AVVOCATO: DIRITTO AL COMPENSO PER L'ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
Attività
stragiudiziale dell'avvocato
la prova del
conferimento dell'incarico e diritto al compenso per l’attività svolta
Particolarmente dibattuta e spesso fonte di
controversie tra avvocati e clienti è la questione relativa al diritto al
compenso maturato per l’attività stragiudiziale, ossia quella che viene svolta
nell’interesse della parte assistita al di fuori di un contenzioso giudiziario,
civile o penale.
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Anzitutto, trattandosi di una prestazione d’opera
intellettuale, il diritto al compenso dovuto all’avvocato è regolato in
primis dall’art. 2233 c.c., a tenore del quale “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il
parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In
ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione”.
Ne segue che il primo criterio per determinare il
compenso è l’accordo (se precedentemente stipulato) tra avvocato e parte
assistita, in assenza del quale il giudice investito della relativa
controversia dovrà fare riferimento ai cosiddetti “parametri forensi” regolati
dal D.M. n.55/14 (oggi aggiornato al D.M. n.147
del 13/08/2022), agli usi ed infine al parere dell’associazione
professionale cui l’avvocato appartiene.
Quanto alla prova del conferimento dell’incarico,
erroneamente taluni ritengono che l’omessa sottoscrizione del “contratto di mandato” escluda il diritto al compenso.
Al contrario, la parte assistita è tenuta a pagare comunque
all’avvocato il compenso maturato per l’attività di assistenza e consulenza
stragiudiziale, anche quando questa non sia strettamente connessa a quella
successiva giudiziale, non essendo necessaria per la sua liquidazione la
sottoscrizione di un contratto ad hoc.
Ed infatti, mentre per la liquidazione del compenso
maturato nella fase giudiziale occorre il conferimento da parte del cliente
della cosiddetta “procura alle liti”, per
l’espletamento dell’attività stragiudiziale il conferimento dell’incarico può
essere dato in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà della parte
assistita di ricorrere all’attività del professionista: addirittura per
l’avvocato è ammessa la prova del conferimento dell’incarico per mezzo di
testimoni o ricorrendo a presunzioni semplici.
Anche una semplice mail spedita dalla parte assistita
all’avvocato può costituire la prova documentale del conferimento
dell’incarico.
In quest’ambito la giurisprudenza dei tribunali
territoriali e della Corte di Cassazione ha chiarito che “(…) il mandato professionale per
l’espletamento di attività professionale stragiudiziale non deve essere provato
necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad
probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a
manifestare il consenso delle parti e potendo il giudice ammettere
l’interessato a provare anche per testimoni sia il contratto, sia il suo
contenuto (…)” (Cass. Civ., Sez. I, sent. n.4705 dd. 25/02/2011;
Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.3968/17 dd. 14/02/2017; Cass. Civ., Sez. I, ord.
n.29614 dd. 16/11/2018; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.3506 dd. 12/02/2020; Corte
d’Appello Roma, Sez. III, sent. n.1070 dd. 15/03/2011; Trib. di Trento, Sez. di
Cavalese, sent. n.7 dd. 05/02/2013).
Ed ancora: “(…) il rapporto di
prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal
professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in
qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi
della sua attività e della sua
opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. In
caso di contestazione del diritto al compenso, la
prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data dall’attore con
ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al
giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno
ritenersi fornita (…)” (Corte
d’Appello di Milano, Sez. II, sent. dd. 19/10/2017).
Ad abundantiam: “(…) in tema di attività professionale svolta da avvocati il
mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di
patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema
negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in
favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del
contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad
litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale,
e che non è richiesta la forma scritta, vigendo
per il mandato il principio di libertà di forma (…)” (Cass. Civ., Sez. II, dd.
16/06/2006, n.13963; Cass. Civ., Sez. II, dd. 18/07/2002, n.10454).
Altrettanto erroneamente taluni ritengono che l’omessa
consegna alla parte assistita del preventivo scritto costituisca un
giustificato motivo per escludere il diritto al compenso.
Anche qui bisogna fare chiarezza partendo dal dato
normativo.
L’art. 27 comma 2 del Codice Deontologico Forense dispone che “l’avvocato deve informare il cliente e la
parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri
ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma
scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo
della prestazione”.
Che cosa accade, allora, se il professionista non
rilascia il preventivo al cliente che gliene ha fatto richiesta?
Attualmente non esiste una norma chiara, di tipo
sanzionatorio, che preveda specifiche conseguenze se non viene rilasciato il
preventivo precedentemente richiesto; attualmente esistono due orientamenti in
giurisprudenza che si possono riassumere così:
a) un primo orientamento ritiene che l’assenza del
preventivo determini la nullità del contratto tra parte assistita e
professionista, col conseguente venir meno del diritto al compenso;
b) un secondo orientamento ritiene, invece, che
l’assenza del preventivo non incide sulla validità del contratto e sul diritto
al compenso.
A parere di chi scrive, in assenza di una specifica
norma sanzionatoria e visto il tenore letterale dell’art. 27 comma 2 del C.d.F.
sopra citato, anche in assenza del preventivo il contratto tra professionista e
parte assistita resta valido, ragion per cui nel caso di una controversia la
determinazione del compenso dovrà avvenire da parte dell’Autorità Giudiziaria
applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm.
Infine, quale strada deve percorrere l’avvocato per
ottenere dall’Autorità Giudiziaria la liquidazione del compenso maturato per
l’attività stragiudiziale e la condanna al pagamento a carico della parte
assistita?
Per l’attività di
assistenza e consulenza stragiudiziale le strade alternative
sono due:
1)
ricorso per
ingiunzione di pagamento in presenza di un
riconoscimento di debito della parte assistita ovvero previo parere di
congruità della parcella, espresso dal consiglio dell’ordine di appartenenza
dell’avvocato;
2)
ricorso
secondo il nuovo rito semplificato (artt. 281 undecies e
ss. c.p.c., Riforma Cartabia) indirizzato al Giudice di Pace ovvero al
Tribunale nel cui circondario risiede la parte assistita (foro del
consumatore), a seconda del valore di lite controverso.
Invece, Per l’attività
giudiziale l’avvocato ha sempre due possibili strade alternative
tra loro:
1)
ricorso per
ingiunzione di pagamento in presenza di un
riconoscimento di debito della parte assistita ovvero previo parere di
congruità della parcella espresso dal consiglio dell’ordine di appartenenza
dell’avvocato;
2)
ricorso
“speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del D. Lgs. n.150/2011
da indirizzare all’ufficio giudiziario che per ultimo (in caso di più gradi di
giudizio) ha conosciuto la causa dalla quale la lite sul compenso trae origine.
A tale ultimo riguardo, la Corte
di Cassazione (sent. n. 4485 del 2018 e n. 4247 del 2020) ha affermato che in
seguito all'introduzione dell'art. 14 del D.lgs. n.150/2011, le controversie
previste dall’art. 28 della Legge n.794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo inerente onorari, diritti o spese degli
avvocati, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al citato
decreto.
La competenza appartiene all’ufficio giudiziario
presso il quale l’avvocato ha svolto la propria opera, salvo che prevalga il
foro del consumatore.
Addirittura, la Corte di
Cassazione con la sent. n.8929 del 29/03/2023 ha affermato che il Giudice di Pace, adito per il processo in cui
l'avvocato ha prestato la propria opera, è competente a decidere le
controversie in materia di liquidazione degli onorari previste dall’art. 28
della L. n. 794 del 1942, secondo il rito di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, in quanto la riserva di collegialità non costituisce un tratto essenziale
di questo procedimento, come del resto conferma la scelta in favore del
tribunale in composizione monocratica, operata con il D.Lgs. n. 149/2022, che
ha modificato la formulazione dell’art. 14, secondo comma del D. lgs. n.
150/2011.
Di seguito si propone un facsimile del ricorso per la liquidazione
del compenso professionale in dipendenza di attività stragiudiziale.
GIUDICE DI PACE (ovvero) TRIBUNALE
DI MILANO
Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
Ricorrente: Avv. … …
nato a … … il … … e residente … .. (C.F. … …), il quale si rappresenta e
si difende in proprio avendone i requisiti ai sensi dell’art. 86 c.p.c.,
eleggendo domicilio presso il proprio Studio Legale a … … (fax … …).
Convenuto / Resistente: TIZIO, nato a … … il … … e residente in … … C.F. … …
Per comunicazioni di Cancelleria e
notificazioni: si indica l’indirizzo di posta
elettronica certificata … …
PREMESSO IN FATTO CHE
… esposizione dettagliata dei
fatti e dei documenti posti a fondamento della domanda di pagamento del compenso
maturato per attività stragiudiziale che si va a descrivere …
E RITENUTO IN DIRITTO CHE
In punto an debeatur risulta
pacifica e documentale l’attività svolta dall’Avv. … … nell’interesse di TIZIO,
che gli ha conferito mandato tramite mail dd. … … fino alla mail del … … quando
dava disposizione di porre in archivio la pratica.
Il conferimento dell’incarico all’avvocato e la
maturazione del diritto al compenso per l’attività svolta sono documentati
oltre che dalla fitta corrispondenza scambiata con la controparte e con la
parte assistita, anche dalla scrittura privata di accordo con cui sono stati
definiti i reciproci rapporti di da/avere, ponendo fine alla lite.
Sulla prova del conferimento dell’incarico al Legale si
richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di
merito, stante il quale “(…) il mandato professionale
per l’espletamento di attività professionale stragiudiziale non deve essere
provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad
probationem, potendo essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il
consenso delle parti e potendo il giudice ammettere l’interessato a provare
anche per testimoni sia il contratto, sia il suo contenuto” (ex multis Cass. Civ., Sez. I, sent. n.4705 dd.
25/02/2011; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.3968/17 dd. 14/02/2017; Cass. Civ.,
Sez. I, ord. n.29614 dd. 16/11/2018; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n.3506 dd.
12/02/2020; Corte d’Appello Roma, Sez. III, sent. n.1070 dd. 15/03/2011; Trib.
di Trento, Sez. di Cavalese, sent. n.7 dd. 05/02/2013).
Nel caso di specie l’attività dell’avvocato ha sempre
incontrato l’avallo della parte assistita, come risulta dalle numerose mail
scambiate col professionista.
In punto quantum l’applicazione
del compenso medio previsto dal D.M. 55/14 e ss. mm. vigente ratione temporis all’interno dello scaglione di
valore compreso tra € … … ed € … … riferito al valore della pratica appare del
tutto equo e giustificato dalla mole di documenti esaminati, dal fitto scambio
di corrispondenza con la controparte e con la parte assistita, ed infine dal
pregio dell’attività svolta concretizzatasi in un accordo a tacitazione delle
reciproche pretese di dare / avere.
*****
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente ut supra meglio generalizzato, il quale si
rappresenta e si difende in proprio avendone i requisiti ai sensi dell’art. 86
c.p.c.
R I C O R R E
all’Ill.mo Signor Giudice di Pace (ovvero) al
Tribunale di … … …, Giudice designando, affinché esaminato il presente ricorso
ed i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell’udienza di comparizione
personale delle parti innanzi a Sé e concesso a parte ricorrente il termine per
la notificazione alla controparte del ricorso introduttivo e del pedissequo
decreto di fissazione d’udienza, con avvertimento rivolto al resistente che
dovrà costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima della fissata udienza,
che non costituendosi in giudizio si procederà comunque in sua contumacia, che
l’emananda sentenza sarà considerata come resa in regolare contraddittorio e
che la ritardata costituzione in giudizio comporta le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace (ovvero) Tribunale
di … … Giudice designando, contrariis rejectis,
così giudicare.
Nel merito: previo accertamento
dell’opera svolta dall’Avv. TIZIO in favore della parte assistita CAIO, condannare
quest’ultimo a pagare in favore dell’avvocato ricorrente la somma di € … … per
“compenso professionale” oltre al rimborso delle spese
generali 15%, c.p.a. 4% ed i.v.a. 22% oltre agli interessi legali sulla sorte
capitale dalla data della domanda e sino all’effettivo soddisfo, ovvero la
diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di Giustizia.
In via istruttoria: si
chiede di essere ammessi alla prova per interpello formale nella persona del convenuto
/ resistente e per testimoni sui fatti capitolati come da narrativa da
intendersi qui di seguito integralmente trascritti, espunti giudizi e/o
valutazioni e/o circostanze negative.
Testi riservati.
In ogni caso: con
vittoria di spese documentate e compenso determinato ai sensi del D.M. 55/14 e
ss. mm., oltre al rimborso delle spese forfetarie pari al 15%, c.p.a. 4%,
i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
Elenco
documenti allegati in copia:
1) … … …
Con riserva di ulteriormente
dedurre, produrre ed eccepire tenuto conto delle difese che saranno ex adverso articolate.
Dichiarazione di valore: ai sensi del D.p.r. 115/2002 e ss. mm. il valore della presente causa è
pari ad € … … per capitale e sconta un C.U. pari ad € … … …
Luogo e data … … …
Firma del professionista.
(a
cura di Avv. Luca Maria Conti)
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