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lunedì 30 giugno 2014

L'ISTANZA DI ANTICIPAZIONE D'UDIENZA






RIFERIMENTI NORMATIVI
E FORMULARIO


Art. 70 disp. att. c.p.c. (istanza di abbreviazione dei termini a comparire)
[I]. L'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, prevista nell'articolo 163-bis ultimo comma del codice, è proposta con ricorso diretto al Presidente del Tribunale, ovvero, se la causa è stata già assegnata ad una sezione, al presidente di questa.
[II]. Il decreto del presidente, scritto in calce al ricorso, fissa l'udienza di prima comparizione e deve essere comunicato, insieme col ricorso stesso, ai procuratori delle parti costituite almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente. Alle parti non costituite il decreto e il ricorso debbono essere notificati personalmente in un congruo termine stabilito dal presidente.
[III]. Se all'udienza fissata dal presidente non compariscono tutte le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione o la notificazione, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione o della notificazione, e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, fissando una nuova udienza di prima comparizione. In tal caso deve essere osservato per la comunicazione lo stesso termine stabilito nel comma precedente; per la notificazione delle parti non costituite il giudice istruttore stabilisce un nuovo termine congruo.

Art. 163 bis c.p.c. (termini per comparire) 
[I]. Tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero. 
[II]. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il presidente può, su istanza dell'attore e con decreto motivato in calce dell'atto originale e delle copie della citazione, abbreviare fino alla metà i termini indicati dal primo comma.
[III]. Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.




TRIBUNALE DI ... omissis ...
Istanza di anticipazione
della prima udienza di trattazione


Nell'interesse del convenuto: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... (C.F. ... omissis ...)  presso il cui Studio Legale a ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.

Attore: CAIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avv. ... omissis ... 

Numero di RG: ... omissis ...
Giudice Istruttore: ... omissis ...
Prossima udienza: ... omissis ...

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...

PREMESSO
 
1) che in data … omissis … veniva notificato nei confronti dell’attore un decreto ingiuntivo di pagamento n. … omissis … di data … omissis … ;

2) che in data ... omissis ... CAIO promuoveva opposizione a detto decreto, notificando c/o il domicilio eletto un atto di citazione con udienza di prima comparizione fissata al ... omissis ... ossia ben oltre il termine minimo a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c.;

3) che, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa, la prima udienza veniva ulteriormente differita per ragioni d'ufficio al ... omissis ...;

4) che, alla luce delle motivazioni in fatto ed in diritto articolate dall'attore nell’atto di opposizione, appare chiaro l’intento meramente dilatorio di quest’ultima, anche alla luce del fatto che la prima udienza è stata volutamente fissata ben oltre il termine minimo a comparire previsto per legge;

5) che, viceversa, è interesse di TIZIO di addivenire ad una sollecita definizione della causa di opposizione.

Tutto ciò premesso e considerato, il convenuto TIZIO a mezzo dello scrivente procuratore rivolge

ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché sia disposta l’anticipazione della prima udienza di comparizione rispetto alla data indicata dall’attore.

Con Osservanza.
Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. ________________



mercoledì 30 aprile 2014

ASSICURAZIONE R.C. AUTO: IL FURTO DELL'IMPIANTO AUDIO-VIDEO






Si propone di seguito il formulario dell'atto di citazione a giudizio da promuovere nei confronti della compagnia assicuratrice per omesso / inesatto indennizzo in seguito al furto dell'impianto audio / video 

 
Atto di citazione a giudizio redatto su modello uso bollo, C.U. secondo il valore di lite, marca da bollo da € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo, competenza ripartita tra G.d.P. e Tribunale secondo il valore della lite.


GIUDICE DI PACE / TRIBUNALE DI ... omissis ...
 
Atto di citazione a giudizio

Attore: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall’avvocato ... omissis ...(C.F. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... in Via ... omissis ... (p.e.c. ... omissis ... è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata a margine del presente atto.
 
Convenuta: compagnia di assicurazione ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a ... omissis ... in Via ... omissis ... p.i. ... omissis ...
 
Oggetto: contratti assicurativi / inadempimento contrattuale.
 
Comunicazioni di Cancelleria /notificazioni: per ogni comunicazione di Cancelleria e per le successive notificazioni si indica l’indirizzo p.e.c. ... omissis ...

IL FATTO
1) TIZIO è proprietario della vettura ... omissis ... targata ... omissis ... (doc.1) assicurata con la compagnia di assicurazione ... omissis ... (doc.2).
2) La vettura è stata immatricolata per la prima volta in data ... omissis ... ed è stata assicurata anche contro il rischio di furto totale o parziale per un valore assicurato di € ... omissis ... .
4) In data ... omissis ... TIZIO subiva il furto parziale all’interno del proprio veicolo dell’impianto audio/video hi-fi completo di navigatore satellitare installato di serie.
5) Dell’impianto audio/video hi-fi si producono le foto scattate prima e dopo il furto (doc.3), e la denuncia sporta successivamente al furto (doc.4).
6) La vettura è stata sottoposta a perizia (doc.5).
7) Considerata la franchigia sul danno subito, il perito dell'assicurazione liquidava in complessivi € ... omissis ... il costo per le riparazioni di cui € ... omissis ... venivano posti a carico della compagnia di assicurazione ed € ... omissis ... a carico dell'assicurato.
8) Successivamente l’ufficio liquidazione sinistri comunicava le istruzioni di pagamento all'assicurato TIZIO ed all'officina incaricata delle riparazioni: € ... omissis ... a carico di TIZIO ed € ... omissis ... a carico della compagnia di assicurazione.
9) Ciò nonostante, la compagnia di assicurazione non ha più indennizzato (ovvero) ha indennizzato solo parzialmente l'assicurato per la minor somma di € ... omissis ... al contrario di quanto stabilito dal perito.
10) In data ... omissis ... veniva effettuato il tentativo obbligatorio di mediazione dinnanzi all’istituto di mediazione ... omissis ... al quale però la compagnia di assicurazione non aderiva senza giustificato motivo (doc.7).

IN DIRITTO
 
L’attore agisce in questa sede per la ripetizione nei confronti della compagnia di assicurazione di quanto pagato per le riparazioni in eccedenza rispetto al dovuto, eccependo l’inadempimento contrattuale (ovvero) l'inesatto adempimento per insufficiente indennizzo, nonostante la perizia commissionata dalla stessa assicurazione sul veicolo e nonostante le istruzioni di pagamento fornite dall’ufficio liquidazione sinistri.
L’assicurato è stato costretto a farsi carico dei costi di riparazione del veicolo in eccedenza rispetto al dovuto, nonostante che la vettura fosse stata regolarmente assicurata anche contro il furto totale o parziale dell'impianto audio / video.
Nella denegata ipotesi che l’omesso (ovvero) inesatto indennizzo venisse giustificato dal "degrado dell'impianto audio/video di navigazione" commisurato al "degrado complessivo della vettura", se ne eccepisce la legittimità, in quanto la relativa clausola risulterebbe vessatoria in danno dell’assicurato, perché - come ha ritenuto la giurisprudenza di merito "(...) la clausola contrattuale relativa al degrado degli impianti audio / video è da intendersi vessatoria ed improduttiva di effetti nei confronti dell’assicurato, allorchè, per determinare il degrado dovuto all’usura delle singole parti sostituite, prende a parametro il degrado complessivo dell’intero veicolo (...)" (cfr.Tribunale di Rovereto, G.I. dott. Dies, dd. 13/04/2010 dep. in data 19/07/2010).
Precisa il Tribunale di Rovereto: la corretta applicazione di detta clausola prevede che si debba stimare il valore del deprezzamento della singola parte sostituita (nel caso di specie il navigatore satellitare) detraendolo dal costo complessivo della riparazione e non applicando, a detta singola parte, il valore del deprezzamento della vettura, essendo di tutta evidenza sia la diversità dell'usura, sia un deprezzamento non paragonabile a quello della vettura nel suo complesso.
Costituiscono, inoltre, prova dell’inadempimento (ovvero) dell'inesatto adempimento da parte di ALPHA la perizia redatta sulla base delle condizioni di polizza e le istruzioni di pagamento fornite all'assicurato ed all'officina convenzionata, che ai sensi dell’art. 2735 c.c. assurgono ad un vero e proprio riconoscimento stragiudiziale di debito liberamente apprezzabile dal Giudicante ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Trattandosi di una confessione stragiudiziale la Suprema Corte di Cassazione ritiene che: configura confessione stragiudiziale, munita di piena efficacia probatoria, secondo la previsione dell'art. 2735 c.c., anche quella che venga resa ad un terzo, ove sussista la specifica intenzione del confitente che la dichiarazione confessoria venga portata nella sfera di conoscenza della controparte, e quindi quest'ultima, sia pure per il tramite di quel terzo, debba considerarsi destinataria della dichiarazione medesima. (si veda Cass. Civ., Sez. III, dd. 30/01/1985, n.560).
Altro elemento di prova liberamente apprezzabile dal Giudicante ai sensi dell’art. 116 c.p.c. a carico della compagnia di assicurazione è la mancata adesione / comparizione di questa al tentativo di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo.

*****

 
Tutto ciò premesso e considerato, l’attore come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato
C I T A

la compagnia di assicurazione ALPHA, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a ... omissis ... in Via ... omissis ... p.i. ... omissis ..., a comparire avanti il

G.d.P. (ovvero) Tribunale di ... omissis ...

all’udienza fissata per il giorno
 
lunedì ... omissis ... 2015 ore di rito
 
ovvero ad altra e successiva udienza fissata ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con espresso invito a costituirsi in giudizio ai sensi degli artt. 319 e 166 c.p.c., con avvertimento che in difetto si procederà in Sua contumacia e che l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio, e che la ritardata costituzione in giudizio importa le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
 
CONCLUSIONI
 
Piaccia all’Ill.mo G.d.P. (ovvero) Tribunale di ... omissis ..., contrariis rejectis, così giudicare.
 
Nel merito: previo accertamento dell’inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per l’inesatto (ovvero) denegato indennizzo in conseguenza dell’evento furto meglio descritto in narrativa, condannare la convenuta ALPHA a pagare a TIZIO la somma di € ... omissis ... ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di Giustizia, oltre ad interessi legali calcolati dal ... omissis ... al ... omissis ...
 
In via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona del legale rappresentante p.t. della società convenuta e per testi sui fatti di cui alla narrativa rubricati per separati capitoli sub § ... omissis ... da intendersi di seguito integralmente trascritti, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, e premessa la dizione “Vero che”.
Si indicano i seguenti testimoni: ... omissis ...
Riservata C.T.U. sull’impianto hi-fi con navigatore satellitare integrato oggetto di furto, per stimarne l’effettivo valore al momento del fatto, tenuto conto del degrado dovuto ad usura.
 
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all’avvocato come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
 
Elenco produzioni documentali in copia:
1) ... come da narrativa ...
 
Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. la presente causa ha un valore di € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ...
Milano, lì ... omissis ... 2015.
Avv. __________________                                                                                  


 

RELAZIONE DI NOTIFICA
In data ... omissis ... il sottoscritto Avv. ... omissis ... iscritto all’Albo degli Avv.ti del Foro di ... omissis ... con Studio Legale a ... omissis ... nella mia qualità ut supra e ad istanza dell'attore TIZIO come in atti meglio generalizzato, vista la Legge n.53 dd. 21/01/1994 e giusta delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di ... omissis ... dd. ... omissis ... di prot.llo n. ... omissis ... ho notificato ad ogni conseguente effetto di Legge il retroesteso atto di citazione a giudizio dd. ... omissis ... mediante spedizione in unico plico postale A/R n. ... omissis ... dall’Ufficio P.T. di ... omissis ..., rilasciandone copia per notifica a:
... omissis ... ed ivi a mezzo del servizio P.T.
Cron. n. ... omissis ... /2015.                                                          Avv. __________________

Vidimazione Ufficio P.T.

giovedì 3 aprile 2014

PARAMETRI FORENSI PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE







Di seguito si riporta il valore medio o "parametrato" del compenso dovuto all'avvocato per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale in materia civile, calcolato sulla base del valore della pratica ai sensi del D.M. 10/03/2014 n.55 pubblicato in G.U. il 02/04/2014.



- ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA STRAGIUDIZIALE -


1) Controversie di valore fino ad € 1.100,00: compenso medio € 270,00.

2) Controversie di valore fino ad € 5.200,00: compenso medio € 1.215,00.

3) Controversie di valore fino ad € 26.000,00: compenso medio € 1.890,00

4) Controversie di valore fino ad € 52.000,00: compenso medio € 2.295,00.

5) Controversie di valore fino ad € 260.000,00: compenso medio € 4.320,00.

6) Controversie di valore fino ad € 520.000,00: compenso medio € 5.870,00.

7) Controversie di valore fino ad € 1.000.000,00: compenso medio € 7.631,00.

8) Controversie di valore fino ad € 2.000.000,00: compenso medio € 9.920,30.

9) Controversie di valore fino ad € 4.000.000,00: compenso medio € 12.896,00.

10) Controversie di valore fino ad € 8.000.000,00: compenso medio € 16.765,00.

11) Controversie di valore fino ad € 32.000.000,00: compenso medio € 28.333,00.

12) Controversie di valore indeterminato (basso): da € 2.295,00 fino ad € 4.320,00.

13) Controversie di valore indeterminato (alto): da € 2.295,00 fino ad € 5.870,00.

oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22%.