IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (CON FIGLI)
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO
Art. 711 c.p.c. (ricorso per la separazione consensuale dei coniugi)
[I]. Nel caso di separazione
consensuale previsto nell'art. 158 c.p.c. il Presidente del Tribunale su ricorso di entrambi i coniugi deve
sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo
indicato nell'art. 708 c.p.c.
[II]. Se il ricorso è presentato da
uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c.
[III]. Se la conciliazione non
riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla
separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la
prole.
[IV]. La separazione consensuale
acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in
camera di consiglio su relazione del presidente.
[V]. Le condizioni della
separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo
precedente.
Art. 710 c.p.c. (modifica delle condizioni di separazione)
Art. 710 c.p.c. (modifica delle condizioni di separazione)
[I]. Le parti possono sempre
chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 c.p.c.) la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole
conseguenti la separazione.
[II]. Il tribunale, sentite
le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare
per l'assunzione uno dei suoi componenti.
[III]. Ove il procedimento
non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare
provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso
del procedimento.
Art. 158 c.c. (effetti della separazione)
[I]. La separazione per il solo
consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
[II]. Quando l'accordo dei coniugi
relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con
l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le
modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea
soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.
Art. 337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli)
Art. 337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli)
[I]. Il figlio minore ha il diritto
di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori,
di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
[II]. Per realizzare la finalità
indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c. il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità
che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di
affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione
dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del
merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia
del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al
giudice tutelare.
[III]. La responsabilità
genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà
detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
[IV]. Salvo accordi diversi
liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore.
4) le risorse economiche di
entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[V]. L'assegno è automaticamente
adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di
carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi.
Art. 337 sexies c.c. (assegnazione della casa familiare)
[I]. Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti
economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il
diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more
uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello
di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.
[II]. In presenza di figli minori,
ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine
perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il
soggetto.
> L'atto introduttivo del giudizio per separazione consensuale dei coniugi assume la forma del ricorso da redigersi su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e da depositarsi telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio (si fa riferimento al Tribunale del luogo nel cui circondario risiedono i coniugi), va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, mentre sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014.
> Al ricorso introduttivo devono essere allegati l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, il certificato di Stato di Famiglia, il certificato di nascita e di residenza dei coniugi e dei figli, e le tre ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi.
ANNOTAZIONI
> L'atto introduttivo del giudizio per separazione consensuale dei coniugi assume la forma del ricorso da redigersi su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e da depositarsi telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio (si fa riferimento al Tribunale del luogo nel cui circondario risiedono i coniugi), va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, mentre sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014.
> Al ricorso introduttivo devono essere allegati l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, il certificato di Stato di Famiglia, il certificato di nascita e di residenza dei coniugi e dei figli, e le tre ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso ai sensi dell'art. 711 c.p.c.
Ricorso ai sensi dell'art. 711 c.p.c.
Promosso da: CAIA,
nata a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... e da TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via /
P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ..., ai fini del presente atto entrambi rappresentati e
difesi dall’avvocato ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio
Legale a ... omissis ... (fax +39 ... omissis ... p.e.c. ... omissis ...) sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.
Oggetto: ricorso per la separazione consensuale
dei coniugi (in presenza di figli minorenni).
*****
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
- che
in data ... omissis ... TIZIO e CAIA contraevano matrimonio secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in località ... omissis ... registrato
presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... al numero di prot.llo ... omissis ...
adottando il regime patrimoniale della separazione
dei beni (ovvero) della comunione dei beni (doc.1);
- che i coniugi hanno fissato la dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ...;
- che dall’unione coniugale sono nati i figli: ... omissis ... (doc.2);
- che i coniugi, entrambi lavorativamente occupati, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun mantenimento per sè;
- che, a causa di dissapori ed
incomprensioni maturate nel tempo, è venuta meno tra i coniugi l’affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione
della convivenza;
- che per tale ragione, col consenso di CAIA, TIZIO ha già trasferito altrove la propria dimora, asportando da quella coniugale i propri effetti personali;
- che CAIA ha conservato la
propria residenza anagrafica presso la dimora coniugale, dove abiterà
insieme i figli minorenni ... omissis ... almeno fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
- che nessun tentativo di recuperare
l’intesa di coniugio ha sortito effetto positivo e, pertanto, risolta ogni
pendenza economica tra le parti, è interesse dei ricorrenti di separarsi
consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati.
Tutto ciò
premesso e considerato, i coniugi ricorrenti come in epigrafe meglio generalizzati,
rappresentati, difesi e domiciliati ut
supra,
CHIEDONO
alla S.V. Ill.ma, visti gli artt.711 c.p.c. e 158 c.c., esaminato il
ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, di fissare udienza
per la comparizione personale dei coniugi dinnanzi a Sé ed ivi, esperito il rituale
tentativo di conciliazione, di omologare la loro separazione alle
seguenti
CONDIZIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l’annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
- La dimora coniugale
unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata pro tempore in
via esclusiva a CAIA nell'esclusivo interesse dei figli minorenni conviventi, dove abiteranno sino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
- I figli minorenni ... omissis ... restano affidati ad entrambi i genitori, che s’impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni.
- I figli conserveranno con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
- Ai soli
fini anagrafici, i figli restano allocati prevalentemente presso
la dimora coniugale ubicata nel Comune di ... omissis ...
- Il padre potrà esercitare il diritto di visita rispetto ai figli figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo dei loro impegni scolastici, parascolastici e ludici.
- Il padre, compatibilmente con le esigenze e le inclinazioni dei figli, potrà tenerli con sé presso la propria dimora nei seguenti periodi: ... omissis ...
- I figli trascorreranno le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché
le ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo
degli impegni lavorativi di entrambi.
- TIZIO verserà direttamente a CAIA la somma mensile di € ... omissis ... quale contributo al mantenimento di ciascun figlio; detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, almeno sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti; l'assegno di mantenimento per i figli sarà accreditato direttamente sul c/c intestato a CAIA e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
- Le spese
straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, necessarie e
voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche,
parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi
in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili;
le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le
ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le
spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere
preventivamente concordate tra i coniugi; in difetto resteranno a carico
del coniuge che le ha anticipate.
- I coniugi
dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l’effetto
dichiarano di non avere null’altro da pretendere l’uno dall’altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti n.7) e n.8) .
- Entrambi i
coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi
passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per
l’espatrio.
- Le spese di
giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere goni comunicazione inerente la procedura l’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il presente ricorso sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00.
Elenco produzioni documentali:
1) Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio;
2) Certificato di nascita dei figli minorenni;
3) Certificato di Stato di Famiglia;
4)
Certificato
di nascita e di residenza di CAIA;
5) Certificato di nascita e di residenza di TIZIO;
6) Dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli ultimi tre periodi d'imposta.
1) Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio;
2) Certificato di nascita dei figli minorenni;
3) Certificato di Stato di Famiglia;
5) Certificato di nascita e di residenza di TIZIO;
6) Dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli ultimi tre periodi d'imposta.
Con Osservanza.
Milano, lì _____________ 2016.
Avv.______________________
(segue procura alla liti su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 commna III c.p.c.)