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DIRITTO CIVILE - DIRITTO DI FAMIGLIA - SEPARAZIONI E DIVORZI - DIRITTI DELLE PERSONE - RESPONSABILITA' SANITARIA - DIRITTI DEI CONSUMATORI - CONTRATTUALISTICA - PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI - RECUPERO CREDITI - SUCCESSIONI - VERTENZE CONDOMNIALI - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI, IMBARCAZIONI E NATANTI - APPALTI - DIFESA PENALE

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venerdì 7 novembre 2014

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E IL DIVORZIO BREVE








LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI ED IL DIVORZIO BREVE QUALI STRUMENTI DEFLATTIVI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

(Leggi n.162/2014 e n.55/2015)


Tra le novità più rilevanti recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n.162 del 10/11/2014 e n.107 del 11/05/2015) ci sono la legge n.162/2014 recante "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" tra le quali spicca la NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI e la legge n.55/2015 che ha modificato l'art.3 comma 1 lett. b) della Legge n.898/1970, introducendo nell'ordinamento il DIVORZIO BREVE.


COS'E' LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
(art.2 legge n.162/2014)

La NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI è regolamentata dalla Legge n.162/2014 ed in particolare dagli artt. 2-6.
L'art.2 dispone che la negoziazione è l'accordo col quale le parti di una controversia, che non si siano rivolte ad un Giudice ovvero ad un Arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolverla con la sola assistenza dei propri avvocati (uno o più d'uno) e senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria. 

All'avvocato è attribuito il potere di autenticare le sottoscrizioni delle parti poste in calce all'invito per la negoziazione assistita ed alla convenzione che la definisce, per la quale è prevista la forma scritta sotto pena di nullità. 

Sempre l'art.2 comma II prevede che il termine per espletare la procedura di negoziazione non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a tre mesi. Tuttavia, su accordo delle parti esso può essere prorogato di ulteriori trenta giorni.

La CONVENZIONE che definisce la procedura di NEGOZIAZIONE deve essere redatta per iscritto sotto pena di nullità, deve essere conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati scelti dalle parti e deve essere conclusa nel termine massimo stabilito dalle parti secondo quanto previsto dal già citato comma II.

E' compito degli avvocati di autenticare la firma della parte assistita sia all'atto dell'invito alla negoziazione sia all'atto della convenzione che la conclude; inoltre è dovere deontologico dell'avvocato di informare il proprio cliente (all'atto del conferimento del mandato) della possibilità di ricorrere alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA quale strumento deflattivo delle controversie.


LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE PROMOSSA IN GIUDIZIO
(art.3 legge n.162/2014)

In determinate materie, quali il risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti e le richieste di pagamento a qualsiasi titolo per somme non superiori i 50 mila euro, la NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI è posta come condizione di procedibilità della domanda promossa in giudizio. In altri termini, qualora non sia stata tentata la negoziazione assistita prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, il giudice investito della controversia dovrà sospendere la causa, concedendo alle parti un termine per espletare il tentativo di negoziazione.

La violazione di questa condizione di procedibilità deve essere eccepita dal soggetto convenuto a giudizio oppure rilevata d'ufficio dal giudice entro e non oltre la prima udienza di trattazione; l'omesso rilievo della violazione di cui all'art. 3 comma I potrebbe comportare, infatti, la nullità di tutti gli atti successivi del procedimento.

La preclusione prevista dall'art. 3 comma I non si applica, però, alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Ad esempio, le cause per responsabilità professionale promosse dalla parte assistita nei confronti del proprio avvocato, piuttosto che alle cause per inadempimento/inesatto adempimento contrattuale promosse dall'assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ed alle cause aventi ad oggetto il pagamento delle competenze professionali che l'avvocato promuove nei confronti del proprio cliente.


La preclusione prevista dall'art.3 non si applica: 1) ai procedimenti d'ingiunzione ed all'eventuale fase oppositiva; 2) ai procedimenti che si svolgono secondo il rito della camera di consiglio; 3) ai procedimenti per A.T.P.; 4) all'azione risarcitoria civile promossa in sede penale in conseguenza di fatti costituenti reato.



L'IMPULSO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA:
IL MANCATO ACCORDO E L'ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DALLE PARTI
(artt.4-5 legge n.162/2014)

Come si è già detto in precedenza, l'impulso alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA è dato dall'avvocato che autentica la firma del proprio cliente in calce all'invito rivolto alla controparte.

Gli artt. 4-5 della legge n.162/2014 regolano invece le conseguenze del mancato accordo e l'esecutività della convenzione.

L'invito a stipulare una negoziazione deve indicare precisamente l'oggetto della controversia e l'avvertimento che il difetto di risposta entro trenta giorni dal ricevimento ovvero il rifiuto esplicito potranno essere valutati dal giudice ai fini della liquidazione delle spese di lite in sede processuale ai sensi degli artt. 96 e 642 c.p.c.

Qualora all'esito della procedura di negoziazione le parti non siano riuscite a raggiungere l'accordo, la relativa dichiarazione deve essere certificata dagli avvocati designati.

Al contrario, se le parti raggiungono l'accordo, lo stesso dovrà essere redatto per iscritto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, e costituisce titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata in caso di mancato adempimento rispetto alle obbligazioni in esso contenute: in altri termini, la parte che ha diritto ad esigere una determinata prestazione in forza dell'accordo raggiunto con la controparte, non avrà bisogno di ottenere un nuovo titolo esecutivo per procedere esecutivamente nei confronti dell'inadempiente, mentre sarà sufficiente notificare la copia della convenzione unitamente al pedissequo atto di precetto.

Da notare, infine, che è precluso per l'avvocato d'impugnare l'accordo al quale ha partecipato: la violazione di questa norma costituisce un autonomo illecito deontologico (art.5 comma IV legge n.162/2014).




LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA
(art.6 legge n.162/2014)

Si è già detto che l'impulso alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA è dato direttamente dall'avvocato, il quale certifica l'autografia della firma del porprio cliente apposta in calce all'invito rivolto alla controparte e l'eventuale la dichiarazione di mancato accordo.

Si è anche detto che la NEGOZIAZIONE ASSISTITA non è obbligatoria e non costituisce condizione di procedibilità dell'azione promossa in giudizio, se non in determinati casi quali le cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti, e nelle cause di pagamento somma non superiore ai 50 mila euro.


Per quanto riguarda, invece, le cause di SEPARAZIONE, DIVORZIO E RELATIVE MODIFICHE il ricorso alla negoziazione è una mera facoltà attribuita ai coniugi: l'art.6 comma 2 del D.L. n.132/2014 nel testo modificato dalla legge n.162/2014 prevede il ricorso alla CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI nelle controversie di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio sia in assenza di figli, sia in presenza di figli minorenni, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

I coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, possono stipulare una convenzione per raggiungere una separazione consensuale, un divorzio consensuale oppure una modifica consensuale delle condizioni di separazione o di divorzio.



> quando non ci sono figli: l'accordo concluso tra i coniugi all'esito della negoziazione è vagliato esclusivamente dal P.M. il quale successivamente, se non ravvisa irregolarità, comunica il nulla-osta agli avvocati cui spetterà di farne trasmissione al competente Ufficio di Stato Civile per la relativa annotazione;


> in presenza di figli minorenni, di figli portatori di handicap ovvero di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: oltre al vaglio del P.M. si aggiunge anche quello del Presidente del Tribunale. 


Poiché il ricorso alla negoziazione assistita è una facoltà riconosciuta ai coniugi e non un'obbligo, resta impregiudicato il diritto di ricorrere immediatamente all'Autorità Giudiziaria.

L'accordo raggiunto dai coniugi a seguito di NEGOZIAZIONE ASSISTITA è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art.6 comma 3 D.L. n.132/2014).

Una volta ottenuto il nulla-osta del P.M. e/o del Presidente del Tribunale, è dovere dell'avvocato curare la trasmissione di una copia autentica dell'accordo all'Ufficio di stato civile per la sua trascrizione nei pubblici registri del Comune dove era stato trascritto l'atto di matrimonio. Detto adempimento andrà completato entro i dieci giorni successivi alla comunicazione del nulla-osta attraverso il deposito di una copia autentica dell'accordo con le certificazioni di autografia delle firme dei coniugi. In caso di violazione di quanto previsto al comma 4 dell'art.6, l'avvocato sarà passibile di una sanzione pecuniaria da € 2.000,00 fino ad un massimo di € 10.000,00 (art.6, comma 4).


LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
(IL DIVORZIO BREVE)

La legge di conversione del D.L. n.132/2014 ha introdotto ulteriori semplificazioni nei procedimenti di separazione o divorzio. 
Ai sensi dell'art.12 del D.L. n.132/2014 i coniugi potranno comparire innanzi al sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (ovvero nel Comune dove è stato trascritto l'atto di matrimonio) per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In questo caso l'assistenza dell'avvocato NON è obbligatoria.

L'assistenza di un avvocato invece è obbligatoria in presenza figli minorenni, portatori di handicap ovvero non economicamente autosufficienti, ed a condizione che l'accordo di separazione / divorzio non contenga atti di disposizione patrimoniale tra i coniugi, ossia atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali da un coniuge all'altro.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.

Infine, la legge n.55 del 26/05/2015 ha completato il quadro delle riforme volte a semplificare i procedimenti di separazione e divorzio, riducendo i tempi di attesa per chiedere il divorzio, che sino all'entrata in vigore della legge era di tre anni dalla separazione.

In caso di SEPARAZIONE CONSENSUALE il termine prima di promuovere il divorzio si riduce a SEI MESI di separazione ininterrotta: il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita da avvocati, ovvero dall'accordo raggiunto autonomamente dai coniugi di fronte all'Ufficiale di Stato Civile.

In caso di SEPARAZIONE GIUDIZIALE il termine prima di promuovere il divorzio si riduce a DODICI MESI di separazione ininterrotta; il termine decorre sempre dalla data di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.

L'ultima novità riguarda, infine, lo SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI: dalla data di entrata in vigore della legge che ha modificato l'art. 191 c.c., la comunione dei beni si scioglierà, in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separatamente e non più dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione; in caso di separazione consensuale, invece, la comunione si scioglierà dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione di fronte al Presidente del Tribunale, e non più dalla data di omologazione del decreto del Tribunale.



(avv. Luca Conti, avvocato civilista del foro di Trento)







mercoledì 10 settembre 2014

APPELLO ALLA SENTENZA DI SEPARAZIONE








RIFERIMENTI NORMATIVI E FORMULARIO


Art.23 Legge n.74/1987
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art.4 della Legge n.898/1970 come sostituito dall'art.8 della presente legge.
2. I giudizi di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e grado, alla data di entrata in vigore della presente legge saranno definiti secondo le disposizioni processuali anteriormente vigenti.
3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art.4 Legge n.898/1970
1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi e' residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta puo' essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge (1).
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso e' fondata.
3. Del ricorso il cancelliere da' comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a se', che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto puo' depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (3).
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a meta'.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresi' termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonche' per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno piu' essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresi' l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza e' ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, puo' disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado e' provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello e' deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, e' proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 (4).


ANNOTAZIONI

La fase d'appello è trattata dalla Corte d'Appello secondo il rito della camera di consiglio; l'appello è introdotto con ricorso sottoscritto dall'avvocato patrocinante (art.125 c.p.c), che deve essere depositato in Cancelleria nei termini perentori stabiliti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. A seguito del deposito del ricorso, il Cancelliere forma il fascicolo processuale ed il Presidente fissa la data d'udienza per la comparizione personale delle parti davanti al Collegio. La trattazione avviene in camera di consiglio.


CORTE D'APPELLO DI .... omissis ...
RICORSO IN APPELLO

Promosso da: TIZIO, nato a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... in Via ... omissis ... C.F. ... omissis ... elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avvocato ... omissis ... (C.F. ... omissis ...) con Studio Legale a ... omissis ... in Via ... omissis ... che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura alle liti rilasciata in calce al  presente ricorso su separato documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma III c.p.c., il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata ... omissis ... ,

NEI CONFRONTI DI  

Appellata: CAIA, nata a ... omissis ... il ... omissis ... e residente a ... omissis ... codice fiscale ... omissis ... elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. ... omissis ... indirizzo p.e.c. ... omissis ...

Oggetto: appello avverso la Sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ... emessa dal Tribunale Ordinario di ... omissis ... in data ... omissis ... depositata il ... omissis ... pronunciata nella causa iscritta al n. .... R.G. 

PREMESSO

1) che con la sentenza n. ... omissis ... di data ... omissis ... il Tribunale Ordinario di .... pronunciava la separazione personale dei coniugi TIZIO e CAIA, adottando i seguenti provvedimenti: ... omissis ...

2) che la predetta sentenza risulta ingiusta e/o contraddittoria e/o carente nelle motivazioni per le seguenti ragioni: ... omissis ...

3) che per effetto delle motivazioni dinnanzi esposte appare chiara la violazione delle seguenti norme di diritto … …

Tutto ciò premesso e considerato, l'appellante TIZIO rappresentato, difeso e domiciliato ut supra

RICORRE

alla Ecc.ma Corte d'Appello di ... omissis ... affinché, espletati i provvedimenti di rito, in riforma dell'impugnata Sentenza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito: in riforma o annullamento della Sentenza n. ... omissis ... dd. ... omissis ... accogliere la domanda promossa in primo grado da TIZIO e per l'effetto ... omissis ...

In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'Avvocato patrocinante ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% di entrambi i gradi di giudizio.
Elenco produzioni documentali: 

1) Copia autentica della sentenza n. ... omissis ... dd … omissis …; 
2) Fascicolo di parte di primo grado.

Dichiarazione di valore: ai sensi del d.p.r. 115/2002 e ss mm. al fine del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € ... omissis ...
Milano, lì __________ 2018.
Avv. _________________ .




DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....
Il Presidente,
letto il ricorso che precede, visti gli atti, visto la L. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 4 e la L. 6 marzo 1987, n. 74 art. 23
FISSA
per la discussione della presente causa l'udienza del ...., alle ore .... in Camera di Consiglio e nomina Consigliere relatore il Dott. ....
Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto entro il ....
.... lì ....
IL CANCELLIERE IL PRESIDENTE
.... ....


lunedì 4 agosto 2014

IL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO TELEMATICO






DEPOSITO E NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO TELEMATICO




1) Accedere al P.C.T. tramite P.D.A. (punto di accesso al processo civile telematico) inserendo la smart-card di firma digitale nel computer e digitando il  codice PIN associato al dispositivo.



2) Cliccare sull'icona presente sul desktop consolle avvocato (software gestionale per la redazione di atti telematici) precedentemente scaricata.



3) Aprire nella maschera principale l'icona "gestione fascicoli" nella colonna verticale a sinistra della maschera e cliccare poi su "nuovo fascicolo": quest'azione consente di creare il proprio fascicolo telematico relativo alla pratica che si vuole inoltrare all'ufficio giudiziario prescelto.



4) Assegnare al fascicolo un "codice pratica" interno allo Studio ed una "denominazione" specificando di seguito "l'ufficio giudiziario" al quale sarà indirizzata la busta telematica contenente il ricorso per ingiunzione di pagamento, la procura alle liti, il modello F23 di versamento del C.U., la nota d'iscrizione a ruolo (N.I.R.) ed i documenti scansionati allegati al ricorso.

5) All'interno della maschera dedicata all'inserimento dei dati del fascicolo scegliere il ruolo "procedimenti speciali sommari". 

6) Inserire all'interno della maschera il tipo di atto introduttivo: in questo caso scegliere "ricorso per ingiunzione di pagamento somma" ed attribuirgli il valore per sorte capitale della pratica.



7) Inserire poi il "codice identificativo della domanda" ai fini dell'iscrizione a ruolo: nel caso del ricorso per ingiunzione di pagamento il codice è "010001". 

8) Di seguito selezionare l'importo del "contributo unificato" rapportato al valore della pratica ed inserire i dati relativi al pagamento (se effettuato con marca lottomatica, con modello F 23 o altra forma di pagamento).

9) Successivamente inserire i "dati identificativi delle parti e degli avvocati" attore/ricorrente e convenuto/resistente, avendo cura di specificare se si tratta di persona fisica o giuridica, di una società di capitali o di persone, inserendo tutti i dati anagrafici, il codice fiscale ed infine i dati relativi all'avvocato patrocinante.



10) Scegliere all'interno della sub-maschera il tipo di decreto che si vuole ottenere: nel caso di un ricorso per ingiunzione di pagamento cliccare su "pagamento somma" e "importo richiesto", eventualmente specificare si si tratta di un ricorso per decreto provvisoriamente esecutivo.

11) Dopo avere completato la configurazione proprio fascicolo telematico, passare all'interno della maschera dedicata ai "depositi telematici" cliccando sull'icona "nuovo".

12) Importare dal computer "l'atto principale" corrispondente al ricorso per ingiunzione di pagamento precedentemente salvato in formato word. In alternativa, si può utilizzare il "redattore" presente sul software consolle per redigere l'atto principale.

13) Cliccando sull'icona "importa" viene importato dal proprio computer il file del ricorso già salvato in formato "word" ovvero in "pdf" convertendolo automaticamente nel formato pdf.p7m.



14) Dopo avere importato l'atto principale, cliccare sull'icona "importa" presente nella colonna verticale della maschera di ricerca dedicata ai "documenti" da allegare al ricorso: quest'azione consente di importare i documenti allegati al ricorso per d.i. precedentemente scansionati in pdf analogico e salvati sul proprio computer, la procura alle liti e la nota d'iscrizione a ruolo.
15) Dopo avere importato l'atto introduttivo, la procura alle liti ed i documenti allegati al ricorso, cliccare sull'icona "N.I.R." che al pari del ricorso e della procura alle liti andrà firmata digitalmente.

16) Fatte tutte queste operazioni è il momento di creare la "busta telematica" cliccando sull'icona "crea busta" all'interno della maschera principale digitando il codice PIN associato alla propria smart card di firam digitale.

17) Ricordarsi di firmare digitalmente l'atto principale, la nota d'iscrizione a ruolo e la procura alle liti, verificando il "confronto" di ciò che si firma al modello di atto precedentemente importato.

18) Dopo avere firmato digitalmente il ricorso, la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo, cliccare sull'icona "invia": quest'azione consente di spedire all'ufficio giudiziario prescelto la busta telematica contenente l'atto introduttivo, la procura, la n.i.r. e le produzioni documentali.



19) Una volta spedita la busta telematica, non resta che attendere di ricevere al proprio indirizzo di posta elettronica certificata gli esiti dei controlli automatici e della Cancelleria quanto alla ricezione ed accettazione della busta.

20) In caso di accoglimento, il Tribunale spedisce tramite p.e.c. il "decreto ingiuntivo telematico" all'avvocato patrocinante: sarà poi cura dell'avvocato di scaricare e stampare (se procede alla notificazione tramite ufficiali giudiziari o a mezzo posta) la "copia informatica" del decreto, oltre al ricorso per ingiunzione di pagamento ed alla procura alle liti (quest'ultima non è indispensabile ai fini della notificazione del decreto), spillare il tutto in un unico atto, attenstandone in calce la "conformità agli originali conservati nel fascicolo telematico dal quale sono stati estratti" ai sensi dell'art.16 bis comma 9 D.L. 179/12, e successivamente procedere alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario oppure in proprio a mezzo posta.

(a cura di Avv. Luca Conti del foro di Trento)