LE AZIONI A TUTELA DEL POSSESSO: LA REINTEGRAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL POSSESSO






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Art. 1168 c.c. (l'azione di reintegrazione del possesso)
[I]. Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
[II]. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
[III]. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
[IV]. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.


Art. 1170 c.c. (l'azione di manutenzione del possesso)
[I]. Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
[II]. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata.
[III]. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.


Art. 703 c.p.c. (l'azione di reintegrazione / manutenzione del possesso)
[I]. Le domande di reintegrazione e di manutenzione  del possesso si propongono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente a norma dell'art. 21 c.p.c.
[II]. Il giudice provvede ai sensi degli artt. 669 bis e ss. c.p.c., in quanto compatibili.
[III]. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.
[IV]. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'art. 669 novies terzo comma c.p.c.


ANNOTAZIONI


L’azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e quella di manutenzione (art. 1170 c.c.) del possesso sono i rimedi che l'ordinamento mette a disposizione di chi è possessore di un bene del quale sia stato privato, ovvero che ne sia stato molestato nell'esercizio del possesso.
La legittimazione attiva ad esperire l'azione di reintegrazione spetta al possessore ed al detentore (esclusa la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità), mentre per l'azione di manutenzione la legittimazione spetta solo al possessore di buona fede (possessore da oltre un anno, ininterrotto e non clandestino).
La spoliazione del bene, il cui rimedio è l'azione di reintegrazione, deve essere stata violenta ovvero occulta, ed in ogni caso contro la volontà dell'avente diritto.
L'azione a tutela del possesso si propone con ricorso indirizzato al Tribunale del luogo competente per territorio e si applicano le norme relative ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e ss. c.p.c.).
All'atto dell'iscrizione a ruolo deve essere versato un contributo forfetario di € 27,00 ed un C.U. avuto riguardo del valore della lite ridotto della metà.




TRIBUNALE ORDINARIO DI ... omissis ...
Ricorso ex art. 703 c.p.c.


Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (c.f. / p.i. ... omissis ...) con Studio Legale ad ... omissis ... (indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...) presso il quale è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su separato documenti informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c.,

 NEI CONFRONTI DI

CAIO, nato ad ... omissis ... il ... omissis ... e residente ad ... omissis ... C.F. ... omissis ...

Per comunicazioni / notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione all’indirizzo p.e.c. … omissis …

*****
Ill.mo Tribunale di ... omissis ... in persona del Giudice designato alla procedura,

PREMESSO IN FATTO

1) che TIZIO è proprietario di un appartamento destinato ad uso di civile abitazione sito nel Comune di ... omissis ... in Via ... omissis ... censito al catasto urbano del Comune di ... omissis ... al foglio n. ... omissis ... partita n. ... omissis ... particella n. ... omissis ... come da estratto catastale allegato (doc.1);

2) che all’insaputa (ovvero contro la volontà ...) di TIZIO il convenuto CAIO si è immesso nel possesso dell’immobile;

3) che, all'insaputa di TIZIO, CAIO ha sostituito le chiavi della porta d'ingresso, di fatto estromettendo TIZIO dal possesso / godimento dell'appartamento ed impedendogli di farvi rientro;

4) che lo spoglio è avvenuto in data _ / _ / _ e pertanto non è ancora trascorso un anno dal fatto;

5) che per effetto di quanto precede TIZIO non ha mai più potuto accedere al proprio appartamento, del cui possesso risulta essere spogliato violentemente e/o occultamente in modo ininterrotto a far data dal _ / _ / _;

6) che ogni tentativo di reimmettere bonariamente TIZIO nel possesso del proprio appartamento non ha sortito alcun effetto (doc.2);

7) che non sono ancora trascorsi dodici mesi dall'atto di spoglio violento / occulto;          
                 
E RILEVATO ALTRESI IN DIRITTO 

che per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. dd. 27/01/2004, n.1426; Pretura di Taranto dd. 11/01/1989) la sostituzione della serratura di accesso da parte del detentore finalizzata ad estromettere dal godimento della dimora il legittimo proprietario integra a tutti gli effetti gli estremi dello spoglio, se ad essa non s’accompagna la ri-consegna delle chiavi al legittimo proprietario.
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente come in epigrafe meglio generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato ut supra rivolge Ossequiosa         
                 
ISTANZA

alla S.V. Ill.ma affinché, visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c., letto il ricorso che precede ed esaminata la documentazione ad esso allegata, disposta la comparizione personale delle parti in udienza dinnanzi a Sé ai sensi dell’art. 669 sexies c.p.c. ed assunte le sommarie informazioni ritenute opportune, voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto contrariis rejectis      
                                        
ORDINARE

la reintegrazione di TIZIO, nato ad ... omissis ... il ... omissis ... ed ivi residente in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ..., nel pieno ed esclusivo possesso dell’appartamento di cui alla narrativa, libero da persone, cose ed altrui avvolti, adottando ogni conseguente provvedimento di legge.

Istanze istruttorie: ogni istanza riservata all’esito della fase cautelare tenuto conto del contegno processuale della controparte.

In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.

Documenti allegati in copia:
1) Estratto catastale dell'appartamento;
2) Lettera monitoria A/R dd.... omissis ...
3) ... omissis ...
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire tenuto conto del contegno processuale di controparte.

Dichiarazione di Valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 dd. 30/05/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è indeterminabile e sconta il relativo C.U. ridotto della metà, oltre ad € 27,00= per valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo.

Con Osservanza.
Milano, lì _____________ 2016.
Avv. ____________________ .   

(Segue la procura alle liti su separato documento informatico)                                         






                   

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