CONDOMINIO: LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE
CONDOMINIO
LE DELIBERE ASSEMBLEARI
NULLE
All’annullamento delle
delibere assembleari provvede l’art. 1137 c.c., secondo il quale contro le
delibere assembleari che violano la legge o il regolamento di condominio
può essere promossa impugnazione dal condomino assente, da quello presente ma
dissenziente, oppure ancora da quello presente ed astenuto.
Il termine per impugnare la
delibera assembleare è di 30 gg. nei casi “delibera annullabile”, mentre è
imprescrittibile (e dunque può essere proposto in ogni tempo) l’impugnazione
delle “delibere nulle”.
Il termine di 30 gg. per l’impugnazione
delle delibere annullabili decorre per i condomini presenti in assemblea dal
giorno stesso in cui l’assemblea si è tenuta, mentre per gli assenti decorre dal
giorno in cui la delibera gli è stata comunicata, momento che di regola
coincide con la consegna da parte dell’amministratore del verbale d’assemblea
tramite lettera raccomandata, tramite p.e.c. oppure tramite plico depositato in
portineria.
Ma come distinguere tra
delibere “nulle” e delibere “annullabili”?
In linea di massima sono
sicuramente “nulle” le delibere che perseguono un oggetto illecito o impossibile,
oppure che violano norme imperative esorbitando i poteri dell’assemblea siccome
individuati dall’art. 1135 c.c.
Viceversa sono considerate “annullabili”
quelle delibere che, pur violando la legge o il regolamento di condominio, sono
state adottate in materie su cui l’assemblea era legittimata ad esprimere il
proprio voto.
Vediamo di seguito alcuni
casi pratici di NULLITA’, ossia di delibere che il condomino assente
oppure presente ma dissenziente (o astenuto) può impugnare in qualsiasi tempo,
senza incorrere in alcuna decadenza.
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 08/06/2020, n. 10845
E' nulla la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa
assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, come, ad esempio,
quella che concerne la manutenzione di beni di proprietà esclusiva dei singoli
condomini, quali ad esempio i balconi, che appartengono al proprietario dell’appartamento
cui ineriscono e non al condominio.
Cass. civ. Sez. II, 30/08/2019, n. 21909
E’ nulla la
delibera dell'assemblea che approva l'installazione dell'ascensore che non
raggiunga l'ultimo piano, in quanto gli impedisce un uso pieno di una parte
comune ed incide anche sul valore della sua proprietà esclusiva.
Cass. civ. Sez. II, 13/06/2019, n. 15932
E' nulla la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai
condomini proprietari di locali, che non sono serviti dall'impianto di
riscaldamento centralizzato.
Cass. civ. Sez. II, 16/04/2019, n. 10586
E’ nulla, anche se assunta all'unanimità dei condomini, la delibera che
modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese
stabilito dall'art. 1126 c.c., senza che i condomini abbiano manifestato
l'espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal
senso, mentre la delibera che – invece - ha ripartito le spese in modo errato è
solo annullabile.
Cass. civ. Sez. II Sent., 31/08/2017, n. 20612 (rv.
645238-02)
E’ nulla la delibera condominiale che accerti, a maggioranza e
non all’unanimità, l'ambito dei beni comuni e l'estensione delle proprietà
esclusive in deroga all'articolo 1117 c.c., perché inidonea a comportare
l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti, occorrendo al contrario
l'accordo di tutti i comproprietari espresso in forma scritta.
Cass. civ. Sez. II Sent., 04/08/2017, n. 19651 (rv.
645851-01)
E’ nulla la delibera condominiale che, adottata a maggioranza ed in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese (criterio basato sul consumo effettivo oppure sulle tabelle millesimali), ripartisca in parti uguali quelle di esercizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato per impossibilità dell'oggetto, giacché tale statuizione eccede le attribuzioni dell'assemblea e pertanto richiede, per la propria approvazione, l'accordo unanime di tutti i condomini, quale espressione della loro autonomia negoziale.
Cass. civ. Sez. II, 23/03/2016, n. 5814
È nulla, anche se assunta all'unanimità dei presenti votanti, la delibera
dell'assemblea condominiale che modifichi il criterio legale di ripartizione
delle spese di riparazione del lastrico solare come stabilito dall'art.
1226 c.c., in assenza di espressa manifestazione, da parte dei condomini, della
volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso.
Cass. civ. Sez. II, 09/10/2014, n. 21343
Va ritenuta nulla la delibera condominiale che, ancorché approvata
all'unanimità, ponga a carico del condominio le spese di rifacimento dei
balconi, che costituiscono opere di natura individuale e non comuni.
Cass. civ. Sez. II Sent.,
30/04/2013, n. 10196
È nulla la delibera dell'assemblea di condominio adottata a maggioranza dei
presenti, che stabilisca il tasso degli interessi moratori a carico dei
condomini in caso di omesso o ritardato pagamento degli oneri condominiali,
potendo una siffatta disposizione essere inserita soltanto in un regolamento
condominiale di natura contrattuale, approvato all'unanimità e non a
maggioranza.
Cass. civ. Sez. II, 24/07/2012, n.
12930
E’ nulla la delibera assembleare di installazione dell'impianto di ascensore,
approvata ed adottata nell'interesse comune, allorché essa implichi la
violazione dei diritti anche di un solo condomino sulle parti di sua esclusiva
proprietà.
Cass. civ. Sez. II Sent., 24/07/2012, n. 12930 (rv.
623476)
E’ nulla la delibera assembleare, la quale ancorché adottata con la
maggioranza prevista dalla legge in materia di “superamento delle barriere
architettoniche all’interno di edifici privati” (nella specie, l'installazione
di un impianto di ascensore nell'interesse comune), sia lesiva dei diritti di
un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, in quanto vietata dall’art.
1120 c.c.
Cass. civ. Sez. VI, 03/04/2012, n. 5331
E’ nulla, per violazione del diritto individuale del singolo condomino sulle
parti comuni dell’edificio, la delibera assembleare che vieti al predetto
condomino di rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e di distaccare
le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, fermo
il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto.
Cass. civ. Sez. II Sent., 10/08/2009, n. 18192 (rv.
609155)
E’ nulla la delibera dell'assemblea di condominio che ratifichi una spesa
assolutamente priva di inerenza alla gestione condominiale, senza che possa
aver rilievo in senso contrario il fatto che la spesa sia modesta in rapporto
all'elevato numero di condomini e all'entità complessiva del rendiconto.
Cass. civ. Sez. II, 25/01/2007, n. 1626 (rv. 595735)
E’ nulla, per impossibilità dell'oggetto, la delibera condominiale che
pregiudichi la sicurezza del fabbricato mediante la copertura di spazi comuni
aventi la destinazione di areare le unità immobiliari dei singoli condomini che
su di esso prospettano, senza l'adozione di misure sostitutive atte ad
assicurare un ricambio d'aria adeguato alle necessità anche potenziali di dette
unità.
Cass. civ. Sez. II, 17/07/2006, n. 16228 (rv. 591439)
Poiché il
diritto di ciascun condomino sulle parti di proprietà comune può trovare
limitazioni soltanto in forza del titolo di acquisto o di convenzioni, la
delibera assembleare che, nel destinare un'area comune a parcheggio di
autovetture, ne disciplini l'uso escludendo uno dei condomini, è nulla se il
relativo verbale non è sottoscritto da tutti i condomini, atteso che la
relativa determinazione, modificando il regolamento condominiale, produce
vincoli di natura reale su beni immobili ed è, pertanto, soggetta all'onere
della forma scritta "ad substantiam".
Cass. civ. Sez. III, 24/05/2004, n. 9981
E’ nulla la delibera condominiale che persegua un determinato scopo nell'interesse
comune o per adempiere a un obbligo di legge ma in violazione del diritto di
proprietà esclusivo del singolo condomino.
Cass. civ. Sez. II, 06/12/2001, n. 15476
La clausola del regolamento consortile che preveda la partecipazione
all'assemblea del super-condominio non già dei singoli condomini, ma dei
delegati designati per ciascun esercizio dall'assemblea di ciascun condominio
facente parte del complesso, è nulla, ai sensi del combinato disposto
degli art. 1138, ultimo comma, e 1136 c.c., con conseguente nullità delle
delibere adottate dall'assemblea consortile in tal modo costituita.
Cass. civ. Sez. II, 22/12/1999, n. 14461
E' nulla la delibera condominiale se la convocazione non indica il luogo di
riunione ed esso è assolutamente incerto per la legittima aspettativa dei
medesimi di un luogo diverso dal solito stante l'assoluta inidoneità di
quest'ultimo. Infatti, in mancanza di indicazione nel regolamento condominiale
della sede per le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di
scegliere quella più opportuna, ma con il duplice limite che essa sia nei confini
della città ove è ubicato l'edificio e che il luogo sia idoneo, fisicamente e
moralmente, a consentire a tutti i condomini di esser presenti e di partecipare
ordinatamente alla discussione.
(a cura di Avv. Luca Conti)
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