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martedì 29 gennaio 2013

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE






RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO



Art.710 c.p.c. (modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi).  
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio (art.737 e ss. c.p.c.), la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento.


Art.737 c.p.c. (disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, forma della domanda introduttiva).

I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso (art. 125 c.p.c.) al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.


Art.738 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio).

Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero (artt. 70-71 c.p.c.), gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice può assumere informazioni.


Art.156 c.c. (effetti della separazione nei rapporti patrimoniali tra coniugi).

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e ss. c.c.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art.155 c.c. 
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.2818 c.c.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato [671 c.p.c.] e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti (art.710 c.p.c.).


                                        BREVI ANNOTAZIONI


L'atto introduttivo ha la  ricorso da redigersi su documento informatico firmato digitalmente (nomefile.pdf.p7m) e deve essere depositato telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale competente per territorio (quello che ha pronunciato sulla domanda di separazione dei coniugi). 
Al ricorso deve essere allegata copia autentica del decreto che ha omologato le condizioni della separazione consensuale, ovvero copia autentica della sentenza che ha deciso sulla separazione giudiziale dei coniugi col visto di passaggio in giudicato.
Il procedimento è esente da valori bollati all'atto dell'iscrizione a ruolo, ma sconta un CONTRIBUTO UNIFICATO D'IMPORTO VARIABILE TRA € 43,00 ed € 98,00  (nuovi importi in vigore dal 25 giugno 2014) a seconda che il ricorso sia congiunto ovvero contenzioso. 
Il provvedimento che decide sulla domanda di modifica ha la veste formale di decreto motivato, reclamabile avanti la Corte d'Appello nel termine di 10 gg. dalla comunicazione / notificazione del provvedimento ai sensi dell'art. 739 co. I e II c.p.c.
I provvedimenti che fissano gli assegni alimentari e di mantenimento non sono mai definitivi, ossia non sono idonei a passare in giudicato in quanto pronunciati rebus sic stantibus: essi conservano i loro effetti fino a quando, per eventi successivi al loro pronunciamento, non si verifichi un mutamento oggettivo delle condizioni economiche tra i coniugi. Ciò significa che la variazione peggiorativa ovvero migliorativa della situazione economica di un coniuge piuttosto che dell'altro giustificheranno l’accoglimento di una richiesta di modifica in punto quantum dell'assegno di mantenimento; per altro verso, il coniuge al quale non era stato attribuito in sede di separazione  alcun assegno di mantenimento potrà chiedere al Tribunale il riconoscimento del diritto a conseguirlo, qualora successivamente alla separazione sia peggiorata la sua situazione economica, ovvero sia sensibilmente migliorata quella dell’altro.



TRIBUNALE DI ... omissis ...
Ricorso per la modifica delle condizioni
economiche di separazione 
 
Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis .... e residente a .... omissis .... in Via / P.zza ... omissis ... C.F. ... omissis ... agli effetti del presente atto rappresentato e difeso dall'avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...), con Studio Legale a ... omissis ... in Via / P.zza ... omissis ..., ivi elettivamente domiciliato giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c. in calce al presente atto su separato documento informatico.
Nei confronti di: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via  / P.zza ... omissis ...  C.F. ... omissis ...
 *****
Per comunicazioni di Cancelleria e notificazioni: si chiede di ricevere ogni comunicazione / notificazione inerente la procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ...
*****
Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di ... omissis ...
PREMESSO
1) che con decreto di data ... omissis ... veniva omologata dal Tribunale di ... omissis ... in persona del Presidente dott. ... omissis ... la separazione consensuale (ovvero, con sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ... passata in giudicato veniva pronunciata la separazione giudiziale) tra TIZIO e CAIA sub RG ... omissis ... (doc.1);
2) che tra le statuizioni di carattere economico si è previsto il pagamento della somma di € ... omissis ... da parte di TIZIO in favore di CAIA quale contributo mensile al suo mantenimento, almeno fin tanto che la stessa non avrà raggiunto l’autosufficienza economica, tale da garantirLe la conservazione dello stesso tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio;
3) che in sede separazione consensuale (ovvero giudiziale) CAIA ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito;
4) che, successivamente all’omologa di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale), CAIA ha reperito un'occupazione lavorativa beneficiando di un reddito fisso mensile da lavoro dipendente pari ad € ... omissis ...;
5) che, al contrario, il reddito mensile del marito obbligato a versare l'assegno di mantenimento è venuto ad essere gravato da nuove spese: ... omissis ...;
6) che, al netto delle spese fisse mensili, a TIZIO non residuano sufficienti entrate economiche tali da garantirgli allo stesso tempo la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della moglie separata;
7) che per effetto della migliorata situazione economico / reddituale della convenuta e di quella peggiorata in capo al marito ricorrso i presupposti per chiedere la modifica delle determinazioni di carattere economico assunte in sede di separazione;
8) che per effetto di quanto sopra ricorrono i presupposti ex lege ai sensi dell'art. 156 ultimo comma c.c. per domandare al Tribunale la modifica delle statuizioni di carattere economico, essendo intervenuti fatti nuovi successivi all'omologa della separazione (ovvero) del deposito della sentenza di separazione.
 *****
Tutto ciò premesso e considerato, TIZIO come in epigrafe meglio generalizzato, rappresento, difeso e domiciliato ut supra, rivolge ossequiosa
ISTANZA
alla S.V. Ill.ma, affinché letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti ad esso allegati, disposta la comparizione personale delle parti dinnanzi a Sé, disposti i provvedimenti istruttori ritenuti necessari ed urgenti nelle more del giudizio, ed ordinata se del caso alla convenuta l’esibizione in giudizio delle buste paga successive all'omologa di separazione (ovvero al passaggio in giudicato della sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ...),  di voler
ACCOGLIERE
il presente ricorso e per l’effetto, contrariis rejectis, con decreto motivato così giudicare.
In via principale: dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale (ovvero) giudiziale sub RG ... omissis ... .
In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, avuto riguardo dell’accresciuto reddito di CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato. 
In via istruttoria: ordinarsi a CAIA la produzione in giudizio delle sue ultime buste paga.
In ogni caso: con vittoria di onorari di lite e spese documentate ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco delle produzioni documentali:
1) ricorso per separazione consensuale e pedissequo decreto di omologa dd. ... omissis ... sub RG ... omissis ... (ovvero) sentenza di separazione giudiziale del Tribunale di  ... omissis ... sub RG  ... omissis ... col visto di passaggio in giudicato
2) ... omissis ...
Dichiarazione di valore della causa: la presente procedura, trattandosi di un procedimento in camera di consiglio giudiziale, sconta un C.U. fisso pari ad ... omissis ... (43,00 euro oppure 98,00 euro a seconda che il ricorso sia consensuale ovvero giudiziale).
Con Osservanza.
Milano, lì …… / …… / 2019.
Avv. ______________

(a cura di Avv. Luca Conti)

giovedì 17 gennaio 2013

AZIONE POSSESSORIA E OPPOSIZIONE DEL TERZO ALL'ESECUZIONE



RICORSO PER LA REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO
ED OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE

*****

FATTISPECIE: CAIO, possessore illegittimo di un immobile di proprietà esclusiva di TIZIO che ne assume lo spoglio in proprio danno, viene convenuto a giudizio dallo stesso TIZIO, chee ne domanda la reintegrazione. Il ricorso possessorio di TIZIO viene accolto dal Tribunale, che condanna CAIO  a reintegrarlo nel possesso dell'immobile, libero da persone e cose. SEMPRONIA, convivente more uxorio di CAIO rimasta estranea al giudizio possessorio tra TIZIO e CAIO, ricorre al Giudice dell'Esecuzione per bloccare nei propri confronti l'attuazione dell'ordinanza di reintegrazione ottenuta da TIZIO, notificandogli un atto di opposizione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. 
SEMPRONIA, per resistere all'attuazione dell'ordinanza di reintegrazione, non deduce la lesione di un diritto reale, bensì una situazione di mero fatto o signoria collegata al rapporto di more uxorio con CAIO.
QUESITO: è ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. della terza SEMPRONIA (convivente di CAIO) per tutelare la propria "signoria" rispetto all'immobile che forma l'oggetto della reintegrazione in favore di TIZIO?


La risposta è negativa, come recentemente statuito dal Tribunale di Roma, VII Sezione Civile.

Nel caso che precede è chiaro che se il terzo opponente nulla prova in ordine alla legittimità del proprio rapporto col bene immobile che è oggetto di reintegrazione ai sensi dell'art. 1168 c.c., ossia se non deduce in giudizio quale sia il diritto che lo lega al bene e che richia di essere pregiudicato per effetto e conseguenza della reintegrazione, l’opposizione non può essere accolta.

Un'opposizione di questo tipo, vale a dire non suffragata dal riferimento ad un diritto autonomo dell'opponente, si palesa del tutto inammissibile; oltre a ciò, rileva anche il fatto che, essendo l'ordinanza di reintegrazione resa tra i soli TIZIO e CAIO, la convivente more uxoreio SEMPRONIA - formalmente non destinataria dell'ordine di reintegrazione (semmai destinataria di fatto) non è legittimata ad opporla per difetto di identità tra soggetto intimato e soggetto opponente.

Infatti, l’opposizione all’esecuzione promossa da SEMPRONIA ai sensi dell’art. 615 comma 1 c.p.c. introduce un giudizio ordinario che dovrebbe vedere, come legittimato attivo, il soggetto contro cui l’esecuzione è stata intrapresa, e come oggetto la contestazione del diritto dell’istante a procedere all’esecuzione.

Ad avviso dello scrivente avvocato, considerato che nel frattempo l'ordinanza di reintragzione del possesso è destinata ad acquisire l’efficacia di giudicato, qualora non venga reclamata ovvero qualora venga rigettato il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., e non essendo ormai più prevista come necessaria la struttura bi-fasica del giudizio possessorio, SEMPRONIA dovrebbe radicare ben altro tipo di azione, non certamente l’opposizione all’esecuzione e, semmai, promuovere prima un intervento ad adiuvandum nella causa possessoria, oppure promuovere una opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

Infatti, la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ritiene che il soggetto terzo rimasto estraneo al giudizio possessorio possa promuovere contro l’ordinanza di reintegrazione il giudizio di opposizione, ma limitatamente al caso in cui egli abbia un proprio autonomo diritto da far valere nei confronti dell’istante, sia esso un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento, mentre il possesso sic et simpliciter non confortato da un autonomo diritto non merita questo genere di tutela. 

La Cassazione parla espressamente di opposizione del terzo ex art. 615 c.p.c. con cui è consentito al terzo di mettere in discussione il diritto dell’istante di esperire l’azione per reintegrazione in pregiudizio di un suo autonomo diritto (si vedano ex multis Cass. civ. Sez. III dd. 23/06/1984, n.3695; Cass. civ. Sez. III dd. 10/11/1993, n.11090; Cass. civ. Sez. III dd. 22/01/1998, n.603; Cass. civ.  Sez. III dd. 13/11/2009, n. 24047; Cass. civ. Sez. VI dd. 19/03/2012 n.4327).

CONCLUSIONE: secondo il prudente giudizio dello scrivente avvocato, avallato anche dall'orienjtamento della corte territoriale capitolina, il terzo opponente rimasto estraneo al giudizio possessorio svoltosi tra il propriaerio TIZIO ed il possessore di malafede CAIO, il quale terzo vanta esclusivamente una situazione di mero possesso o signoria rispetto al bene oggetto di reintegrazione, per contrapporsi all'attuazione dell'ordinanza può proporre solo l'opposizione ai sensi dell'art. 404 c.p.c. una volta che l'ordinanza di accoglimento del ricorso abbia acquisito gli effetti del "giudicato"; viceversa, in pendenza di reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. dal soccombente CAIO, lo strumento a tutela del terzo è quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma solo se l'opponente sia in grado di dedurre e provare la lesione / compromissione di un proprio "autonomo diritto" meritevole di tutela da opporre alle ragioni dell'istante.

Milano, lì 17 gennaio 2013.
Avv. Luca Conti

DIRITTI DI CANCELLERIA AGGIORNATI 2018 (TRIBUNALE)






I DIRITTI DI CANCELLERIA DEL TRIBUNALE 
AGGIORNATI AL 10/08/2018



DIRITTI PER OGNI COPIA "CARTACEA" SEMPLICE


Nr. Pagine                              Senza Urgenza                           Con Urgenza
1-4                                                     1,46                                                    4,38
5-10                                                  2,91                                                     8,73
11-20                                                5,81                                                    17,43
21-50                                               11,63                                                  34,89
51-100                                            23,25                                                   69,75
oltre 100                                   23,25+9,69                                69,75+29,07


DIRITTI PER OGNI COPIA "CARTACEA" AUTENTICA

Nr. Pagine                              Senza Urgenza                           Con Urgenza
1-4                                                     11,63                                                 34,89
5-10                                                  13,58                                                 40,74
11-20                                                15,50                                                 46,50
21-50                                               19,38                                                  58,14
51-100                                             29,07                                                 87,21
oltre 100                                   29,07+11,62                               87,21+34,86


Per l'apposizione del timbro di "depositato" sugli atti/documenti depositati in formato cartaceo in cancelleria, la marca da bollo è pari ad € 3,87 con decorrenza 10/08/2018.