LA COSTITUZIONE IN MORA DEL CREDITORE ED IL CONCORSO DI COLPA NELLA CAUSAZIONE DEL DANNO






 
LA BUONA FEDE NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - LA COSTITUZIONE IN MORA DEL CREDITORE - IL CONCORSO DI COLPA


Art. 1206 c.c. (la costituzione in mora del creditore)
Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.

Art. 1207 c.c. (gli effetti della mora del creditore)
Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se è accettata dal creditore.

Art. 1227 c.c. (il concorso del fatto colposo del creditore)
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (artt. 1175 e 2056 c.c.).

Art. 1175 c.c. (il comportamento secondo correttezza)
Debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Art. 1176 c.c. (la diligenza nell'adempimento)
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.

*****

L'art. 1206 c.c. disciplina la situazione in cui - paradossalmente - può avverarsi la cd. "mora del creditore" anziché - come è di consuetudine - la "mora del debitore" disciplinata dall'art. 1219 c.c. 
Si tratta, infatti, di una situazione inusuale (ma che talvolta può ricorrere), in cui chi è creditore di una certa prestazione, anziché riceverla, la rifiuta ovvero ostacola l'adempimento del debitore senza giustificato motivo.
Questa situazione si verifica quando il creditore, per i motivi più vari, cerca di mantenere una posizione di supremazia nei confronti del debitore.
L'art. 1206 c.c. parla appunto della cd. "mora del creditore" accostandola, almeno dal punto di vista terminologico, alla ben più frequente "mora del debitore". 

La cd. "mora del debitore" consiste nell'inadempimento totale o parziale (in quest’ultimo caso si parla di inesatto adempimento) dell'obbligazione assunta dal debitore. Per la costituzione in mora occorre di regola un atto scritto, che però non è necessario se il debitore ha già dichiarato di non voler adempiere all'obbligazione, ovvero quando questa trae origine dal fatto illecito del debitore stesso.
Per effetto della costituzione in mora del debitore, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa anche non imputabile al debitore, questi dovrà comunque risarcire i danni sofferti dal creditore in conseguenza dell'inadempimento, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore; il debitore sarà obbligato a risarcire i danni che il creditore ha subito in seguito al ritardo nell'adempimento.
Dunque, gli effetti della costituzione in mora si sostanziano principalmente nel risarcimento dei danni che il comportamento colposo del debitore ha provocato. 
Ciò detto, occorre comunque tenere ben distinte le due fattispecie di "costituzione in mora", perché afferiscono a situazioni completamente differenti: il creditore infatti non è "obbligato" ma solo "onerato" a ricevere la prestazione, ossia deve collaborare col debitore perché questi adempia alla prestazione dovuta, mentre il debitore è "obbligato" ad adempierla. 
Ciò non di meno, il comportamento doloso / colposo del creditore può causare difficoltà e danni al debitore, che per questo motivo deve avere il modo di liberarsi all'obbligazione anche quando il creditore non lo voglia.
Quando il creditore è "costituito in mora" perché rifiuta di ricevere la prestazione senza giustificato motivo ovvero ostacola il debitore nell'adempimento dell'obbligazione, è posta a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, e non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora ed a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui viene fatta dal debitore al creditore l’offerta della prestazione che gli deve essere opposta in modo formale: ad esempio, se l'obbligazione ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro al creditore, l'offerta deve essere reale ai sensi dell'art. 1209 c.c. (l'offerta reale consiste nella diretta presentazione del denaro che si mette a disposizione del creditore).
L'art. 1206 c.c. va letto e coordinato con l'art. 1227 c.c., che disciplina - invece - il "concorso di colpa del creditore" nella causazione del danno.
L'art. 1227 c.c. incide, infatti, nella liquidazione del risarcimento in punto quantum: se il fatto colposo del creditore ha contribuito a causare l'evento dannoso (si pensi al caso di un passeggero coinvolto in un incidente stradale che non indossava la cintura di sicurezza, ovvero al caso di un paziente che non segue le prescrizioni del medico curante) l'entità del risarcimento che gli sarebbe dovuto è proporzionalmente diminuita in base all'entità ed alla gravità del suo concorso colposo.
Il secondo comma dispone, inoltre, che non è dovuto il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare, usando la normale diligenza.
Quanto sopra disposto costituisce il naturale corollario della cd. "buona fede o correttezza" che si richiede tanto al debitore quanto al creditore nell'esecuzione delle rispettive prestazioni (sinallagma) nascenti da un contratto (art. 1175 c.c.).
In altri termini, anche chi è creditore di una determinata prestazione deve cooperare secondo buona fede col soggetto obbligato ad eseguirla, per evitare la causazione di possibili danni. Questo principio vale anche nel caso di illeciti extracontrattuali, ossia non nascenti dall'esecuzione di un contratto.
Ad esempio, si domanda: il passeggero trasportato a bordo di un autoveicolo, ha diritto al risarcimento del danno biologico subito per effetto di un sinistro stradale, se non indossava le cinture di sicurezza? In questo caso occorrerà avere riguardo del caso specifico e, dunque, verificare se e quali danni si sarebbero potuti evitare, qualora il terzo trasportato e danneggiato avesse indossato correttamente la cintura.
Un lavoratore dipendente subisce un grave infortunio sul lavoro, poiché non indossava il kit precauzionale anti-infortunistico; gli è dovuto il risarcimento del danno sofferto? Anche in questo caso bisogna verificare il caso concreto: se il posto di lavoro (ad esempio, un cantiere) rispettava la vigente normativa in materia anti-infortunistica oppure no, se il responsabile per la sicurezza aveva imposto l’osservanza delle norme anti-infortunistiche, e solo dopo queste verifiche occorrerà accertare quali e quanti danni il lavoratore avrebbe potuto evitare o quanto meno ridurre, indossando il necessario kit.
Con riferimento specifico al caso che precede, occorre segnalare che l'utilizzo del kit anti-infortunistico non comporta a priori l'esclusione del diritto al risarcimento del danno biologico sofferto dal lavoratore, trattandosi di norme a tutela pubblicistica, la cui violazione - di regola - non ricade sul lavoratore, ma sul datore di lavoro; una prassi - quest'ultima - senza dubbio discutibile, se si considera che i soggetti responsabili per la sicurezza nei cantieri non possono seguire e vigilare in ogni singolo istante sull'attività di ogni singolo operaio.
Quindi, se il soggetto danneggiato ha concorso in modo apprezzabile a causare l'evento dannoso, ovvero all’inadempimento del debitore, il diritto al risarcimento sarà proporzionalmente ridotto, nella misura corrispondente al suo concorso di colpa; se, invece, il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, spetterà al Giudicante liquidarlo con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., avuto riguardo del paradigma di cui all’art. 1227 c.c.
Da quanto precede, discende che il creditore è tenuto in ogni caso a comportarsi secondo DILIGENZA e BUONA FEDE (artt.1175-1176 c.c.), utilizzando l’ordinaria diligenza per evitare ulteriori danni oltre a quelli già ascrivibili alla condotta del danneggiante; se il danneggiato omette di mitigare gli ulteriori possibili nuovi danni, non tenendo una condotta conforme alle regole della diligenza del buon padre di famiglia, non avrà diritto al ristoro degli ulteriori danni subiti.
Si pensi al caso di una persona che, per fatto illecito altrui, subisca un danno fisico (ad esempio la frattura di un arto) che lo costringa ad indossare un tutore ed a seguire determinate terapie riabilitative: se il danneggiato non si uniforma alle prescrizioni mediche, non avrà diritto al risarcimento degli ulteriori danni fisici che siano conseguenza indiretta e mediata del fatto illecito subito ab origine.
Questo basilare principio, trova applicazione anche nelle obbligazioni contrattuali ed in particolare nei contratti aventi per oggetto prestazioni corrispettive (o sinallagmatiche): ciascuno dei contraenti deve comportarsi nell'esecuzione del contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta al buon padre di famiglia (art.1176 c.c.). 
Infatti, il debitore di una prestazione ha diritto di esigere la cooperazione del creditore (ossia dell’avente diritto alla prestazione) nell’esecuzione del contratto. Ad esempio, se l’impossibilità di eseguire un contratto dipende dall’esclusivo fatto del creditore, il debitore della prestazione ha diritto di domandare la risoluzione e di domandare il ristoro delle ulteriori spese che sono conseguenza della risoluzione del contratto? La risposta è certamente affermativa.
In ambito processuale, l'eccezione di "concorso di colpa del danneggiato" prevista dall'art. 1227 c.c. deve essere sollevata esclusivamente dalla parte processuale a tutela della quale la norma è posta: infatti, non è un'eccezione rilevabile d’ufficio (ossia dal Giudice), ma solo ad istanza di parte. 
Ne segue che: il debitore di una determinata prestazione contrattuale, che sia convenuto in un giudizio dove si domanda nei suoi confronti il risarcimento dei danni conseguenti al suo inadempimento, dovrà eccepire col primo atto difensivo il concorso di colpa che egli imputa al danneggiato (ossia dell'avente diritto alla prestazione), per ottenere una proporzionale riduzione del risarcimento da pagare; l'onere della prova quanto al concorso di colpa del danneggiato grava ovviamente sul soggetto che invoca l'applicazione dell'art. 1227 c.c., essendo il naturale corollario del più generale principio stante il quale l'onus probandi incumbit ei qui dicit.  


RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

La previsione di cui all'art. 1227 c.c. presuppone che il fatto colposo del creditore abbia concorso a cagionare il danno dal medesimo subito, cosicché deve essere esclusa in radice la stessa possibilità di ipotizzare un tale concorso laddove il danno di cui si tratta sia stato riportato non da uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, ma da un terzo trasportato (che tale rimane, quantunque figlio minore di uno dei conducenti) Cass. civ., sez. III, dd. 09/06/2014, n.12898.

L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina). Cass. civ., sez. III, dd. 26/05/2014, n. 11698.

L'onere di diligenza imposto al creditore dall'art. 1227 comma 2 c.c., non spinge - in tesi generale - fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo. Cass. civ., sez. I, dd. 29/01/2014, n.1895 .

L'art. 1227, secondo comma, cod. civ., escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l'uso della normale diligenza, non si limita ad esigere dal creditore la mera inerzia di fronte all'altrui comportamento dannoso, ma gli impone, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 cod. civ., una condotta attiva o positiva, diretta a limitare le conseguenze dannose di quel comportamento. Cass. civ., Sez. II, dd. 28/11/2013, n.26639 .

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest'ultimo voglia conseguire l'effetto più ampio della liberazione dall'obbligazione - idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l'eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - è tenuto a far seguire l'offerta reale di danaro (o, eventualmente, di titoli di credito) dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti cod. civ., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall'art. 1212 cod. civ. Cass. civ., sez. II, dd. 15/11/2013, n.25775 .

La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione. Cass. civ., sez. III, dd. 11/02/2005, n.2853 .

(Avv. Luca Conti del foro di Trento).




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