CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE







CONTRATTO DI COMODATO E SPESE STRAORDINARIE

A CHI NE COMPETE IL PAGAMENTO?

 

 

 

Il contratto di comodato è un contratto tipico, disciplinato dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.

 

E’ un contratto essenzialmente gratuito, in base al quale il comodante consegna un bene mobile o immobile al comodatario, affinché questi se ne serva per un determinato tempo secondo la sua propria destinazione economica. Il periodo di tempo può essere stabilito nel contratto oppure può essere a tempo indeterminato, nel qual caso però il comodatario sarà tenuto a restituire il bene non appena il comodante gliene fa richiesta.

 

Il contratto di comodato non richiede la forma scritta anche quando ha per oggetto un bene immobile e non necessita di registrazione; la forma scritta, tuttavia, è richiesta ad probationem quando l’oggetto del comodato sia un bene immobile conferito ad un’azienda.

 

Tra gli obblighi del comodatario c’è quello di conservare il bene ricevuto secondo la diligenza del buon padre di famiglia ed in conformità all'uso cui è destinato, sostenendo anche le spese ordinarie per la sua conservazione.

 

Un discorso a parte meritano invece le cosiddette SPESE STRAORDINARIE: a chi ne compete il pagamento?

 

A questa domanda soccorre l’art. 1808 c.c.

Trattandosi di un contratto essenzialmente gratuito, tutte le spese - sia ordinarie sia straordinarie - sono a carico del comodatario, ossia a carico del soggetto che si serve della cosa.

 

Tuttavia, se le SPESE STRAORDINARIE sono NECESSARIE ed URGENTI per la sua conservazione, oppure per consentire al comodatario di continuare a servirsi della cosa in conformità al contratto ed alla sua destinazione economica, allora SOLO IN QUESTO CASO le spese sono a carico del comodante.

 

Qualora il COMODANTE si rifiutasse di pagarle spontaneamente, il comodatario potrà scegliere di anticiparle di tasca propria, ripetendone poi l’importo corrispondente nei confronti del comodante, promuovendo una causa civile ai sensi dell’art. 1808 comma II c.c.

 

E’ tuttavia esclusa, ai fini della ripetizione del costo degli interventi, l’azione generale di arricchimento senza causa, che qualora fosse promossa incorrerebbe in una declaratoria di inammissibilità.

 

Pertanto, l’unico modo per vedersi rimborsato l’importo delle spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, è di esercitare l’azione civile ai sensi della norma testè citata, e sempre a condizione che gli interventi abbiano i requisiti della NECESSITA’ e dell’URGENZA.

 

 

Si riportano di seguito alcuni precedenti di giurisprudenza sul punto in questione:

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699

Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, né necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale.

 

Cass. civ. Sez. I Ord., 14/06/2018, n. 15699 (rv. 649275-01)

COMODATO - Comodatario - Uso della cosa - Spese spese di manutenzione straordinaria non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie e urgenti - Diritto al rimborso da parte del comodatario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

Il comodatario, che al fine di utilizzare la cosa debba affrontare spese di manutenzione straordinaria, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, salvo che si tratti di spese necessarie ed urgenti, pretenderne il rimborso dal comodante, non essendo quest'ultimo tenuto, in ragione dell'essenziale gratuità del contratto, a conservare la qualità del godimento della cosa, né a far sì che la stessa sia idonea all'uso cui il comodatario intende destinarla. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha disatteso la pretesa del comodatario di insinuare al passivo del fallimento le spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile concesso in comodato dal socio illimitatamente responsabile della società fallita ed adibito dal comodatario a casa coniugale). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE BENEVENTO, 05/03/2013)

 

 

Cass. civ. Sez. III, 12/05/2017, n. 11771

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti sostenute per conto del comodante, anche se comportino miglioramenti della res.

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2015, n. 13339

La disposizione dell'art. 1808 c.c., esclude il diritto del comodatario al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa (comma 1), prevedendo un'unica eccezione per le spese straordinarie occorse per la conservazione della cosa, sempreché le stesse siano state necessarie ed urgenti (comma 2), non spetta alcun rimborso (neppure nella forma dell'indennità o dell'indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano determinato un miglioramento, non siano risultati necessari per far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della cosa.

 

 

Cass. civ. Sez. II Sent., 27/01/2012, n. 1216

Chi concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale, in quanto il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.

 

 

Cass. civ. Sez. III Sent., 29/09/2004, n. 19568 (rv. 577424)

L'azione di arricchimento senza causa, avendo natura residuale, non è legittimamente esperibile qualora il danneggiato abbia la facoltà di esercitare un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito onde evitare il pregiudizio economico paventato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato inammissibile l'azione di arricchimento senza causa proposta al fine di richiedere il rimborso delle spese straordinarie, necessarie ed urgenti sostenute in relazione ad un bene immobile oggetto di un contratto di comodato tra le parti, che l'attore sosteneva dissimulasse in realtà un contratto di locazione).

 

 

(a cura di Avv. Luca Conti)




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