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lunedì 21 gennaio 2019

L'INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA'






Concedere in locazione un appartamento ad uno sconosciuto è spesso motivo di preoccupazione per il locatore.
L’intervento dell’avvocato è, anzitutto, finalizzato a prevenire i problemi, attraverso la stipulazione di un contratto blindato, che offra al locatore le più ampie garanzie contro danni ed inadempimenti. Ma, non potendosi sempre prevenire l’imponderabile, la successiva attività dell’avvocato è finalizzata a garantire al locatore il più rapido rientro nel pieno possesso del proprio appartamento nei confronti dell’inquilino inadempiente, attraverso un’attività complessa che passa attraverso la preventiva costituzione in mora del conduttore, per arrivare in tempi rapidi ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria che estrometta il conduttore dall’immobile e lo condanni al pagamento di tutti i canoni scaduti ed a scadere, oltre alle spese legali della procedura di sfratto.
Efficienza, celerità ed una fattiva collaborazione tra l’avvocato e gli Ufficiali Giudiziari preposti a dare esecuzione al provvedimento di sfratto, sono le migliori garanzie per il proprietario al fine di rientrare quanto prima nel pieno possesso del proprio bene.

IL FORMULARIO DELL'INTIMAZIONE DI SFRATTO PER MOROSITA' DEL CONDUTTORE

TRIBUNALE DI MILANO
Intimazione di sfratto per morosità e contestuale
citazione per la convalida
Nell’interesse di: TIZIO nato a … … … il … … … e residente a … … … in Via / P.zza … … … C.F. … … … ai fini del presente atto rappresentato e difeso dall’Avv. ... ... ... (C.F. ... ... ...) presso il cui recapito di Studio Legale a ... ... ... in Via / P.zza ... ... ... è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.
Nei confronti di: CAIO nato a … … … il … … … e residente a … … … in Via / P.zza … … … n. … … … C.F. … … …
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ... ... ...
PREMESSO
1)       che TIZIO è proprietario di un appartamento sito a … … … in Via / P.zza … … … censito c/o il Comune di … … … e concesso in locazione ad uso abitativo a … … …  mediante contratto di anni quattro + quattro dd. … … … e registrato in data … … … decorrente dal … … … al … … …;
2) che il canone mensile di locazione è pari ad € … … …;
3)che il conduttore NON ha pagato il canone di locazione per i mesi di … … …  rendendosi così moroso per un ammontare ad oggi di € … … …;
4) che in data … … … è stata spedita una diffida A/R, che non ha sortito alcun effetto;
5) che a tutt’oggi la morosità persiste;
6) che è interesse di TIZIO rientrare nel pieno possesso dell’appartamento tramite ordinanza di rilascio e di ottenere un’ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti di CAIO per la somma di € … … … per i canoni scaduti ed i successivi a scadere.
Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato
I N T I M A
a CAIO nato a … … … il … … … e residente a … … … Via / P.zza … … … lo sfratto per morosità, con invito a lasciare immediatamente l’appartamento sito a … … … in Via / P.zza … … … libero da persone e/o cose, e nella piena disponibilità dell’istante.
Contestualmente, TIZIO
C I T A
CAIO nato a … … … il … … … e residente a … … … in Via / P.zza … … … a comparire avanti il
TRIBUNALE DI MILANO
presso la sua nota sede, Giudice designando, all’udienza fissata per il giorno
… / … / 2019 ore di rito
per ivi sentire convalidare l’intimato sfratto per morosità, ordinando al Cancelliere di apporre la formula esecutiva sulla relativa ordinanza in calce alla citazione ed emettere un separato decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo nei confronti di … … … nato a … … … il … … … e residente a … … … Via / P.zza … … … per la somma di € … … … corrispondente ai canoni già scaduti e da scadere oltre interessi legali, alle spese documentate ed alle competenze professionali della presente procedura, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/14.
In caso di opposizione non fondata su prova scritta, ai sensi dell’art. 665 c.p.c. si chiede che sia emessa un’ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio.
Con invito rivolto al convenuto a costituirsi in giudizio nei modi di legge e nei termini di legge, e con l’avvertimento che non comparendo, ovvero comparendo ma non promuovendo opposizione, il Giudice provvederà a convalidare lo sfratto ai sensi dell’art. 663 c.p.c. .
Elenco delle produzioni documentali in copia:
1)     Contratto di locazione dd. … … …
2)    Cedolino di registrazione del contratto dd. … … …
3)    Lettera di messa in mora e contestuale sollecito di pagamento dd. …
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.
Dichiarazione di valore: ai sensi dell’art. 14, II° comma, T.U. 115/2002 e ss. mm. si dichiara che la controversia ha il valore di € … … … e sconta un C.U. pari ad € … … … ridotto della metà.
Con Osservanza.
Milano (MI), lì … … / … … / 2019.
Avv. _____________________

Segue procura alle liti su separato documento informatico (art. 83 comma III c.p.c.) e relazione di notifica. Tra la data della notificazione dell'atto introduttivo al conduttore ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e l'udienza di comparizione devono trascorrere termini liberi non inferiori a 20 gg.  (art. 660 c.p.c.).



martedì 18 dicembre 2018

IL BILANCIO DEL CONDOMINIO TRA PREVENTIVO, CONSUNTIVO E CRITERIO DI CASSA







ASPETTI CONTABILI E RISVOLTI LEGALI DEL BILANCIO CONDOMINIALE 


Tra i doveri dell’amministratore di condominio rientra quello di rendere conto ai condomini del proprio operato e della gestione contabile del condominio.

Il documento contabile, che chiude l’esercizio di gestione e che comprende tra l’altro la ripartizione delle spese tra i condomini, l’ammontare dei contributi riscossi e delle spese sostenute verso i fornitori, è il CONSUNTIVO DI GESTIONE.

Al termine della gestione annuale, che di solito coincide con l’anno solare, l'amministratore redige il RENDICONTO o CONSUNTIVO DI GESTIONE e lo presenta all’assemblea dei condomini per l’approvazione. 

L'assemblea deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio di gestione: oltre alla CONVOCAZIONE l’amministratore allega il consuntivo dell’esercizio appena trascorso ed il PREVENTIVO DI GESTIONE per l’esercizio seguente. 

L’assemblea con la maggioranza prevista dall’art.1136 c.c. valuta ed approva il documento (in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti a loro volta rappresentativi di almeno 1/3 dell’intero valore millesimale dell’edificio).

La legge, riferendosi alla contabilità condominiale, non fa mai menzione della parola “bilancio”, sicché se ne desume che lo stesso andrà redatto senza l’osservanza dei principi contabili richiesti per il bilancio di società.  

Ciò non di meno, il RENDICONTO DI GESTIONE deve essere redatto secondo criteri di chiarezza e veridicità utilizzando il criterio "di cassa", così da renderlo facilmente intellegibile ai condomini.

Come detto sopra, il CONSUNTIVO DI GESTIONE deve esprimere con chiarezza tutte le spese sostenute dall’amministratore nel corso della propria gestione, le somme che sono transitate in entrata ed in uscita dal c/c condominiale (che - lo ricordiamo - deve essere separato e distinto da quello dell’amministratore), le spese sostenute nei confronti dei fornitori (ad esempio, per la fornitura della corrente elettrica, dell’acqua potabile, per lo smaltimento dei rifiuti, per le pulizie delle aree comuni, per gli interventi di manutenzione degli impianti, etc.) e le somme che sono state riscosse nei confronti dei condomini, compresi quelli morosi. 

Il rendiconto contiene - altresì - il PIANO DI RIPARTO DELLE SPESE, ossia la ripartizione delle spese condominiali tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali o ad altri criteri d’imputazione (ad esempio, gli addebiti particolari per richieste d’intervento del singolo condomino e le spese di giustizia sostenute nei confronti dei morosi).

Il rendiconto approvato dall’assemblea con il relativo piano di riparto è la condizione necessaria per ottenere dall'Autorità Giudiziaria un DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO nei confronti dei condomini morosi. 

A questo riguardo, è bene ricordare che un altro dovere previsto per legge in capo all’amministratore è il recupero dei contributi non versati, da effettuarsi entro sei mesi dalla chiusura dell’ultimo esercizio.

Oltre al CONSUNTIVO DI GESTIONE, l’assemblea vota anche il PREVENTIVO DI GESTIONE, ossia il documento che sintetizza le spese stimate per la gestione successiva a quella appena conclusa e le ripartisce tra i condomini secondo un piano di riparto desumibile dal rendiconto di gestione.

Tanto il RENDICONTO DI GESTIONE quanto il PREVENTIVO DI GESIONE diventano documenti ufficiali del condominio solo con l’approvazione dell'assemblea. 

In difetto di approvazione, le quote di spesa dovranno essere ripartite e versate dai condomini secondo l'ultimo preventivo di gestione approvato, e soprattutto non si potrà procedere con i conguagli di fine gestione.

Il condomino non è tenuto ad approvare il consuntivo di gestione ed il piano di riparto se li ritiene errati nei conteggi, oppure se gli vengono addebitate spese non di sua competenza: in questo caso il condomino esprime voto contrario all’approvazione, dandone adeguata motivazione a verbale; ma se il consuntivo viene approvato lo stesso, il condomino presente che ha espresso voto contrario può impugnarlo, ricorrendo all’Autorità Giudiziaria - previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria - per chiedere l’annullamento della delibera che ha approvato il consuntivo. Il termine per impugnare - per i condomini presenti e dissenzienti - è di 30 gg. dalla data dell’assemblea.

Al contrario, il condomino assente in assemblea può parimenti impugnare il verbale che ha approvato il consuntivo, ma il termine di 30 gg. non decorre dalla data dell’assemblea (come per i presenti), ma dalla data di ricezione del verbale stesso. In ogni caso, per impugnare il verbale ed il consuntivo occorre esperire preliminarmente il TENTATIVO DI MEDIAIZONE OBBLIGATORIA c/o un Organismo a ciò preposto; la domanda di mediazione sospendere il decorso del termine di 30 gg. per adìre all’Autorità Giudiziaria. Se il tentativo di mediazione fallisce, allora il condomino potrà promuovere l’azione di impugnazione in Tribunale rispettando sempre il termine di 30 gg. di cui sopra, che tornerà a decorrere dalla data del verbale di mediazione negativo; l’atto introduttivo del giudizio deve essere necessariamente un ATTO DI CITAZIONE e non un ricorso, sotto pena di INAMMISSIBILITA’.

Se il bilancio condominiale è falso o redatto in modo da occultare delle somme allo scopo di sottrarle al condominio o ai singoli partecipanti si può ricorrere alla magistratura per dimostrarne la nullità. Il ricorso per nullità richiede la presenza di vizi gravi, ma è possibile da parte di chiunque e in qualsiasi tempo.
Tornando agli ERRORI che potrebbero inficiare la validità del RENDICONTO DI GESTIONE, oltre alla non corretta imputazione delle spese sui singoli condomini in base alle tabella millesimali, ricorre spesso la non corretta tenuta della contabilità, ossia l’inserimento a bilancio delle “entrate” e delle “uscite” secondo criteri errati: e sebbene non ci sia un’espressa previsione normativa in tema di criteri da usare, per costante giurisprudenza si ritiene che il CRITERIO da preferire sia quello “DI CASSA”, perché è il migliore a rendere intellegibile lo stato patrimoniale del condominio. Pertanto, laddove l'assemblea abbia approvato un consuntivo che non sia improntato al CRITERIO DI CASSA e, quindi, violi i diritti dei condomini ad avere un quadro preciso dello stato patrimoniale, lo stesso ben potrà essere dichiarato illegittimo (si veda Tribunale di Roma, Sez. V, 02/10/2017).

A riprova di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “(…) in tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (…)”, (si veda Cass. civ., Sez. II, dd. 11/01/2017, n.454).

Infine, deve ritenersi nulla la delibera condominiale di approvazione del bilancio, qualora la contabilità presentata dall’amministratore del condominio NON SIA IDONEA a rendere intelligibili ai condomini le voci di entrata e di uscita. Infatti, se è indubbio che il bilancio condominiale può essere redatto con forme meno rigorose di quello sociale, è altrettanto indubbio che lo stesso deve consentire comunque ai condomini di conoscere le singole voci di entrata e di uscita attraverso l’utilizzo del criterio di cassa (si veda Tribunale di Arezzo, 11/02/2011).

(a cura di Avv. Luca Conti)