L'INTERVERSIONE DEL POSSESSO


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CENNI SULLA DETENZIONE, SUL POSSESSO E SUL MUTAMENTO DA
DETENZIONE IN POSSESSO NELL'AZIONE EX ART. 1168 c.c.
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FATTISPECIE 
Nel 2010 TIZIO conviene in un giudizio possessorio CAIO, radicando nei suoi confronti un'azione ex art. 1168 c.c. per la reintegrazione nel possesso di un immobile (appartamento) di proprietà dello stesso TIZIO, del quale egli deduce di essere stato spogliato in modo violento per fatto e colpa addebitabili allo stesso CAIO.
Deduce TIZIO che CAIO, già in possesso delle chiavi della porta d'ingresso dal 2008, dopo avere goduto dell'appartamento con animus detinendi e previo permesso del legittimo proprietario, successivamente nel 2010 richiesto di riconsegnare chiavi ed appartamento, aveva opposto a TIZIO il proprio rifiuto ed anzi aveva sostituito il cilindretto della porta d'accesso; ragione che induceva TIZIO a promuovere un'azione possessoria contro CAIO, deducendo la cd. interversio possessionis.
Costituendosi in giudizio, CAIO eccepisce la decadenza di TIZIO dall’azione possessoria per lo spirare del termine annuale previsto dall’art.1168 c.c. Deduce, infatti, CAIO che, se di spoglio si tratta visto che nel caso di specie egli aveva già il possesso delle chiavi dal 2008, questo sarebbe comunque maturato due anni prima dal radicamento dell'azione possessoria, posto che - appunto - dal 2008 lo stesso CAIO aveva il "possesso" delle chiavi e dell'immobile. Ragione per la quale a detta di CAIO l'azione possessoria sarebbe  di fatto improponibile nel 2010.
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SOLUZIONE AL PROBLEMA
A fondamento della tempestività dell'azione, deduce TIZIO che CAIO, contrariamente a quanto ex adverso riferito, era ritenuto esclusivamente detentore delle chiavi e dell'appartamento sino a quando, con lettera manoscritta nel 2010, aveva manifestato all'esterno ed in particolare allo stesso TIZIO la propria intenzione di disporre del bene come se fosse proprio, escludendo il legittimo proprietario, non restituendo chiavi ed appartamento di cui era stato a propria volta richiesto, ed anzi sostituendo il cilindretto.
A conferma di quanto precede, TIZIO produceva in giudizio un manoscritto di CAIO risalente ancora al 2008, in cui egli riconosceva il "permesso" del legittimo proprietario a disporre delle chiavi e dell'appartamento, ma soprattutto riconosceva la proprietà di TIZIO sul bene e la dipendenza della sua detenzione da siffatto diritto.
Tanto premesso, non si può non considerare cosa distingue la detenzione dal possesso, vale a dire l’animus detinendi e l’animus possidendi, giacché tanto la detenzione quanto il possesso sono caratterizzati da un elemento comune: la materiale disponibilità del bene o corpus.
La detenzione può definirsi, dunque, come un potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare un’attività corrispondente ad un diritto reale. 
Nel detentore concorrono la materiale disponibilità della cosa e la consapevolezza di disporne nel rispetto del diritto altrui, ossia la consapevolezza ed il riconoscimento di una preminente posizione di altri ed in qualche caso di una propria dipendenza da essa.
Al contrario, possessore è colui che ha la materiale disponibilità del bene e si comporta con riferimento al bene come se ne fosse proprietario, con esclusione di qualsiasi altro.
Sulla base di quanto precede, è proprio il manoscritto imputabile a CAIO a togliere ogni dubbio sulla legittimità e sulla tempestività del ricorso possessorio di TIZIO promosso nel 2010.
Infatti, CAIO riconoscendo la posizione preminente di TIZIO sull’appartamento, dal momento che riferisce espressamente di un permesso e di appartamento di proprietà di Tizio esprime un evidente animus detinendi.
A questo punto è chiaro che solo col rifiuto opposto nel 2010 di restituire le chiavi in Suo possesso ed anzi sostituendo il cilindretto, CAIO ha manifestato per la prima volta un animus possidendi, maturando la cd. interversio possessionis.
La Giurisprudenza di merito afferma: l’interversio possessionis non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, sostituendo al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento (Trib. di Roma, Sez. VI, dd. 06/06/2011, n. 12707).
Qundi il dies a quo per computare il termine annuale nei confronti di CAIO deve coincidere necessariamente con l'anno 2010, quando per la prima volta egli manifestava all'esterno il proprio animus possidendi.
L’azione è, dunque, assolutamente tempestiva.
Esplicativa al riguardo è la pronuncia della Suprema Corte dd. 27/01/2004, n.1426: in tema di azioni possessorie, configura un atto di spoglio la sostituzione della serratura della porta di accesso all'immobile da parte dei detentori se ad essa non sia seguita la consegna di copia delle chiavi ai proprietari che ne avevano fatto richiesta, qualificandosi tale azione come privazione del possesso fino ad allora esercitato dai proprietari e, al tempo stesso, come primo inequivoco atto di interversione del possesso compiuto dai detentori.
Ed ancora: deve essere riconosciuta tutela possessoria per lo spoglio subìto da uno dei coniugi ad opera dell'altro coniuge, relativo ad un immobile di proprietà esclusiva dello spoliator, ma utilizzato come seconda casa (nel caso di specie, il coniuge, proprietario esclusivo di un casale, ha modificato i codici di apertura dei cancelli e ha sostituito tutte le serrature dell'immobile, impedendo alla moglie di continuare ad accedervi, Tribunale di Arezzo, dd. 04/03/2010).

(Avv. Luca Conti).

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