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mercoledì 17 luglio 2019

IL RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI








LA PROCEDURA DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI CONDOMINIALI SCADUTI


I RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 633 c.p.c. (condizioni di ammissibilità della domanda)
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

Art. 641 c.p.c. (l'accoglimento della domanda e l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento)
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 c.p.c. nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti (art. 645 c.p.c.) e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.

Art. 642 c.p.c. (l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in materia di contributi condominiali)
Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482 c.p.c. 

Art. 63 disp. att. c.c. (i doveri dell'amministratore di condominio rispetto alla riscossione dei contributi condominiali)
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore senza bisogno di alcuna autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola coi pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso ed a quello precedente.
Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
(articolo così sostituito dall’art.18 legge 220/2012 del 11/12/2012 in vigore dal 18/06/2013)

ANNOTAZIONI PRATICHE E FORMULARIO
Il ricorso per ingiunzione di pagamento (in forma di immediatamente esecutiva) deve essere depositato telematicamente presso l’ufficio giudiziario (Tribunale o Giudice di Pace) competente per valore e per territorio. L’atto principale assume la forma del ricorso ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., firmato digitalmente dall’avvocato patrocinante.
Alla busta telematica va allegata la procura alle liti scannerizzata e firmata digitalmente, il consuntivo di gestione, il verbale di assemblea che l’ha approvato ed i solleciti spediti dall’amministratore al condomino moroso.
Il ricorso sconta una marca da bollo d’importo pari ad € 27,00 all'atto dell'iscrizione a ruolo (nuovo importo in vigore dal 1° gennaio 2014) per le ingiunzioni di pagamento di valore superiore a € 1.033,00. 
Il contributo unificato varia a seconda del valore della somma da ingiungere, ridotto della metà rispetto all'importo unitario secondo lo scaglione di valore.


TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
RICORSO PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Creditore ricorrente: Condominio … omissis … in persona dell’Amministratore p.t. ... omissis ...  avente sede a ... omissis ... C.F. / P.I. ... omissis ... rappresentato e difeso dall’Avvocato ... omissis ... con Studio Legale a … omissis … presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell’art. 83 comma III c.p.c.
Debitore ingiunto: TIZIO, nato a … omissis … il ... omissis … e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. … omissis …
Oggetto: ricorso per ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per recupero contributi condominiali scaduti.
*****
Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... in persona del G.U. designato alla procedura,
PREMESSO

1) che TIZIO è condomino dello stabile ubicato a … omissis … ;

2) che TIZIO risulta moroso da oltre un semestre dei contributi dovuti per spese condominiali per la somma di € ... omissis ...; 

3) che l’assemblea condominiale in data ... omissis ... ha approvato il consuntivo di gestione per l’anno … omissis … con ripartizione delle spese condominiali a carico del condominio TIZIO pari ad € … omissis …;

4) che a seguito dei solleciti di pagamento … omissis … nulla è stato pagato;
5) che il credito per cui si procede è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, e trattandosi del recupero di contributi per spese condominiali ricorrono i presupposti di legge per l’emissione di un D.I. di pagamento immediatamente esecutivo nei confronti del condomino moroso.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, il condominio … omissis … in persona del in persona dell’amministratore p.t. come in epigrafe meglio generalizzato, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, 
CHIEDE
all’Ill.mo Tribunale Ordinario di ... omissis ... di voler ingiungere a TIZIO nato a … omissis … il … omissis … e residente a … omissis … di pagare immediatamente e senza dilazione alcuna in favore del creditore ricorrente presso il domicilio eletto le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi legali calcolati da ogni singola rata scaduta e fino al saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali della presente procedura come da nota spese allegata e successive spese occorrende, autorizzando in difetto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, avvertendo il debitore ingiunto che ai soli fini dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. il termine è di 40 gg. dalla notifica del decreto.
Elenco delle produzioni documentali:
1) Piano di riparto delle spese condominiali e consuntivo di gestione;
2) Verbale di approvazione del consuntivo di gestione;
3) Sollecito di pagamento e costituzione in mora;
4) Procura alle liti;
5) Nota spese procedura monitoria.
Comunicazioni di Cancelleria: ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 c.p.c. si indicano il numero di fax ... omissis ... e l'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente procedura è pari ad € ... omissis ... e sconta un C.U. pari ad € ... omissis ... ridotto della metà, oltre ad € 27,00= per valori bollati.

Milano, lì ___ / ___ / 2019.
Avv. ____________________    
(segue procura alle liti su separato documento informatico firmato digitalmente)                                                                         


DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ...omissis ...
IL GIUDICE DELEGATO ALLA PROCEDURA
- letto il ricorso per ingiunzione di pagamento che precede ed i documenti ad esso allegati;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che le somme per cui si procede sono certe, liquide ed esigibili;
- visti gli artt. 633 e ss. c.p.c., nonché l'art.642 c.p.c.
INGIUNGE

a TIZIO nato a … omissis … il ... omissis … e residente a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. … omissis … di pagare IMMEDIATAMENTE E SENZA DILAZIONE ALCUNA in favore del creditore ricorrente le seguenti somme: € ... omissis ... per capitale, oltre agli interessi legali calcolati dalla data di costituzione in mora e fino a saldo avvenuto, oltre alla rifusione delle spese legali di procedura liquidate ai sensi del D.M. n.55/14 come segue:
- Totali € ___________________ di cui:
- € ______________________ per esborsi esenti i.v.a.
- € ______________________ per compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Con avvertimento al debitore che ai soli fini di promuovere l'opposizione al retroesteso decreto ingiuntivo di pagamento il termine è di 40 giorni dalla notifica del presente atto e che, in difetto, l'ingiunzione diventerà definitiva.
Si autorizza il creditore ricorrente a procedere all’esecuzione forzata senza l’osservanza dei termini previsti dall’art. 482 c.p.c.
Milano, lì ______ / ______ / 2019.
Il G.U. _____________________

(a cura di avv. Luca Conti)




martedì 16 luglio 2019

L'ACCESSO AL FONDO DEL VICINO (art.843 c.c.)







COME E' REGOLATO IL DIRITTO DI ACCESSO AL FONDO DEL VICINO PER ESEGUIRE OPERE DI MANUTENZIONE / EDIFICAZIONE SUL PROPRIO FONDO



Art. 841 c.c. (chiusura del fondo) 
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo .

Art. 843 c.c. (accesso al fondo)
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Come noto, l’art. 841 c.c. consente al proprietario di un fondo di impedirne l’accesso a terzi estranei, disponendo che il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Trattasi di una manifestazione dell’esercizio del diritto esclusivo di proprietà.
Tuttavia, l’art. 841 c.c. ed il principio ad esso sotteso possono essere derogati, ad esempio quando il vicino deve eseguire lavori di manutenzione e/o di edificazione sul proprio fondo, ovvero su di una porzione del bene comune (ad esempio un muro perimetrale) ai due fondi confinanti; a questo provvede l’art. 843 c.c. a tenore del quale il proprietario deve permettere l’accesso ed il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno, è dovuta una congrua indennità.  

Nella prassi quotidiana è frequente il verificarsi di episodi quali - ad esempio - l’installazione sul fondo del vicino di ponteggi ed impalcature necessarie per il rifacimento della facciata oppure del tetto di un edificio.
Per tutelare il diritto del vicino di eseguire tali opere senza eccessivi aggravi, l'art. 843 c.c. consente - come detto - a chi deve eseguire i lavori di richiedere al proprietario confinante l’accesso e/o l’appoggio, mentre il proprietario del fondo confinante è tenuto a consentirlo sempre che ne venga riconosciuta la necessità.
La norma dice apertamente che il proprietario del fondo confinante è “tenuto” a consentire l’accesso, non che è “obbligato”.
Quest’ultimo rilievo non è marginale, perché proprio dal tenore letterale della norma si capisce che l'accesso al fondo del vicino non è automatico, ma deve essere autorizzato dal legittimo proprietario, il quale potrebbe anche negarlo motivatamente.
Pertanto, nel caso in cui l’accesso venga negato, a chi deve eseguire i lavori non resterà che rivolgersi al Tribunale per farsi autorizzare, previa verifica della liceità dell'accesso (o dell’appoggio) e della sussistenza del requisito di necessità.
A questo riguardo si segnalano le seguenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito: la Corte di Cassazione, anzitutto, ha chiarito che occorrerà accertare se la soluzione tecnica prescelta (accesso e passaggio su di un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile ovvero se, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con il minor sacrificio sia per chi il passaggio lo richiede, sia per il proprietario del fondo confinante che il passaggio deve subirlo (si veda Cass. Civ. n.1801/2007).
Ed ancora, precisa la Corte di Cassazione: tenuto conto che, ai sensi dell'art. 843 c.c. il proprietario deve permettere l'accesso ed il passaggio sul suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune, il giudice deve verificare, ove non siano incontroversi, i presupposti che legittimano il vicino ad esercitare il potere di accedere al fondo altrui, ovvero la liceità dell'opera (Cass. Civ. n.7768/2011).
La giurisprudenza di merito (ex multis Tribunale di Ivrea, Sent. n. 282 del 07/06/2013) in aderenza all’orientamento della Corte di Cassazione ha stabilito che in ossequio a quanto disposto dall’art. 843 c.c. il proprietario deve consentire l'accesso ed il passaggio nel suo fondo per rendere possibile la costruzione o riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune, a condizione che ne venga riconosciuta la necessità. In caso di contestazione, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti legittimanti il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità dell'opera. Ed infatti, colui contro il quale si chiede l'accesso può opporre a difesa del diritto di proprietà la mancanza di legittimazione o delle condizioni dell'azione o l'illiceità dell'opera, considerato che l'utilizzazione del fondo del vicino è preclusa ove sia possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio. Il giudice, dunque, ai fini del riconoscimento della necessità cui fa riferimento la norma ex art. 843 c.c. deve effettuare una complessa valutazione della situazione dei luoghi, onde accertare se la soluzione prescelta sia l'unica possibile o, tra più opzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo con minor aggravio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo.
Conseguentemente, deve escludersi la sussistenza della necessità, allorché il giudice pervenga alla conclusione che il richiedente possa procurarsi aliunde l'invocato passaggio, con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso.
Infine, nel caso in cui il Tribunale valutato lo stato dei luoghi e la fondatezza della domanda consenta l’accesso e/o il passaggio e/o l’appoggio (ad esempio per erigere ponteggi ed impalcature), resta fermo l'obbligo per il richiedente di ripristinare lo stato originario dei luoghi al termine dei lavori, ed ove il Tribunale lo prescrivesse anche di versare al vicino un’indennità nel caso che il passaggio e/o l’appoggio comportassero un danno patrimoniale per chi lo subisce.

(a cura di Avv. Luca Conti)