LA MEDIAZIONE
OBBLIGATORIA
1) Introduzione alla
"mediazione obbligatoria": la formulazione originaria dell'art. 5 del
Decreto Legge n.28/2010.
2) La nuova mediazione
obbligatoria dopo il Decreto Legge "del fare".
3) Altre novità
introdotte dal Decreto Legge “del fare”.
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1) La
formulazione originaria dell'art. 5 D.L. 28/2010.
1. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione
ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto
dal D. Lg.s dd. 8/10/2007 n.179 ovvero il procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1/9/1993 n.385 e successive
modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo
stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37 e 140, nonché 140 bis del Codice del Consumo.
2. Fermo quanto previsto dal
comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di
giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a
procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima
dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non
e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono
all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine
di cui all'art. 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si
applicano:
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida
di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.
c) nei procedimenti possessori,
fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 comma III c.p.c.
d) nei procedimenti di
opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di
consiglio;
f) nell'azione civile esercitata
nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal
comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto
ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o
conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su
eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine
di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6. Allo
stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la
mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La
domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto
nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto,
fermo il rispetto del criterio di cui all'art. 4 comma I. In ogni caso, le
parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o
all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la
domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se
il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui
all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo.
2) La nuova mediazione obbligatoria dopo il Decreto
Legge "del fare".
Tra i vari interventi legislativi del Governo
Letta in favore del processo civile, il Decreto Legge
n.69/13 meglio noto come il D.L. "del
fare" ha introdotto importanti novità per quanto riguarda la mediazione
obbligatoria, già disciplinata dall'art. 5 del D.L. n.28/2010,
successivamente abrogata ed ora ripristinata con alcune novità.
La mediazione obbligatoria è stata ripristinata
decorsi trenta giorni dall'approvazione delle Legge di conversione
del Decreto Legge "del fare" a propria volta
approvata nei sessanta giorni successivi al 22/06/2013, corrispondente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo del decreto.
Il Decreto Legge "del fare" ha
apportato una rilevante modifica al testo dell'art. 5 comma I del D.L.
n.28/2010: infatti, sono state escluse dalla mediazione obbligatoria le
cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli e
dei natanti, contrariamente a quanto previsto nell'originaria formulazione
(vedi sopra).
Pertanto, ad oggi la mediazione obbligatoria quale
condizione di procedibilità per l'esperimento dell'azione in giudizio è
limitata alle controversie in materia di:
1) condominio;
2) diritti reali;
3) divisione;
4) successione ereditaria;
5) patti di famiglia;
6) locazione;
7) comodato;
8) affitto di azienda;
9) responsabilità sanitaria;
10) diffamazione a mezzo stampa;
11) contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Restano, dunque, escluse le sole controversie in
materia di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e
natanti: una scelta che se per un verso potrebbe anche apparire un
bene, considerata la delicatezza e per molti aspetti il tecnicismo della
materia (essendo capitato non di rado di imbattersi in organismi di mediazione
non sempre competenti), per un altro verso sembrerebbe invece una
scelta dannosa, considerata la mole di cause di questo tipo che intasano
le aule di giustizia. A questo punto, vista la scelta opinabile del
Legislatore, per la stessa ragione sarebbe stato preferibile escludere
dalla mediazione obbligatoria anche le controversie in materia di "responsabilità
sanitaria".
Curiosamente, però, restano assoggettate alla
mediazione obbligatoria le controversie aventi per oggetto i contratti
assicurativi: una scelta che a prima vista sembrerebbe un controsenso
rispetto alla scelta sopra descritta, essendo queste controversie pur sempre
attinenti alla materia della R.C. auto ed alle cause di risarcimento del danno
provocato dalla circolazione di veicoli e natanti.
Si pensi - ad esempio - ad una causa di risarcimento danni conseguenti ad un sinistro stradale, che vedesse quale contraddittore processuale anche la Compagnia di Assicurazione del responsabile, citata non solo dal danneggiato ma anche (ed appositamente) dal responsabile del sinistro per inadempimento contrattuale: una chiamata in causa giustificata per ipotesi all'omessa ovvero all'insufficiente manleva del sinistro.
Nel caso appena citato, la causa civile dovrebbe seguire necessariamente due strade: il giudizio afferente l'accertamento del danno in punto an debeatur ed in punto quantum dovrebbe seguire il normale iter giudiziale, mentre il contenzioso tra l'assicurato (e responsabile del sinistro) e l'assicuratore dovrebbe seguire preliminarmente la via della mediazione obbligatoria. Le conseguenti difficoltà di questa scelta improvvida del Legislatore appaiono evidenti: il Giudice, non potendo scindere la causa e le relative domande, dovrebbe sospendere il giudizio civile di accertamento/risarcimento promosso dal danneggiato, in attesa che sia definito preliminarmente il contenzioso tra il responsabile del sinistro e la compagnia di assicurazione.
Un altro aspetto importante della riforma riguarda la
cd. "mediazione ex officio" relativa a tutte quelle controversie
in cui non è prevista la mediazione obbligatoria: nel testo originario
dell'art. 5 si prevedeva che il Giudice potesse suggerire alle
parti il percorso della mediazione, le quali parti però dovevano prestare il
loro consenso.
Al contrario, oggi col Decreto Legge "del
fare" l'adesione o consenso delle parti al suggerimento del
Giudice sparisce del tutto: in qualsiasi momento il Giudice (prima dell'udienza
di precisazione delle conclusioni) può deferire le parti davanti ad un
organismo di mediazione per tentare la conciliazione della lite, senza dover
raccogliere il loro preventivo consenso; in tal caso la mediazione ex
officio diviene condizione di procedibilità.
Tra le procedure sottratte alla mediazione
obbligatoria restano quelle per ingiunzione di pagamento, almeno finché in
sede di opposizione a d.i. (art. 645 c.p.c.) non siano stati adottati i
provvedimenti previsti dall'art. 648 c.p.c. nel corso della prima udienza.
Quanto precede vale anche per il recupero
forzoso (tramite ricorso per ingiunzione di pagamento) delle spese
condominiali non assolte dai condomini: anche queste
controversie, però, saranno assoggettate a mediazione obbligatoria nel momento
in cui il condomino moroso impugnasse l'ingiunzione con lo strumento
dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. e dopo l'adozione dei
provvedimenti previsti dall'art. 648 c.p.c.
Altrettanto dicasi per la procedura di convalida di sfratto.
Tra le materie, viceversa, comprese nella
mediazione obbligatoria c'è l'impugnazione delle delibere
assembleari.
In questo caso, poiché il termine per promuovere la
causa giudiziale è di appena trenta giorni dall'adozione della delibera
ovvero dalla sua comunicazione al condomino assente, per evitare decadenze si
suggerisce di promuovere comunque la causa, fissando un termine di
comparizione per il convenuto superiore a quello minimo previsto
dall'art.163 bis c.p.c. (ad esempio di 120 gg. o più) e
nel frattempo promuovere la procedura di mediazione: il vantaggio di questa
soluzione consiste nel fatto che già in occasione della prima udienza l'attore
potrà dare atto al Giudice dell'intervenuta cessazione della materia
del contendere, perché nel frattempo si è perfezionato l'accordo conciliativo,
ovvero esibire il verbale di conciliazione negativo, per superare l'eccezione
di improcedibilità sollevata ex officio dal Giudice ovvero
dalla controparte.
Resta inteso, tuttavia, che in pendenza di
mediazione il termine di trenta giorni per promuovere l'azione giudiziale resta
sospeso.
Un'altra novità riguarda il termine per il
completamento della procedura di mediazione, che diminuisce da quattro a tre
mesi.
Prima di iniziare la procedura di mediazione, il mediatore dà comunicazione all'altra parte della domanda di mediazione e domanda se intende aderire; se l'altra parte dichiara di non aderire alla proposta di mediazione, se ne redige un verbale negativo che l'attore (nel giudizio civile) potrà utilizzare per superare l'eccezione preliminare della condizione di procedibilità.
E per venire incontro alle richieste di certa
avvocatura, poco incline ad aderire alla mediazione e perdere così i propri
privilegi nel giudiziale (da qui il noto adagio "causa che pende causa
che rende") il legislatore ha previsto espressamente che il verbale di
conciliazione, per essere omologato, debba essere sottoscritto oltre che dalle
parti anche dai rispettivi avvocati.
In vero, il D.L. n.69/2013 non prevede espressamente
che le parti debbano essere assistite dai propri Legali dinnanzi all'organismo
di mediazione; ma la presenza necessaria degli avvocati si desume
implicitamente proprio dall'espressa previsione di omologazione del verbale con
le loro firme.
Un'altra novità importante riguarda la proprio categoria
degli avvocati, che sono stati equiparati a "mediatori di
diritto". Definizione quanto mai criptica quella che precede,
visto che non è previsto un aggiornamento obbligatorio costante e l'avvocato
che intendesse fare il mediatore non potrebbe farlo autonomamente, ma dovrebbe
iscriversi ad un organismo ad hoc e seguire un corso di
formazione professionale.
Resta fermo invece l'obbligo di far sottoscrivere alla
parte assistita, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la nota
informativa sulla mediazione obbligatoria già prevista dal D.L. n.28/2010.
In sede giudiziale, il mancato esperimento del
tentativo di mediazione (nelle materie soggette a mediazione obbligatoria) deve
essere eccepito dal Giudice ovvero dalla parte convenuta entro e non oltre la
prima udienza: se il Giudice rileva il mancato esperimento della mediazione,
dichiara l'improcedibilità della causa.
Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il
mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria può avere
gravissime conseguenze per l'opponente: infatti, se si rientra in quelle
materie per cui ex lege la mediazione è obbligatoria,
l'opponente oltre a promuovere la causa di opposizione deve anche tentare la
conciliazione; in difetto, il Giudice potrebbe rilevare d'ufficio il vizio e
dichiarare improcedibile l'opposizione, con la conseguenza che il decreto
ingiuntivo diventerebbe definitivo.
Per altro verso, anche nelle materie non ricomprese
tra quelle previste dall'art. 5 comma I D.L. 28/2010, la mediazione può
diventare condizione di procedibilità della causa giudiziale attraverso lo
strumento della cd. mediazione ex officio: se il Giudice decide di
rimettere le parti dinnanzi ad un organismo di mediazione e queste non
provvedono, all'atto della ripresa della causa, egli potrebbe anche dichiarare
l'improcedibilità del contenzioso. Una modifica, quella che precede, che non
pare affatto in sintonia con le finalità della mediazione, visto che le parti
potrebbero essere del tutto esautorate dalla facoltà di poter disporre o meno
della mediazione anche in quelle materie non ricomprese nell'art. 5 comma I.
Come si è detto, il termine per ultimare la mediazione
è di tre mesi. La mancata adesione di una delle parti alla mediazione ovvero il
mancato accoglimento senza giustificato motivo (da intendersi come motivo
oggettivo) della soluzione proposta dal mediatore, può costituire argomento di
prova da parte del Giudice, che in funzione di quanto precede ha il potere di
condannare il soccombente anche al pagamento di una ulteriore somma
corrispondente all'importo del C.U.
3) Le altre novità del Decreto Legge “del fare”.
Sono state inserite alcune modifiche al codice di
procedura civile, e segnatamente (tra le tante) agli artt. 185 bis e 645-648 c.p.c.
L'art. 185 bis c.p.c. è una norma del
tutto nuova, che fa seguito all'art. 185 c.p.c.: grazie a questo articolo s'introduce nel codice di
procedura civile l'obbligo per il Giudice di formulare sin dalla prima
udienza e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni una proposta di conciliazione che deve essere messa a
verbale; anche in questo caso, la mancata adesione senza giustificato motivo
alla proposta di conciliazione formulata dal Giudice può essere valutata come
argomento di prova ai fini della decisione finale; all'udienza fissata per la
discussione della proposta non è obbligatoria la presenza delle parti, basta la
presenza degli avvocati, che però devono avere ricevuto procura in tal senso.
All'art. 645 c.p.c. è ora previsto che, qualora
l'opponente abbia fissato una prima udienza molto in là nel tempo e ben oltre i termini minimi di legge (con evidenti
intenti dilatori) il convenuto / opposto può chiedere al Giudice (Presidente
del Tribunale ovvero al G.I. se già nominato) l'anticipazione della prima
udienza, ed il Giudice è tenuto a fissargliela non oltre il 30° giorno dal
termine minimo a comparire (dunque entro e non oltre 120 gg. dalla notifica
dell'atto di opposizione).
All'art. 648 c.p.c. è ora previsto obbligatoriamente che
il provvedimento sulla richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto deve essere adottato direttamente nel corso della prima udienza di trattazione dell'opposizione,
cosa che imporrà ai Giudici di leggere attentamente le carte processuali già
dai primissimi atti introduttivi, senza possibilità di avvalersi della cd.
"riserva".
(a cura di Avv. Luca Conti)
Ho notificato citazione, dimenticando di esperire la mediazione oblbigatoria. Dopo aver iscritto a ruolo la causa ho anche esperito il tentativo davanti all'organismo di mediazione. Il convenuto non è comparso. Se esibisco il verbale di mancata comparizione alla mediazione, la domanda giudiziale resta improcedibile?
RispondiEliminaNo, a questo punto la domanda è proponibile perché il tentativo di mediazione è stato esperito; il verbale di mancata conciliazione per assenza del convenuto semmai gioca a sfavore proprio della controparte, che senza giustificato motivo non è comparsa.
RispondiEliminadevo fare una causa per vendita immobiliare di aliud pro alio: devo fare la mediazione ?il mio dubbio è che venga considerata come vertenza sul diritto reale proprietà....
RispondiEliminaSe l'obbligazione dedotta in giudizio è una vendita aliud pro alio ritengo che l'esperimento della mediazione obbligatoria non sia necessario.
EliminaHo un problema analogo: devo recuperare alcuni crediti derivanti da un contratto di campeggio; gia' in passato, tuttavia, lo stesso contratto e' stato qualificato (a mio avviso erroneamente) quale locazione di immobile (affitto di piazzola); in questo caso la mediazione sarebbe obbligatoria. A Suo avviso come sarebbe meglio procedere?
RispondiEliminaSe si tratta di un recupero crediti si può tranquillamente procedere con un ricorso per ingiunzione di pagamento, devolvendo il tentativo di media-concliazione alla successiva fase di opposizione, sempre che l'obbligato al pagamento faccia opposizione.
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