CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE
CONTRATTO DI COMODATO E SPESE
STRAORDINARIE
A CHI NE COMPETE IL PAGAMENTO?
Il contratto di comodato è un contratto
tipico, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.
E’ un contratto essenzialmente gratuito,
in base al quale il comodante consegna un bene mobile o immobile al
comodatario, affinché questi se ne serva per un determinato tempo secondo la
sua propria destinazione economica. Il periodo di tempo può essere stabilito
nel contratto oppure può essere a tempo indeterminato, nel qual caso però il
comodatario sarà tenuto a restituire il bene non appena il comodante gliene fa
richiesta.
Il contratto di comodato non richiede la
forma scritta anche quando ha per oggetto un bene immobile e non necessita di
registrazione; la forma scritta, tuttavia, è richiesta ad
probationem quando l’oggetto del comodato sia un bene immobile
conferito ad un’azienda.
Tra gli obblighi del comodatario c’è
quello di conservare il bene ricevuto secondo la diligenza del buon padre di
famiglia ed in conformità all'uso cui è destinato, sostenendo anche le spese
ordinarie per la sua conservazione.
Un discorso a parte meritano invece le
cosiddette SPESE STRAORDINARIE: a chi ne compete il pagamento?
A questa domanda soccorre l’art. 1808
c.c.
Trattandosi di un contratto essenzialmente
gratuito, tutte le spese - sia ordinarie sia straordinarie - sono a carico del
comodatario, ossia a carico del soggetto che si serve della cosa.
Tuttavia, se le SPESE STRAORDINARIE sono NECESSARIE ed URGENTI per la sua conservazione, oppure per consentire al
comodatario di continuare a servirsi della cosa in conformità al contratto ed
alla sua destinazione economica, allora SOLO
IN QUESTO CASO le spese sono a carico del comodante.
Qualora il COMODANTE si
rifiutasse di pagarle spontaneamente, il comodatario potrà scegliere di
anticiparle di tasca propria, ripetendone poi l’importo corrispondente nei
confronti del comodante, promuovendo una causa civile ai sensi dell’art. 1808
comma II c.c.
E’ tuttavia esclusa, ai fini della
ripetizione del costo degli interventi, l’azione generale di arricchimento
senza causa, che qualora fosse promossa incorrerebbe in una declaratoria di
inammissibilità.
Pertanto, l’unico modo per vedersi
rimborsato l’importo delle spese sostenute per interventi di manutenzione
straordinaria, è di esercitare l’azione civile ai sensi della norma testè
citata, e sempre a condizione che gli interventi abbiano i requisiti
della NECESSITA’ e
dell’URGENZA.
Si riportano di seguito alcuni precedenti
di giurisprudenza sul punto in questione:
Cass. civ. Sez. I Ord.,
14/06/2018, n. 15699
Il comodatario che, al fine di utilizzare
la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non
riconducibili alla categoria delle spese
straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può
liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo
fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente, pretenderne il
rimborso dal comodante. Ne consegue che se un genitore concede un immobile in
comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al
rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi
comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione
dell'abitazione coniugale.
Cass. civ. Sez. I Ord.,
14/06/2018, n. 15699 (rv. 649275-01)
COMODATO - Comodatario - Uso
della cosa - Spese spese di manutenzione straordinaria non riconducibili
alla categoria delle spese straordinarie e urgenti - Diritto al rimborso
da parte del comodatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
Il comodatario, che al fine di utilizzare
la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente
scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo
esclusivo interesse e non può, salvo che
si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal
comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità
del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì
che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Nella
specie, la S.C., decidendo nel merito, ha disatteso la pretesa del comodatario
di insinuare al passivo del fallimento le spese sostenute per la
ristrutturazione di un immobile concesso in comodato dal socio illimitatamente
responsabile della società fallita ed adibito dal comodatario a casa
coniugale). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013)
Cass. civ. Sez. III,
12/05/2017, n. 11771
Al comodatario non sono rimborsabili le
spese straordinarie non necessarie ed
urgenti sostenute per conto del comodante, anche se comportino
miglioramenti della res.
Cass. civ. Sez. III
Sent., 30/06/2015, n. 13339
La disposizione dell'art. 1808 c.c.,
esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per
servirsi della cosa (comma 1), prevedendo
un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione
della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (comma 2),
non spetta alcun rimborso (neppure nella forma dell'indennità o
dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un
miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad
improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa.
Cass. civ. Sez. II
Sent., 27/01/2012, n. 1216
Chi concede un immobile
in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al
rimborso delle spese non necessarie né urgenti,
sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore
sistemazione dell'abitazione coniugale, in quanto il comodatario il quale, al
fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche
straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide
di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente,
pretenderne il rimborso dal comodante.
Cass. civ. Sez. III
Sent., 29/09/2004, n. 19568 (rv. 577424)
L'azione di arricchimento senza causa,
avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato
abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti
dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato. (Nella specie
la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'azione di arricchimento senza causa
proposta al fine di richiedere il rimborso delle spese straordinarie,
necessarie ed urgenti sostenute in relazione ad un bene immobile oggetto di un
contratto di comodato tra le parti, che l'attore sosteneva dissimulasse
in realtà un contratto di locazione).
(a cura di Avv. Luca Conti)
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