INADEMPIMENTO CONTRATTUALE ED ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA
www.avvocatolucaconti.com L’ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO Capita spesso che le parti di un contratto, che non hanno interesse a concluderlo immediatamente, si accordino a grandi linee sull’affare per differirne in un secondo momento il prodursi degli effetti definitivi. Si pensi, per esempio, ai contratti che trasferiscono da un soggetto all’altro diritti reali su beni mobili o immobili: in una compravendita immobiliare le parti possono stipulare un CONTRATTO PRELIMINARE (art. 1351 c.c.) per fissare i punti fondamentali dell’affare (oggetto della cessione, prezzo di vendita, modalità di pagamento e tempi di consegna), rinviando ad un momento successivo la stipula del rogito. Nel caso appena descritto si suole dire che le parti si obbligano, l’una verso l’altra, a concludere il contratto di compravendita, l’una a pagare il prezzo pattuito per l’acquisto e l’altra a trasferirne il diritto di proprietà consegnandola al promissario acquirente.