CONTRATTO DI COMODATO E SPESE
STRAORDINARIE
A CHI NE COMPETE IL PAGAMENTO?
Il contratto di comodato è un
contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.
E’ un contratto essenzialmente
gratuito, in base al quale il comodante consegna un bene mobile o immobile al
comodatario, affinché questi se ne serva per un determinato tempo secondo la
sua propria destinazione economica. Il periodo di tempo può essere stabilito nel contratto oppure può essere a tempo indeterminato, nel qual caso però il comodatario sarà tenuto a restituire il bene non appena il comodante gliene fa richiesta.
Il contratto di comodato non
richiede la forma scritta anche quando ha per oggetto un bene immobile e non necessita di registrazione; la forma scritta, tuttavia, è richiesta ad probationem quando
l’oggetto del comodato sia un bene immobile conferito ad un’azianda.
Tra gli obblighi del comodatario c’è
quello di conservare il bene ricevuto secondo la diligenza del buon padre di famiglia ed in conformità all'uso cui è destinato,
sostenendo anche le spese ordinarie per la sua conservazione.
Un discorso a parte meritano invece
le cosiddette SPESE STRAORDINARIE: a chi ne compete il pagamento?
A questa domanda soccorre l’art. 1808
c.c.
Trattandosi di un contratto
essenzialmente gratuito, tutte le spese - sia ordinarie sia straordinarie - sono
a carico del comodatario, ossia a carico del soggetto che si serve della cosa.
Tuttavia, se le SPESE STRAORDINARIE
sono NECESSARIE ed URGENTI per la sua conservazione, oppure per consentire al
comodatario di continuare a servirsi della cosa in conformità al contratto ed
alla sua destinazione economica, allora SOLO IN QUESTO CASO le spese sono a
carico del comodante.
Qualora il COMODANTE si rifiutasse
di pagarle spontaneamente, il comodatario potrà scegliere di anticiparle di tasca propria,
ripetendone poi l’importo corrispondente nei confronti del comodante,
promuovendo una causa civile ai sensi dell’art. 1808 comma II c.c.
E’ tuttavia esclusa, ai fini della
ripetizione del costo degli interventi, l’azione generale di arricchimento
senza causa, che qualora fosse promossa incorrerebbe in una declaratoria di inammissibilità.
Pertanto, l’unico modo per
vedersi rimborsato l’importo delle spese sostenute per interventi di manutenzione
straordinaria, è di esercitare l’azione civile ai sensi della norma testè
citata, e sempre a condizione che gli interventi abbiano i requisiti della
NECESSITA’ e dell’URGENZA.
Si riportano di seguito alcuni
precedenti di giurisprudenza sul punto in questione:
Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699
Il comodatario
che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione
straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la
conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o
meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può
conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che se un
genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda
famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né
urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza
familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.
Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699 (rv. 649275-01)
COMODATO - Comodatario -
Uso della cosa - Spese spese di manutenzione straordinaria non
riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e urgenti - Diritto
al rimborso da parte del comodatario - Esclusione - Fondamento -
Fattispecie
Il comodatario,
che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione
straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide
di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese
necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non
essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto,
a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia
idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Nella specie, la S.C.,
decidendo nel merito, ha disatteso la pretesa del comodatario di insinuare al
passivo del fallimento le spese sostenute per la ristrutturazione di un
immobile concesso in comodato dal socio illimitatamente responsabile della
società fallita ed adibito dal comodatario a casa coniugale). (Cassa e decide
nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013)
Cass. civ. Sez. III,
12/05/2017, n. 11771
Al comodatario
non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti sostenute per conto del
comodante, anche se comportino miglioramenti della res.
Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2015, n. 13339
La disposizione dell'art. 1808
c.c., esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa (comma 1), prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la
conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti
(comma 2), non spetta alcun rimborso (neppure nella forma dell'indennità
o dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un
miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad
improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa.
Cass. civ. Sez. II Sent.,
27/01/2012, n. 1216
Chi concede un immobile in comodato per l'abitazione
della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese non
necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore
sistemazione dell'abitazione coniugale, in quanto il comodatario il quale, al
fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche
straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide
di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente,
pretenderne il rimborso dal comodante.
Cass. civ. Sez. III Sent.,
29/09/2004, n. 19568 (rv. 577424)
L'azione di
arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente
esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra
azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio
economico paventato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito,
che aveva dichiarato inammissibile
l'azione di arricchimento senza causa proposta al fine di richiedere il
rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti sostenute in
relazione ad un bene immobile oggetto di un contratto di comodato tra le parti,
che l'attore sosteneva dissimulasse in realtà un contratto di locazione).
(a cura di Avv.
Luca Maria Conti)
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