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lunedì 15 luglio 2019

RIDUZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER SOPRAVVENIENZA DI UN NUOVO FIGLIO






RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA SOPRAVVENIENZA DI UN FIGLIO AVUTO DA UNA NUOVA RELAZIONE


Come noto, le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria in materia di affidamento e di mantenimento dei figli non sono mai definitive, ossia non sono idonee a passare in giudicato, ma sono sempre adottate rebus sic stantibus, ossia allo stato attuale delle cose.

L’intervenuta modificazione delle condizioni economiche (evidentemente in senso peggiorativo) del soggetto obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento è senza dubbio un elemento idoneo per chiedere al Tribunale la riduzione o anche la revoca dell’assegno di mantenimento. 

Infatti, per costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità “(…) è possibile ottenere la riduzione dell'assegno di mantenimento, quando il coniuge obbligato a versarlo subisca un peggioramento della propria capacità economica (ad esempio, per la perdita incolpevole del posto di lavoro) o versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie (…)(si veda Cass. civ., Sez. III, dd. 21/01/2004, n.927).

Ed ancora, “(…) in difetto della prova del dichiarato decremento reddituale rispetto allo stipendio percepito alla data della proposizione del ricorso per separazione consensuale (e dell’omologa) non sussistono i presupposti per ritenere “peggiorata” la posizione economica del ricorrente e, di riflesso, per “riconsiderare” la misura dell’assegno suddetto (…)”, (si veda Ord. Tribunale di Bari, Sez. I, dd. 13/01/2009).

In ipotesi di istanza di riduzione dell'assegno destinato alla prole, ai sensi dell'art. 9 l. n. 898 del 1970, “(…) la modifica delle condizioni resta ammissibile solo qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per tali dovendo intendersi fatti nuovi e non dedotti o deducibili in precedenza, idonei ad incidere sulla condizioni economiche degli obbligati o dei beneficiari rispetto alla situazione presa in considerazione al momento della pronuncia divorzio (…)” (si veda Tribunale di Salerno, Sez. I, dd, 23/03/2013).

Tutto ciò premesso, la domanda che si pone è la seguente: la sopravvenienza di un figlio frutto di una nuova relazione successiva alla separazione o al divorzio, è un elemento idoneo per ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento già disposto in favore dei figli avuti dalla precedente relazione?

In linea di principio la risposta dovrebbe essere negativa, nel senso che non vi è alcun automatismo tra la nascita di un nuovo figlio e la riduzione dell’assegno di mantenimento che il genitore è tenuto a versare nell’interesse dei figli avuti dalla precedente relazione: in altri termini, la formazione di un nuovo nucleo famigliare, anche di fatto, e la nascita di un nuovo figlio sono atti coscienti e volontari, che devono essere ponderati, e pertanto non possono andare a detrimento dei diritti acquisiti dai figli nati in precedenza.
Pur tuttavia, se da un lato non c’è alcun automatismo, dall’altro trattasi pur sempre di un fatto nuovo e, pertanto, idoneo ad essere sottoposto alla valutazione del giudice chiamato a decidere sulla domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento.
Ad esempio, quando dalla nuova relazione derivi un concreto peggioramento delle condizioni economiche del soggetto obbligato a pagare l’assegno di mantenimento, la nascita di un nuovo figlio può determinare una revisione, in riduzione, dell'importo dell'assegno di mantenimento. 

Su questo aspetto si è pronunciata la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità, secondo la quale “(…) qualora siano allegati sopravvenuti oneri familiari in capo all'obbligato derivanti dalla nascita di un nuovo figlio generato dalla successiva unione, il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico - patrimoniali (…)" (si veda Cass. civ., Sez. I, dd. 23/08/2006 n.18367)

Identico principio, in termini di onere probatorio posto a carico del soggetto che chiede la riduzione, è stato affermato con riguardo alla sopravvenienza di figli, considerato che i nuovi oneri famigliari potrebbero incidere sulla disponibilità mensile di denaro dell’obbligato: pertanto, per ottenere una pronuncia di revisione dell’assegno di mantenimento, il richiedente dovrà  comunque allegare fatti idonei a dimostrare una deminutio patrimoniii, fermo però restando il principio per cui il nuovo onere familiare non potrà comunque determinare una riduzione del mantenimento dovuto ai figli generati precedentemente, qualora il contributo al loro mantenimento corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi.

Pertanto, affinché la nascita di un nuovo figlio possa portare ad una revoca ovvero alla riduzione dell’assegno di mantenimento, occorre dimostrare (con onere probatorio gravante su chi chiede la modifica) che tale evento abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore, di modo che qualora l’istante nulla abbia dedotto né provato in merito, deve essere esclusa la fondatezza della domanda di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, di cui peraltro non è stato dimostrato il miglioramento delle condizioni economiche (si veda Ord. Tribunale Velletri, Sez. I, dd. 17/05/2018).

In conclusione, pertanto, si può affermare che se è pur vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio, è altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione o nel divorzio, ovvero del provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli (si veda Cass. civ., Sez. VI, dd. 12/07/2016, n.14175).

(a cura di Avv. Luca Conti)

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