L’ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI
CONCLUDERE UN CONTRATTO
Capita spesso che le parti di un contratto, che non
hanno interesse a concluderlo immediatamente, si accordino a grandi linee
sull’affare per differirne in un secondo momento il prodursi degli effetti
definitivi.
Si pensi, per esempio, ai contratti che trasferiscono
da un soggetto all’altro diritti reali su beni mobili o immobili: in una
compravendita immobiliare le parti possono stipulare un CONTRATTO PRELIMINARE (art. 1351 c.c.) per
fissare i punti fondamentali dell’affare (oggetto della cessione, prezzo di
vendita, modalità di pagamento e tempi di consegna), rinviando ad un momento
successivo la stipula del rogito.
Nel caso appena descritto si suole dire che le parti
si obbligano, l’una verso l’altra, a concludere il contratto di compravendita,
l’una a pagare il prezzo pattuito per l’acquisto e l’altra a trasferirne il
diritto di proprietà consegnandola al promissario acquirente.
Siamo, dunque, in presenza di un doppio step: un CONTRATTO PRELIMINARE che produce solo EFFETTI OBBLIGATORI, ed un ROGITO che produce EFFETTI REALI, ossia il trasferimento da Tizio a
Caio del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un determinato
bene verso il pagamento di un corrispettivo in denaro.
L’obbligo di concludere in un secondo momento un CONTRATTO DEFINITIVO con effetti reali può
discendere da un CONTRATTO PRELIMINARE,
piuttosto che da un altro ACCORDO o
COMPROMESSO sotto forma di SCRITTURA
PRIVATA avente contenuti obbligatori.
Ma cosa accade quando una parte, senza giustificato
motivo, si rifiuta di adempiere alla propria obbligazione? Che cosa accade se,
a fronte dell’offerta di pagare il prezzo pattuito per l’acquisto, il
promittente venditore non si presenta al rogito per la firma?
Anzitutto, poiché di INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE si tratta, la parte non inadempiente ha diritto di
chiedere la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ed il
RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1453 c.c.) che ha subito in
conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte.
Alternativamente il Codice Civile e segnatamente
l’art. 2932 c.c. pone a tutela del promissario acquirente un ulteriore
strumento: L’ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO
DI CONCLUDERE UN CONTRATTO.
Da quanto sopra emerge chiaramente che la parte non
inadempiente non può esercitare entrambe le azioni, bensì l’una
alternativamente all’altra: o si chiede il risarcimento del danno quale diretta
conseguenza della risoluzione del contratto, oppure si domanda l’esecuzione in
forma specifica.
Recita l’art. 2932 c.c.: se
colui che si è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione,
l’altra parte qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo può ottenere
una sentenza di condanna che produca i medesimi effetti del contratto non
concluso.
Quindi, nel caso di inadempimento di una delle parti
rispetto a quanto stabilito nel contratto preliminare, l’altra parte può fare
ricorso all’art. 2932 c.c. e chiedere al Tribunale che pronunci una SENTENZA COSTITUTIVA a sua volta produttiva
degli stessi effetti del contratto non concluso: nella sostanza si tratta di
promuovere un giudizio ordinario di cognizione, all’esito del quale il
Tribunale pronuncerà una sentenza con cui - per esempio - trasferisce al
promissario acquirente il diritto di proprietà su di un bene del promittente
venditore, che non aveva adempiuto alla propria obbligazione di cederglielo.
Si parla - appunto - di SENTENZA
COSTITUTIVA perché va a costituire, modificare od estinguere un
rapporto giuridico tra le parti di un contratto ovvero tra i loro eredi o
aventi causa.
Affinché la domanda di ESECUZIONE
SPECIFICA ex art. 2932 c.c. promossa dalla parte
non inadempiente sia accolta dal Tribunale occorre che ricorrano tre requisiti:
1) Che la parte non
inadempiente abbia eseguito o promesso di eseguire la propria prestazione;
2) Che il pronunciamento
di una sentenza costitutiva sia possibile (perché è bene evidente che se nel
frattempo l’oggetto del contratto è perito ovvero è stato ceduto a terzi, non
se ne potrà più domandare l’esecuzione in forma specifica);
3) Che il rimedio
previsto dall’art. 2932 c.c. non si escluso dal titolo (per esempio, non si può
fare ricorso a questo rimedio se nel contratto preliminare le parti hanno
espressamente escluso di fare ricorso a questo strumento).
Quanto al requisito sub n.2 occorre però fare delle
precisazioni.
Se l’oggetto del contratto era un bene mobile
registrato (autoveicolo, motoveicolo, imbarcazione, nave, etc.) ovvero un bene
immobile e si è proceduto alla REGISTRAZIONE
DEL CONTRATTO PRELIMINARE, i diritti del promissario acquirente
prevarranno sui diritti eventualmente acquisiti da terzi e pertanto potrà
essere validamente esperito il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c.
Se, invece, il contratto preliminare NON è stato
registrato, allora prevarranno i diritti acquisiti da terzi e trascritti in
epoca successiva al preliminare, ma antecedente alla domanda giudiziale ex art.
2932 c.c., sicché alla parte non inadempiente non resterà che chiedere il
solo RISARCIMENTO DEL DANNO.
Inoltre, ai fini dell’accoglimento della domanda
di ESECUZIONE SPECIFICA ex art.
2932 c.c. è necessario che entrambe le parti contraenti avessero la capacità
legale di concludere un contratto.
L’incapacità legale di contrarre
esattamente come l’assenza della forma richiesta ex lege per
stipulare un determinato contratto (art. 1351 c.c.) pregiudicano il ricorso
alla tutela prevista dall’art. 2932 c.c.
L’incapacità di contrarre subentrata in epoca
successiva alla stipulazione del CONTRATTO
PRELIMINARE non integra invece un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta
della prestazione ed in caso di inadempimento di una delle parti la parte non
inadempiente potrà fare validamente ricorso alla tutela prevista dall’art. 2932
c.c.
Inoltre, NON è possibile fare ricorso all’esecuzione
in forma specifica, quando il contratto preliminare non determina in modo
chiaro ed analitico tutti gli aspetti essenziali di quello che sarà il
contenuto del contratto definitivo (ad esempio, nella compravendita immobiliare
devono essere precisamente indicati l’oggetto, il prezzo di vendita, le
modalità di pagamento ed il tempo della consegna del bene), nei contratti con
effetti reali (il rimedio è esperibile solo limitatamente ad accordi negoziali
producenti un effetto obbligatorio), ed infine quando la prestazione è divenuta
materialmente o giuridicamente impossibile.
In tali ultimi casi la parte non inadempiente potrà
solo domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 1453 c.c.
Qualora il rimedio previsto dall’art. 2932 c.c. sia
materialmente e giuridicamente possibile e non escluso dal titolo, la domanda
giudiziale finalizzata all’ottenimento di una sentenza costitutiva dovrà essere
trascritta nei pubblici registri ai sensi dell’art. 2652 c.c. tutte le volte
che ha per oggetto i diritti menzionati dall’art. 2643 c.c. La trascrizione
assolve - come spiegato sopra - lo scopo di evitare che nel tempo occorrente
per ottenere la citata sentenza costitutiva soggetti terzi possano acquisire
validamente dei diritti sul bene rivendicato e così rendere del tutto inutile
la promossa azione di ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA.
(a cura di Avv. Luca Conti)
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