IL RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI (CON FIGLI)






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO




Art. 711 c.p.c. (ricorso per la separazione consensuale dei coniugi)
[I]. Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 c.p.c. il Presidente del Tribunale su ricorso di entrambi i coniugi deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c.
[II]. Se il ricorso è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'art. 706 ultimo comma c.p.c.
[III]. Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
[IV]. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
[V]. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente.

Art. 710 c.p.c. (modifica delle condizioni di separazione)
[I]. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 c.p.c.) la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
[II]. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
[III]. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.


Art. 158 c.c. (effetti della separazione)
[I]. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
[II]. Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Art. 337 ter c.c. (provvedimenti riguardo ai figli)
[I]. Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
[II]. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis c.c. il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
[III]. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
[IV]. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
[V]. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
[VI]. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Art. 337 sexies c.c. (assegnazione della casa familiare)
[I]. Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.

[II]. In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. 


ANNOTAZIONI  

> L'atto introduttivo del giudizio per separazione consensuale dei coniugi assume la forma del ricorso da redigersi su modello uso bollo firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e da depositarsi telematicamente presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio (si fa riferimento al Tribunale del luogo nel cui circondario risiedono i coniugi), va esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, mentre sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00 (nuovo importo in vigore dal 25/06/2014.
> Al ricorso introduttivo devono essere allegati l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, il certificato di Stato di Famiglia, il certificato di nascita e di residenza dei coniugi e dei figli, e le tre ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi. 



TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ... 
Ricorso ai sensi dell'art. 711 c.p.c.


Promosso da: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... e da TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ..., ai fini del presente atto entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato ... omissis ... (C.F. / p.i. ... omissis ...) presso il cui Studio Legale a ... omissis ... (fax +39 ... omissis ... p.e.c. ... omissis ...) sono elettivamente domiciliati, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.

Oggetto: ricorso per la separazione consensuale dei coniugi (in presenza di figli minorenni).

*****  

Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ... 

PREMESSO 

- che in data ... omissis ... TIZIO e CAIA contraevano matrimonio secondo il rito concordatario (ovvero) secondo il rito civile in località ... omissis ... registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di ... omissis ... al numero di prot.llo ... omissis ... adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni (ovvero) della comunione dei beni (doc.1); 

- che i coniugi hanno fissato la dimora coniugale nel Comune di ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ...; 

- che dall’unione coniugale sono nati i figli: ... omissis ... (doc.2); 

- che i coniugi, entrambi lavorativamente occupati, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun mantenimento per sè; 

- che, a causa di dissapori ed incomprensioni maturate nel tempo, è venuta meno tra i coniugi l’affectio coniugalis, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; 

- che per tale ragione, col consenso di CAIA, TIZIO ha già trasferito altrove la propria dimora, asportando da quella coniugale i propri effetti personali; 

- che CAIA ha conservato la propria residenza anagrafica presso la dimora coniugale, dove abiterà insieme i figli minorenni ... omissis ... almeno fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica; 

- che nessun tentativo di recuperare l’intesa di coniugio ha sortito effetto positivo e, pertanto, risolta ogni pendenza economica tra le parti, è interesse dei ricorrenti di separarsi consensualmente ai patti e condizioni di seguito meglio precisati.

***** 

Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi ricorrenti come in epigrafe meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati ut supra,


CHIEDONO

alla S.V. Ill.ma, visti gli artt.711 c.p.c. e 158 c.c., esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, di fissare udienza per la comparizione personale dei coniugi dinnanzi a Sé ed ivi, esperito il rituale tentativo di conciliazione, di omologare la loro separazione alle seguenti 

CONDIZIONI
  1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l’annotazione della separazione nei Pubblici Registri.
  2. La dimora coniugale unitamente a tutti i mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata pro tempore in via esclusiva a CAIA nell'esclusivo interesse dei figli minorenni conviventi, dove abiteranno sino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
  3. I figli minorenni ... omissis ... restano affidati ad entrambi i genitori, che s’impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il loro benessere, seguendone le naturali inclinazioni. 
  4. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con le rispettive linee parentali un significativo ed equilibrato rapporto.
  5. Ai soli fini anagrafici, i figli restano allocati prevalentemente presso la dimora coniugale ubicata nel Comune di ... omissis ...
  6. Il padre potrà esercitare il diritto di visita rispetto ai figli figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo dei loro impegni scolastici, parascolastici e ludici
  7. Il padre, compatibilmente con le esigenze e le inclinazioni dei figli, potrà tenerli con sé presso la propria dimora nei seguenti periodi: ... omissis ... 
  8. I figli trascorreranno le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le ferie estive, alternativamente con ciascun genitore, avuto riguardo degli impegni lavorativi di entrambi.
  9. TIZIO verserà direttamente a CAIA la somma mensile di € ... omissis ... quale contributo al mantenimento di ciascun figlio; detta somma sarà versata anticipatamente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di maturazione, almeno sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti; l'assegno di mantenimento per i figli sarà accreditato direttamente sul c/c intestato a CAIA e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo.
  10. Le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, necessarie e voluttuarie tra cui quelle mediche non coperte dal S.S.N., dentistiche, scolastiche, parascolastiche e ricreative, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, ad eccezione delle spese mediche mutuabili; le spese straordinarie saranno rimborsate mese per mese al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi; in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
  11. I coniugi dichiarano di avere già risolto ogni altra pendenza economica e per l’effetto dichiarano di non avere null’altro da pretendere l’uno dall’altra, ad eccezione di quanto determinato ai punti n.7) e n.8) .
  12. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l’espatrio.
  13. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Comunicazioni di Cancelleria: si chiede di ricevere goni comunicazione inerente la procedura l’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. n.115/2002 e ss. mm. il presente ricorso sconta un C.U. fisso pari ad € 43,00.

Elenco produzioni documentali: 

1)   Estratto autentico per riassunto dell’atto di matrimonio; 

2)   Certificato di nascita dei figli minorenni; 

3)   Certificato di Stato di Famiglia;

4)   Certificato di nascita e di residenza di CAIA; 

5)   Certificato di nascita e di residenza di TIZIO; 

6)  Dichiarazioni dei redditi dei coniugi degli ultimi tre periodi d'imposta.

Con Osservanza. 

Milano, lì _____________ 2016.
 Avv.______________________ 

(segue procura alla liti su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 commna III c.p.c.)                                                                                            






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