LE AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO: LA REINTEGRAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL POSSESSO
RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO
Art. 1168 c.c. (l'azione di reintegrazione del
possesso)
[I]. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro
l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione
del possesso medesimo.
[II]. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne
il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
[III]. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la
reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
[IV]. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà
del fatto, senza dilazione.
Art. 1170 c.c. (l'azione di
manutenzione del possesso)
[I]. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale
sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla
turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
[II]. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non
interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora
il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può
nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la
clandestinità è cessata.
[III]. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può
chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate
dal comma precedente.
Art. 703 c.p.c. (l'azione di
reintegrazione / manutenzione del possesso)
[I]. Le domande di reintegrazione e di manutenzione del possesso si
propongono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente a norma
dell'art. 21 c.p.c.
[II]. Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in
quanto compatibili.
[III]. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai
sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
[IV]. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di
sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso
sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il
giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di
merito. Si applica l'art. 669 novies terzo comma c.p.c.
ANNOTAZIONI
L’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e quella di manutenzione (art.
1170 c.c.) del possesso sono i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione di
chi è possessore di un bene del quale sia stato privato, ovvero che ne sia
stato molestato nell'esercizio del possesso.
La legittimazione attiva ad esperire l'azione di reintegrazione spetta al possessore
ed al detentore (esclusa la detenzione per ragioni di servizio o di
ospitalità), mentre per l'azione di manutenzione la legittimazione spetta solo
al possessore di buona fede (possessore da oltre un anno, ininterrotto e non
clandestino).
La spoliazione del bene, il cui rimedio è l'azione di reintegrazione, deve
essere stata violenta ovvero occulta, ed in ogni caso contro la volontà
dell'avente diritto.
L'azione a tutela del possesso si propone con ricorso indirizzato al
Tribunale del luogo competente per territorio e si applicano le norme relative
ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.).
All'atto dell'iscrizione a ruolo deve essere versato un contributo
forfetario di € 27,00 ed un C.U. avuto riguardo del valore della lite ridotto
della metà.
TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso ex art. 703 c.p.c.
Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis
... ed ivi residente in Via ... omissis
... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto
rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (c.f. /
p.i. ... omissis ...) con Studio Legale ad ... omissis
... (indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis
...) presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti
rilasciata in calce al presente atto su separato documenti informatico ai sensi
dell'art. 83 comma III c.p.c.,
NEI CONFRONTI DI
CAIO, nato
ad ... omissis ... il ... omissis ... e residente
ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...
Per comunicazioni / notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione all’indirizzo p.e.c.
… omissis …
*****
Ill.mo
Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice designato alla procedura,
PREMESSO IN FATTO
1) che TIZIO è
proprietario di un appartamento destinato ad uso di civile abitazione sito nel
Comune di ... omissis ... in Via ... omissis
... censito al catasto urbano del Comune di ... omissis
... al foglio n. ... omissis ... partita
n. ... omissis ... particella n. ... omissis
... come da estratto catastale allegato (doc.1);
2) che
all’insaputa (ovvero contro la volontà ...) di TIZIO il convenuto CAIO si è
immesso nel possesso dell’immobile;
3) che,
all'insaputa di TIZIO, CAIO ha sostituito le chiavi della porta d'ingresso, di
fatto estromettendo TIZIO dal possesso / godimento dell'appartamento ed
impedendogli di farvi rientro;
4) che lo spoglio
è avvenuto in data _ / _ / _ e pertanto non è ancora trascorso un anno dal
fatto;
5) che per
effetto di quanto precede TIZIO non ha mai più potuto accedere al proprio
appartamento, del cui possesso risulta essere spogliato violentemente e/o
occultamente in modo ininterrotto a far data dal _ / _ / _;
6) che ogni
tentativo di reimmettere bonariamente TIZIO nel possesso del proprio
appartamento non ha sortito alcun effetto (doc.2);
7) che non sono
ancora trascorsi dodici mesi dall'atto di spoglio violento / occulto;
E RILEVATO ALTRESI IN DIRITTO
che per
costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass.
Civ. dd. 27/01/2004, n.1426; Pretura di Taranto dd. 11/01/1989) la
sostituzione della serratura di accesso da parte del detentore finalizzata ad
estromettere dal godimento della dimora il legittimo proprietario integra a
tutti gli effetti gli estremi dello spoglio, se ad essa non s’accompagna la
ri-consegna delle chiavi al legittimo proprietario.
Tutto ciò
premesso e considerato, il ricorrente come in epigrafe meglio generalizzato,
rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rivolge Ossequiosa
ISTANZA
alla S.V.
Ill.ma affinché, visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., letto il
ricorso che precede ed esaminata la documentazione ad esso allegata, disposta
la comparizione personale delle parti in udienza dinnanzi a Sé ai sensi
dell’art. 669 sexies c.p.c. ed assunte le sommarie informazioni ritenute
opportune, voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto contrariis
rejectis
ORDINARE
la
reintegrazione di TIZIO, nato ad ... omissis
... il ... omissis ... ed ivi residente in
Via ... omissis ... C.F. ... omissis ..., nel
pieno ed esclusivo possesso dell’appartamento di cui alla narrativa, libero
da persone, cose ed altrui avvolti, adottando ogni conseguente provvedimento di
legge.
Istanze istruttorie: ogni istanza
riservata all’esito della fase cautelare tenuto conto del contegno processuale
della controparte.
In ogni caso: con vittoria di
spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. 55/2014,
oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Documenti allegati in copia:
1) Estratto
catastale dell'appartamento;
2) Lettera
monitoria A/R dd.... omissis ...
3) ... omissis
...
Con riserva di
ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire tenuto conto del contegno
processuale di controparte.
Dichiarazione di Valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 dd. 30/05/2002 e ss. mm. il valore della
presente causa è indeterminabile e sconta il relativo C.U. ridotto della metà,
oltre ad € 27,00= per valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Con Osservanza.
Milano, lì
_____________ 2016.
Avv.
____________________ .
(Segue la
procura alle liti su separato documento informatico)
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