RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA SOPRAVVENIENZA DI UN FIGLIO AVUTO DA UNA NUOVA RELAZIONE
Come noto, le disposizioni dell’Autorità
Giudiziaria in materia di affidamento e di mantenimento dei figli non sono mai
definitive, ossia non sono idonee a passare in giudicato, ma sono sempre
adottate rebus sic
stantibus, ossia allo stato attuale delle cose.
L’intervenuta modificazione delle condizioni
economiche (evidentemente in senso peggiorativo) del soggetto obbligato a
corrispondere l’assegno di mantenimento è senza dubbio un elemento idoneo per
chiedere al Tribunale la riduzione o anche la revoca dell’assegno di
mantenimento.
Infatti, per costante orientamento della
giurisprudenza di merito e di legittimità “(…) è possibile
ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento, quando il coniuge
obbligato a versarlo subisca un peggioramento della propria capacità economica
(ad esempio, per la perdita incolpevole del posto di lavoro) o versi in
condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le
cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie (…)” (si veda Cass. civ., Sez. III, dd. 21/01/2004, n.927).
Ed ancora, “(…) in difetto della
prova del dichiarato decremento reddituale rispetto allo stipendio percepito
alla data della proposizione del ricorso per separazione consensuale (e
dell’omologa) non sussistono i presupposti per ritenere “peggiorata” la
posizione economica del ricorrente e, di riflesso, per “riconsiderare” la
misura dell’assegno suddetto (…)”, (si veda Ord.
Tribunale di Bari, Sez. I, dd. 13/01/2009).
In ipotesi di istanza di riduzione
dell'assegno destinato alla prole, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, “(…) la modifica
delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati
motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili
in precedenza, idonei ad incidere sulla condizioni economiche degli obbligati o
dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento
della pronuncia divorzio (…)” (si veda Tribunale
di Salerno, Sez. I, dd, 23/03/2013).
Tutto ciò premesso, la domanda che
si pone è la seguente: la sopravvenienza di un figlio frutto di una nuova
relazione successiva alla separazione o al divorzio, è un elemento idoneo per
ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento già disposto in favore dei
figli avuti dalla precedente relazione?
In linea di principio la risposta dovrebbe
essere negativa, nel senso che non vi è alcun automatismo tra la nascita di un
nuovo figlio e la riduzione dell’assegno di mantenimento che il genitore è
tenuto a versare nell’interesse dei figli avuti dalla precedente relazione: in
altri termini, la formazione di un nuovo nucleo famigliare, anche di fatto, e
la nascita di un nuovo figlio sono atti coscienti e volontari, che devono
essere ponderati, e pertanto non possono andare a detrimento dei diritti
acquisiti dai figli nati in precedenza.
Pur tuttavia, se da un lato non c’è alcun
automatismo, dall’altro trattasi pur sempre di un fatto nuovo e, pertanto,
idoneo ad essere sottoposto alla valutazione del giudice chiamato a decidere
sulla domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento.
Ad esempio, quando dalla nuova relazione
derivi un concreto peggioramento delle condizioni economiche del soggetto
obbligato a pagare l’assegno di mantenimento, la nascita di un nuovo figlio può
determinare una revisione, in riduzione, dell'importo dell'assegno di
mantenimento.
Su questo aspetto si è pronunciata la
giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, secondo la quale “(…) qualora siano
allegati sopravvenuti oneri familiari in capo all'obbligato derivanti dalla
nascita di un nuovo figlio generato dalla successiva unione, il giudice deve
verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle
sue sostanze, facendo carico all'istante di offrire un esauriente quadro in
ordine alle proprie condizioni economico - patrimoniali (…)" (si veda Cass. civ., Sez. I, dd. 23/08/2006 n.18367).
Identico principio, in termini di onere probatorio posto a carico del soggetto che
chiede la riduzione, è stato affermato con riguardo alla sopravvenienza di figli, considerato
che i nuovi oneri famigliari potrebbero incidere sulla disponibilità mensile di
denaro dell’obbligato: pertanto, per ottenere una pronuncia di revisione
dell’assegno di mantenimento, il richiedente dovrà comunque allegare
fatti idonei a dimostrare una deminutio patrimoniii, fermo però
restando il principio per cui il nuovo onere familiare non potrà comunque
determinare una riduzione del mantenimento dovuto ai figli generati
precedentemente, qualora il contributo al loro mantenimento corrisponda ad un
importo adeguato alle necessità degli stessi.
Pertanto, affinché la nascita di un nuovo
figlio possa portare ad una revoca ovvero alla riduzione dell’assegno di
mantenimento, occorre dimostrare (con onere probatorio gravante su chi chiede
la modifica) che tale evento abbia determinato un concreto ed effettivo
peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore, di modo
che qualora l’istante nulla abbia dedotto né provato in merito, deve essere
esclusa la fondatezza della domanda di revoca o riduzione dell’assegno di
mantenimento per il coniuge, di cui peraltro non è stato dimostrato il miglioramento
delle condizioni economiche (si veda Ord. Tribunale
Velletri, Sez. I, dd. 17/05/2018).
In conclusione, pertanto, si può affermare
che se è pur vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla
formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione
degli oneri di mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio, è
altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal
nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere
economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare
alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio,
ovvero del provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli (si veda Cass. civ., Sez. VI, dd. 12/07/2016, n.14175).
(a cura di Avv. Luca Conti)


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