A/R n. ... omissis ..., dall’Ufficio Postale di ... omissis ..., rilasciandone copia per notifica a:
CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... ed ivi a mezzo del Servizio P.T.
Cronologico n. ____________ / 2015.
Avv. __________________________

Vidimazione dell''Ufficio P.T.
_______________________________






venerdì 30 novembre 2012

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (formulario)






CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO



Il signor TIZIO, nato a … omissis … il … omissis … e residente a … omissis … in Via / P.zza … omissis … - C.F. … omissis …  di seguito denominato “locatore”
e
il signor CAIO, nato a … omissis … il … omissis … e residente a … omissis … in Via / P.zza … omissis … - C.F. … omissis …  di seguito denominato “conduttore”
convengono e stipulano
quanto segue.

ART.1 - OGGETTO.
Il locatore concede in locazione, ad uso di civile abitazione, al conduttore che accetta ai sensi e per gli effetti della Legge n.431/1998 e ss. mm. l’appartamento di sua proprietà, ubicato nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... posto al piano ... omissis ... int. ... omissis ... completamente ammobiliato (ovvero) non ammobiliato, della consistenza di n. … omissis … vani.

ART.2 - DURATA.
Le parti convengono che la durata del contratto è fissata in anni quattro più quattro, con decorrenza dal giorno ... omissis ... e con la prima scadenza fissata al ... omissis ... con facoltà di tacito rinnovo alla prima scadenza naturale ai medesimi patti e condizioni, fatta salva la disdetta anticipata e comunicata all’altra parte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno sei mesi prima della scadenza naturale. La disdetta comunicata in spregio a quanto sopra previsto, sarà improduttiva di effetti tra le parti. Alla scadenza del secondo quadriennio il conduttore dovrà comunque lasciare l’appartamento libero da cose, persone e propri effetti personali, salvo diverso accordo tra le parti.

ART.3 - RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto, purché ne dia preavviso al locatore almeno sei mesi prima della data di effettivo rilascio, da comunicarsi al locatore mediante lettera raccomandata A/R.
Il recesso anticipato dal contratto non ha effetto retroattivo tra le parti ed obbliga il conduttore a pagare al locatore il canone di locazione ed il rimborso delle spese condominiali documentate, che saranno dovute sino alla data dell’effettivo rilascio dell’appartamento.

ART.4 - USO E DESTINAZIONE DELL’APPARTAMENTO.
L’appartamento, completamente arredato ed ammobiliato (ovvero) non arredato, viene concesso in locazione esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e dei propri congiunti stabilmente conviventi.
E’ fatto divieto assoluto al conduttore di sub-locare l’appartamento e/o di cederlo in comodato a terzi, pena la risoluzione di diritto del contratto, da comunicarsi al conduttore mediante lettera raccomandata A/R ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1517 c.c.
Al locatore è riconosciuto il diritto di ripetere sul conduttore ogni danno o spesa accessoria, anche di natura legale, nascente dalla violazione dei patti che precedono.

ART.5 - CANONE DI LOCAZIONE E SPESE EXTRA.
Il canone annuale di locazione è fissato nella somma di € ... omissis ... a pagarsi in dodici rate mensili di € ... omissis ... l’una, in via anticipata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione alle coordinate bancarie intestate al locatore e di seguito trascritte: ... omissis ...
Il canone di locazione sarà aggiornato e rivalutato annualmente ed automaticamente al 75% degli indici ISTAT al consumo, anche senza richiesta scritta del locatore.
Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso nè ritardato dal conduttore per nessun motivo. Qualsiasi azione e/o eccezione nascente dall’esecuzione del presente contratto non avrà effetto nei confronti del locatore, se non previo pagamento da parte del conduttore dei ratei di locazione già scaduti.
Le spese documentate per il consumo di acqua, gas, energia elettrica e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, sono interamente poste a carico del conduttore, che le rimborserà a richiesta del locatore, previa esibizione dei relativi giustificati fiscali.

ART.6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
Il mancato pagamento del canone di locazione per non meno di tre mensilità consecutive e/o il mancato pagamento delle spese condominiali per la somma corrispondente ad almeno tre mensilità consecutive del canone, costituirà giusta causa per la costituzione in mora del conduttore e per la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456-1457 c.c., nonché per esercitare nei confronti del conduttore l'intimazione di sfratto per morosità.
La sublocazione, la variazione di destinazione d’uso e/o la concessione dell’appartamento in comodato a terzi comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, da comunicarsi al conduttore mediante lettera raccomandata A/R.
La risoluzione del contratto non ha effetto retroattivo tra le parti ed in ogni caso saranno dovuti al locatore i ratei del canone di locazione ed il rimborso delle spese extra sino all’effettivo rilascio dell’immobile, oltre ad ogni spesa accessoria anche di natura legale conseguente alla risoluzione del contratto.

ART.7 - CAPARRA.
All’atto della sottoscrizione del presente contratto il conduttore versa al locatore, che accetta, la somma di € ... omissis ... pari a numero ... omissis ... ratei del canone di locazione, somma che viene incassata e trattenuta anche a titolo di caparra, anche contro eventuali danni causati dal conduttore.
La caparra potrà essere conteggiata in favore del conduttore allo scadere della locazione, ovvero trattenuta e gestita dal locatore nel caso di danni riscontrati nell’appartamento, salvo conguaglio.
Le parti escludono che la somma versata a titolo di caparra sia produttiva di interessi in favore del conduttore.

ART.8 - ACCESSO, ISPEZIONE E MANUTENZIONE.
Il conduttore dichiara di avere preventivamente visionato l’appartamento, di averlo trovato di proprio gradimento, in buono stato di manutenzione ed idoneo all’uso cui è destinato.
Le spese di manutenzione ordinaria sono poste a carico del conduttore.
Il conduttore s’impegna a riconsegnare l’appartamento al locatore nel medesimo stato di manutenzione in cui lo ha ricevuto alla scadenza del contratto; eventuali addizioni o migliorie apportate dal conduttore potranno essere conteggiate a suo favore, solo se preventivamente concordate col locatore.
Il conduttore consentirà per tutta la durata della locazione l’accesso all’appartamento, affinché il locatore o chi per lui possa prenderne visione, ispezionarlo, constatarne lo stato di manutenzione ed eseguire eventuali interventi manutentivi, con preavviso telefonico di almeno sette giorni.
Le spese di straordinaria manutenzione restano a carico del locatore.

ART.9 - INNOVAZIONI.
E’ fatto divieto al conduttore di apportare innovazioni all’appartamento, se non specificamente approvate dal locatore.
Le innovazioni non concordate col locatore resteranno ad esclusivo carico del conduttore e non potranno essere conteggiate a suo favore.

ART.10 - GODIMENTO DELL’IMMOBILE.
Il locatore s’impegna nei confronti del conduttore a garantirgli il pacifico godimento dell’immobile.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da eventuali danni diretti o indiretti che potrebbero derivargli nel godimento dell’appartamento per fatti dolosi e/o colposi imputabili a terzi.

ART.11 - PRELAZIONE ION CASO DI FUTURA VENDITA.
In caso di vendita dell’appartamento in pendenza di locazione, al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione sull’acquisto dell’immobile, che dovrà essergli comunicata mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno sei mesi.
Il conduttore dovrà comunicare al locatore la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione mediante lettera raccomandata A/R.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra, comporterà la rinunzia tacita del conduttore all’esercizio del diritto di prelazione sulla vendita.

ART.12 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.
La registrazione del presente contratto sarà effettuata anno per anno dal locatore ed ogni conseguente spesa gli dovrà essere rimborsata dal conduttore nella misura del 50% entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

ART.13 - CONTROVERSIE.
Il presente contratto è regolato dalla Legge n.431/98 e ss. mm. e dal codice civile per quanto non espressamente previsto da tale Legge.
Ogni controversia nascente dall’esecuzione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di ... omissis ... in quanto competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.28/2010 sulla mediazione civile se ed in quanto applicabile.

*****
Il presente contratto è costituito da n.13 (tredici) articoli cui si rimanda integralmente, è scritto su numero ... omissis ... pagine uso bollo solo fronte, che le parti hanno preventivamente letto, pienamente compreso ed accettato in ogni clausola, nessuna esclusa.
Milano, lì ________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
Il locatore ________________________                       
Il conduttore ______________________


-     LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -
Il contratto di locazione è il contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive di natura obbligatoria, da redigersi in forma scritta per espressa previsione legislativa (art.1 comma IV legge n.431/98) e deve essere obbligatoriamente registrato qualunque sia l’entità del canone ivi previsto, fatto salvo il caso che la durata della locazione sia inferiore a trenta giorni annui complessivi.
Il termine per effettuare la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate è di 30 (trenta) giorni dalla sua sottoscrizione; ai sensi dell’art.1 della legge n.311/2004 il contratto di locazione è nullo se non è stato registrato.
L’obbligo di registrare il contratto ricade esclusivamente sul locatore e non anche sul conduttore per difetto di delega.
Secondo la giurisprudenza prevalente il contratto di locazione non registrato è insanabilmente nullo (nel senso che la registrazione tardiva non sana la nullità) e determina il venir meno di tutti gli effetti ad esso connessi come se non fosse mai venuto ad esistere, con diritto del conduttore di ripetere nei confronti del locatore tutto quanto pagato in esecuzione del contratto stesso (cfr. Corte d’Appello di Brescia dd. 28/05/2012 n.682; Corte Costituzionale sent. 50/2014; Cass. civ. Ord. n.37 del 03/01/2014).

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento)