L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI
LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI: LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE FINALIZZATO AD ABBATTERLE (a chi compete e chi ne deve sostenere i relativi costi)
LA DELIBERA ASSEMBLEARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE CONDOMINIALE.
In ambito condominiale, l'installazione di un ascensore all’interno di un’area
comune ad un edificio che ne sia sprovvisto, finalizzata ad eliminare le
barriere architettoniche, costituisce un'innovazione che - ai sensi dell’art.2,
commi 1 e 2, della legge n. 13/1989 nonché dell’art.1120 comma 2 n.2 c.c. - va
approvata dall'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta dall' art.
1136, commi 2 e 3, c.c.
a)
in prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita
con la presenza di almeno i 2/3 del valore dell’intero edificio e la delibera
per l’installazione di un ascensore è valida se riporta il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno 500 millesimi;
b)
in seconda convocazione l’assemblea è regolarmente
costituita con la presenza di almeno 1/3 del valore dell’intero edificio,
mentre la delibera è valida se riporta il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 333,33 millesimi.
LA RICHIESTA DEL CONDOMINO ALL’AMMINISTRATORE.
Il/i condomini interessato/i alla realizzazione di un ascensore per
abbattere le barriere architettoniche deve farne richiesta scritta all’amministratore,
che entro 30 gg. è tenuto a convocare l’assemblea. Alla richiesta deve essere
allegato il progetto ed il relativo preventivo di spesa; in difetto l’amministratore,
prima di convocare l’assemblea, deve invitare il/i condomino/i ad integrare la
documentazione mancante.
Se la delibera non ottiene i voti sufficienti per l’approvazione dell’intervento,
l’ascensore può comunque essere realizzato dal/i condomino/i dal portatore/i di
handicap ma a proprie spese, e con l'osservanza dei limiti imposti dagli artt.
1120 e 1121 c.c.
DIVIETI DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DELL’OPERA.
Ne consegue che l’installazione di un ascensore sarà vietata nei seguenti
casi:
a)
se altera il decoro architettonico dell’edificio;
b)
se può recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza
dell’intero edificio;
c)
se può rendere talune parti dell’edificio inservibili
al godimento anche di un solo condomino.
LA FACOLTA’ ANCHE DI UN SOLO CONDOMINO DI REALIZZARE A PROPRIE SPESE UN
ASCENSORE.
Fatta eccezione per le ipotesi sopra descritte, non può essere inibito al/i
condomino/i portatore/i di handicap di installare, anche a proprie spese, un
ascensore, in quanto detto manufatto è indispensabile ai fini
dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento.
Sarebbe, pertanto, nulla la disposizione contenuta nel regolamento di
condominio che facesse divieto anche ad un solo condomino di avvalersi di tale
facoltà. Altrimenti detto: l'installazione di un ascensore e la conseguente
modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione
del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione
del condominio; fermo restando l’assoggettabilità dell’opera al vaglio dell’assemblea,
anche in caso di voto contrario il singolo condomino potrà comunque realizzarla
assumendosene interamente il costo, purché questa non violi le disposizioni di
cui agli artt. 1120 e 1121 c.c. sopra descritte.
LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO:
COSTI DI ESECUZIONE E DI MANUTENZIONE.
Resta in ogni caso fermo il limite imposto dall’art. 1121 c.c. a proposito
delle innovazioni “eccessivamente gravose”: pertanto, ove l’impianto comporti
costi di realizzazione eccessivamente gravosi ovvero sia suscettibile di utilizzazione
separata, a sostenerne il costo saranno soltanto i condomini favorevoli all’intervento
e che intendono farne uso. Nulla vieta, però, agli altri partecipanti al
condominio di cambiare idea in qualunque momento e di avvantaggiarsi dell’innovazione,
contribuendo però sia alle spese di esecuzione sia a quelle di manutenzione.
Da quanto precede, emerge che l’ascensore realizzato dopo la costruzione
dell’edificio, per iniziativa di una parte dei condomini e a spese di questi
ultimi, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene
in proprietà comune solo a quelli che l’abbiano impiantato a proprie spese: questo manufatto dà luogo ad una particolare
comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, una comunione che è distinta
dal condominio stesso, almeno fino a quando tutti i condomini non abbiano
deciso di parteciparvi. Infatti, l’art. 1121, comma 3, c.c. consente agli altri
condomini che inizialmente non hanno partecipato alla realizzazione dell’impianto
di parteciparvi in epoca successiva, divenendo partecipi della comproprietà
dell’opera con l’obbligo di pagarne pro
quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale, ed
ovviamente contribuendo alle spese di manutenzione.
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI CONDOMINI: NON SPETTA SOLO AI DISABILI.
Con riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche si è
pronunciato anche il Consiglio di Stato, secondo il quale “(…) la richiesta di abbattimento delle barriere architettoniche può essere
richiesta non solo dai disabili, ma anche da chi ha disagi fisici e/o motori o
da chi può ricevere una potenziale visita da questi soggetti. Interessa anche
gli edifici sottoposti a vincolo e l'autorizzazione può essere negata solo ove
non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato
(…)” (nel caso all’esame del Consiglio di Stato, un'anziana condomina di
uno stabile soggetto a vincolo di particolare interesse culturale aveva chiesto
alla Sovraintendenza l'autorizzazione per installare nella corte interna un ascensore
esterno, che le era stato illegittimamente negato).
CONSIDERAZIONI FINALI
L’installazione di un ascensore in un edificio che ne sia sprovvisto è
sempre possibile, ed anzi è incentivata dal legislatore, a condizione che non
siano violati i divieti di cui agli artt. 1120 u.c. e 1121 c.c.
Il condomino o i condomini che intendono procedere alla realizzazione dell’opera
devono farne richiesta scritta (debitamente documentata) all’amministratore,
che entro 30 gg. deve convocare l’assemblea per la relativa delibera.
Se la delibera non incontra il voto favorevole dell’assemblea secondo le
maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., l’opera potrà comunque essere
realizzata, ma con spese ad esclusivo carico di chi ne faccia richiesta e fermi
restando i divieti previsti dall’art. 1120 u.c. e 1121 c.c.
I condomini dissenzienti potranno sempre avvalersi in un secondo momento
dell’impianto, a condizione che ne sopportino pro quota le spese di realizzazione e quelle successive di manutenzione.
Fino a quando tutti i condomini non avranno aderito all’opera, l’impianto
non entra a far parte delle parti comuni dell’edificio.
E’ nulla ed improduttiva di effetti la disposizione del regolamento condominiale
che impedisca al singolo condomino di avvalersi della facoltà prevista dall’art.
1120 c.c. (realizzazione di un impianto per abbattere le barriere architettoniche),
facoltà riservata non solo ai disabili, manche a coloro che siano vittime di
disagi fisici e/o motori.
GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Cass. civ. Sez. VI, dd. 09/03/2017, n.6129; Cass. civ. Sez. VI, dd.
14/09/2017, n.21339; Cass. civ. Sez. II, dd. 04/09/2017, n.20713; Cass. civ. Sez.
II, dd. 04/09/2017, n.20713; Cass. civ. Sez. II, dd. 28/03/2017, n. 7938; Cass.
civ. Sez. II, dd. 05/12/2018, n. 31462; Consiglio
di Stato Sez. VI, dd. 18/10/2017, n.4824; Cass. civ. Sez. VI, dd. 14/09/2017,
n.21339 .
(a cura di Avv. Luca Conti)
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